Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 19
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che l'art. 6 bis della Legge 212/2000, applicabile agli enti locali per gli atti impositivi notificati dal 18.01.2024, impone il contraddittorio preventivo obbligatorio, salvo specifiche eccezioni non sussistenti nel caso di specie. L'operato dell'Ente resistente è stato ritenuto illegittimo per violazione di tale norma.

  • Accolto
    Rimborso somme

    La Corte ha accolto il ricorso principale per l'illegittimità dell'avviso di accertamento, implicitamente accogliendo la richiesta di rimborso delle somme pagate in forza di tale atto illegittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 19
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera
    Numero : 19
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo