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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 12:15 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
DELL'EDERA NN AR EM VITA, Relatore
IS LA ROSA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11820 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n. 11820/2019 del 16/10/2024 emesso dall' Ufficio Tributi del Comune di
AN e notificato in data 07/01/2025 alla Ricorrente_1 srl, con il quale per l'anno 2019 è stato richiesto il pagamento di € 19.643,21 per omesso versamento I.M.U., oltre interessi, diritti di notifica e sanzioni per
€ 5.892,96, la contribuente in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Rappresentante_1, assistita dal dott. Difensore_1 commercialista, proponeva ricorso a questa Corte chiedendone l'annullamento in applicazione dell'art.7 bis Legge 212/2000 –per violazione dell'art.6 bis stessa legge, per l'avvenuta assunzione dell'atto impositivo in difetto di contraddittorio preventivo, con la consequenziale condanna al rimborso di quanto la società odierna ricorrente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad essa coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi di legge, nonché vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio con proprio atto difensivo il Comune di AN in persona del sindaco pro tempore Avv. Nominativo_1, assistito dal dott. Difensore_2 che, nel ribadire la legittimità del proprio operato, ne chiedeva conferma e rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Le parti presentavano memorie nelle quali, riportandosi ai propri atti difensivi, ne chiedevano l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno dibattimento la causa veniva decisa come da dispositivo.
Il ricorso a parere di questa Corte merita l'integrale accoglimento.
La questione sottoposta all'esame di questo Collegio riguarda l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo negli atti emessi dagli enti locali.
La norma che nel caso di specie risulta violata è contenuta nell'art.6 bis della legge 212/2000, norma che segna un punto di svolta importante nel panorama dei diritti del contribuente, in quanto eleva l'istituto del contraddittorio al rango di principio generale a tutela della partecipazione amministrativa del contribuente nell'attuazione del rapporto tributario.
Per la prima volta, infatti, è stato introdotto, nel nostro ordinamento, un contraddittorio effettivo e informato, previsto a pena di annullabilità dell'atto, nonché attivato dall'Amministrazione finanziaria mediante la comunicazione al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, di uno schema di atto. Il contribuente avrà a disposizione un termine non inferiore a 60 giorni per presentare eventuali deduzioni difensive, ovvero per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Inoltre, si tratta di un contraddittorio che, in via generale, è relativo a tutti gli atti autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nonché applicabile indistintamente a tutte le tipologie di tributi (armonizzati e non armonizzati), così come a qualsiasi tipologia di verifica fiscale (in loco o a tavolino).
Con specifico riferimento all'ambito di operatività del contraddittorio preventivo l'art.6 bis comma 2
L.212/00 dispone che: “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Tali atti sono stati appositamente individuati con D.M. 24.4.2024, emanato a firma del Viceministro del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Tale decreto non individua gli “atti comunali esclusi dal contraddittorio obbligatorio”, ma conferma espressamente la necessità che siano gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato articolo 6-bis.
Ed infatti, nel preambolo del D.M. 24.4.2024 si richiamano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 1, L.
212/2000, i quali prevedono che le disposizioni dello Statuto “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie” e che le “regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma
3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”.
Con ulteriore “Nota di approfondimento - Atti esclusi dal contraddittorio preventivo” del 3.5.2024, l'Associazione_1 (Associazione_2) ha chiarito, altresì, che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, D.L. 39/2024, anche per gli enti locali le disposizioni di cui all'articolo 6-bis L.
212/2000 si applicano agli atti emessi dal 30.4.2024.
Nella medesima nota, con specifico riferimento agli “Atti esclusi dal contraddittorio preventivo”,, l'Associazione_1 ha evidenziato che, nelle more dell'approvazione della regolamentazione comunale, il Comune è, comunque, tenuto ad applicare i principi generali desumibili dall'articolo 6-bis, L. 212/2000, così come peraltro attuati dal citato decreto ministeriale del 24.4.2024.
Ciò significa che non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati), oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune.
Tornando al caso de quo palese risulta dunque la violazione del più volte art. 6/bis, legge n. 212/2000, introdotto dal D. Lgs. 30.12.2023, n. 219, il quale all'art. 3, prevede la sua entrata in vigore entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. (avvenuta il 3.1.2024, G.U. della
Repubblica italiana, n. 2/2024). Ne consegue che, nei confronti di tutti gli enti impositori, anche locali per i tributi di loro pertinenza, l'art. 6/bis citato si applica a decorrere dal 18.01.2024, con riferimento agli atti impositivi notificati da tale data.
Concludendo l'operato dell'Ente resistente si appalesa del tutto illegittimo ed al contrario le doglianze espresse dalla ricorrente società meritano l'integrale accoglimento e solo la complessità della materia trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 12:15 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
DELL'EDERA NN AR EM VITA, Relatore
IS LA ROSA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11820 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n. 11820/2019 del 16/10/2024 emesso dall' Ufficio Tributi del Comune di
AN e notificato in data 07/01/2025 alla Ricorrente_1 srl, con il quale per l'anno 2019 è stato richiesto il pagamento di € 19.643,21 per omesso versamento I.M.U., oltre interessi, diritti di notifica e sanzioni per
€ 5.892,96, la contribuente in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Rappresentante_1, assistita dal dott. Difensore_1 commercialista, proponeva ricorso a questa Corte chiedendone l'annullamento in applicazione dell'art.7 bis Legge 212/2000 –per violazione dell'art.6 bis stessa legge, per l'avvenuta assunzione dell'atto impositivo in difetto di contraddittorio preventivo, con la consequenziale condanna al rimborso di quanto la società odierna ricorrente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad essa coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi di legge, nonché vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio con proprio atto difensivo il Comune di AN in persona del sindaco pro tempore Avv. Nominativo_1, assistito dal dott. Difensore_2 che, nel ribadire la legittimità del proprio operato, ne chiedeva conferma e rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Le parti presentavano memorie nelle quali, riportandosi ai propri atti difensivi, ne chiedevano l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno dibattimento la causa veniva decisa come da dispositivo.
Il ricorso a parere di questa Corte merita l'integrale accoglimento.
La questione sottoposta all'esame di questo Collegio riguarda l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo negli atti emessi dagli enti locali.
La norma che nel caso di specie risulta violata è contenuta nell'art.6 bis della legge 212/2000, norma che segna un punto di svolta importante nel panorama dei diritti del contribuente, in quanto eleva l'istituto del contraddittorio al rango di principio generale a tutela della partecipazione amministrativa del contribuente nell'attuazione del rapporto tributario.
Per la prima volta, infatti, è stato introdotto, nel nostro ordinamento, un contraddittorio effettivo e informato, previsto a pena di annullabilità dell'atto, nonché attivato dall'Amministrazione finanziaria mediante la comunicazione al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, di uno schema di atto. Il contribuente avrà a disposizione un termine non inferiore a 60 giorni per presentare eventuali deduzioni difensive, ovvero per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Inoltre, si tratta di un contraddittorio che, in via generale, è relativo a tutti gli atti autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nonché applicabile indistintamente a tutte le tipologie di tributi (armonizzati e non armonizzati), così come a qualsiasi tipologia di verifica fiscale (in loco o a tavolino).
Con specifico riferimento all'ambito di operatività del contraddittorio preventivo l'art.6 bis comma 2
L.212/00 dispone che: “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Tali atti sono stati appositamente individuati con D.M. 24.4.2024, emanato a firma del Viceministro del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Tale decreto non individua gli “atti comunali esclusi dal contraddittorio obbligatorio”, ma conferma espressamente la necessità che siano gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato articolo 6-bis.
Ed infatti, nel preambolo del D.M. 24.4.2024 si richiamano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 1, L.
212/2000, i quali prevedono che le disposizioni dello Statuto “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie” e che le “regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma
3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”.
Con ulteriore “Nota di approfondimento - Atti esclusi dal contraddittorio preventivo” del 3.5.2024, l'Associazione_1 (Associazione_2) ha chiarito, altresì, che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, D.L. 39/2024, anche per gli enti locali le disposizioni di cui all'articolo 6-bis L.
212/2000 si applicano agli atti emessi dal 30.4.2024.
Nella medesima nota, con specifico riferimento agli “Atti esclusi dal contraddittorio preventivo”,, l'Associazione_1 ha evidenziato che, nelle more dell'approvazione della regolamentazione comunale, il Comune è, comunque, tenuto ad applicare i principi generali desumibili dall'articolo 6-bis, L. 212/2000, così come peraltro attuati dal citato decreto ministeriale del 24.4.2024.
Ciò significa che non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati), oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune.
Tornando al caso de quo palese risulta dunque la violazione del più volte art. 6/bis, legge n. 212/2000, introdotto dal D. Lgs. 30.12.2023, n. 219, il quale all'art. 3, prevede la sua entrata in vigore entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. (avvenuta il 3.1.2024, G.U. della
Repubblica italiana, n. 2/2024). Ne consegue che, nei confronti di tutti gli enti impositori, anche locali per i tributi di loro pertinenza, l'art. 6/bis citato si applica a decorrere dal 18.01.2024, con riferimento agli atti impositivi notificati da tale data.
Concludendo l'operato dell'Ente resistente si appalesa del tutto illegittimo ed al contrario le doglianze espresse dalla ricorrente società meritano l'integrale accoglimento e solo la complessità della materia trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.