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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/09/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1367/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione a sollecito di pagamento per violazione Codice della
Strada”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Spada Parte_1
-Appellante-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosetta Controparte_1
Fiore
-Appellato-
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 626/2022 il Giudice di Pace di respinse l'opposizione CP_1
proposta da avverso il sollecito di pagamento n. Parte_1
99202101050074288670 del del 5.1.2021 per un Controparte_1
ammontare di € 683,38 relativo alle ingiunzioni di pagamento notificatele in data 27 Luglio 2018 e 27 Marzo 2019, entrambe relative alla violazione per auto in sosta sul marciapiede, e compensò tra le parti le spese processuali.
Eccepì parte opponente, a fondamento delle proprie doglianze, la nullità della notifica di entrambe le ingiunzione di pagamento nonché della notifica del verbale presupposto alla seconda.
Osservò il primo Giudice, a fondamento del proprio decisum, che l'ingiunzione del 9 Febbraio 2018 era stata notificata nel rispetto delle formalità di cui all'articolo 140 cpc con l'invio della raccomandata postale e a mezzo di messi comunali appositamente nominati dalla pubblica amministrazione, mentre la seconda ingiunzione del 14 Marzo 2019 era stata notificata ai sensi dell'articolo 139 cpc. con consegna nel nelle mani dell'addetta della casa, cosicché entrambe risultavano legittime al pari del sollecito di pagamento.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , affidando le Parte_1
proprie doglianze al seguente motivo di censura:
1) Errata ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice-omessa pronuncia di merito sulle eccezioni di nullità delle notifiche.
Ed invero, relativamente alla prima ingiunzione di pagamento il giudice di primo grado si era limitato ad affermare la regolarità della notifica in quanto avvenuta nel rispetto delle formalità di cui all'art. 140 cpc, senza tuttavia soffermarsi sulla eccezione dell'opponente relativa alla mancanza di legittimazione del servizio postale privato in luogo del servizio postale universale, ossia delle . Parte_2
pagina 2 di 6 Per di più, il primo giudice non aveva motivato alcunché sulla diversa questione della nullità della notificazione per assenza di corrispondenza tra il numero della raccomandata informativa e il numero della raccomandata riportata sull'avviso di ricevimento.
Quanto, invece, alla seconda ingiunzione di pagamento, Il Giudice di pace non aveva argomentato in ordine alla nullità della notifica del verbale ad essa presupposto per mancanza della prova dell'invio della raccomandata informativa necessaria ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 140 cpc né in ordine alla nullità della notifica della stessa ingiunzione per omesso invio del CAN.
Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di e il conseguente accoglimento dell'opposizione. CP_1
Si costituiva il il quale, contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'appello sostenendo la correttezza della sentenza resa dal primo giudice.
Evidenziava la regolarità di tutte le notifiche eseguite al trasgressore e quindi la piena efficacia del sollecito di pagamento.
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, e dopo la loro discussione, veniva decisa all'udienza del 13.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Ed invero, il primo motivo di censura, con le precisazioni che saranno svolte, risulta fondato.
Non è corretto quanto sostenuto da parte appellante in ordine alla necessità per il Comune di eseguire la notifica usufruendo del servizio delle
[...]
, e tanto per il disposto di cui all'art. 1 co 158 e co 159 della l. n. Pt_2
pagina 3 di 6 296/2006 (Finanziaria 2007), a mente del quale «Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità».
I messi notificatori della società Nexive spa, nominati con determina dirigenziale 2018/DD/891, erano quindi legittimati ad eseguire le notifiche degli atti comunali.
Si aggiunga che l'art. 1 co 57 l. n. 124/2017 ha disposto la liberalizzazione delle notifiche, così che le notifiche degli atti processuali mediante l'utilizzo di un'agenzia privata sono valide a decorrere dal 10 Settembre 2017.
La doglianza, invece, è meritevole di accoglimento nella parte in cui evidenzia che non v'è corrispondenza tra il numero della raccomandata informativa che dalla relata di notifica sembra essere stata inviata a causa della temporanea assenza del destinatario indentificata con il numero "K52AF127" e il numero di raccomandata riportata sull'avviso di ricevimento, con conseguente impossibilità di ritenere che quell'avviso di ricevimento sia riconducibile con certezza alla raccomandata con la quale la veniva informata del deposito Pt_1 pagina 4 di 6 presso la Casa Comunale del plico contenente l'ingiunzione di pagamento n.
00201802090134979144.
Tanto comporta la nullità della notifica.
Anche il secondo motivo si presenta fondato in quanto ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notificazione di un atto processuale, effettuata a mezzo del servizio postale, l'istante ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cpc: formalità del tutto omesse nella fattispecie.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese processuali atteso l'accoglimento dell'opposizione per motivi esclusivamente formali dovuti alla irritualità delle notifiche, alla pretestuosità degli altri motivi d'appello e tenuto conto che parte appellante non ha sostanzialmente contestato di aver commesso le infrazioni al CdS.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciano, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti del , ed in riforma Parte_1 Controparte_1
della sentenza n. 626 resa dal Giudice di pace di in data 19.7.2022, CP_1
dichiara la nullità del sollecito di pagamento n. 99202101050074288670 nonché delle sanzioni ad esso sottese e compensa tra le parti le spese processuali.
Firenze, 10.IX.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1367/2024 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione a sollecito di pagamento per violazione Codice della
Strada”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Spada Parte_1
-Appellante-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosetta Controparte_1
Fiore
-Appellato-
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 626/2022 il Giudice di Pace di respinse l'opposizione CP_1
proposta da avverso il sollecito di pagamento n. Parte_1
99202101050074288670 del del 5.1.2021 per un Controparte_1
ammontare di € 683,38 relativo alle ingiunzioni di pagamento notificatele in data 27 Luglio 2018 e 27 Marzo 2019, entrambe relative alla violazione per auto in sosta sul marciapiede, e compensò tra le parti le spese processuali.
Eccepì parte opponente, a fondamento delle proprie doglianze, la nullità della notifica di entrambe le ingiunzione di pagamento nonché della notifica del verbale presupposto alla seconda.
Osservò il primo Giudice, a fondamento del proprio decisum, che l'ingiunzione del 9 Febbraio 2018 era stata notificata nel rispetto delle formalità di cui all'articolo 140 cpc con l'invio della raccomandata postale e a mezzo di messi comunali appositamente nominati dalla pubblica amministrazione, mentre la seconda ingiunzione del 14 Marzo 2019 era stata notificata ai sensi dell'articolo 139 cpc. con consegna nel nelle mani dell'addetta della casa, cosicché entrambe risultavano legittime al pari del sollecito di pagamento.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , affidando le Parte_1
proprie doglianze al seguente motivo di censura:
1) Errata ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice-omessa pronuncia di merito sulle eccezioni di nullità delle notifiche.
Ed invero, relativamente alla prima ingiunzione di pagamento il giudice di primo grado si era limitato ad affermare la regolarità della notifica in quanto avvenuta nel rispetto delle formalità di cui all'art. 140 cpc, senza tuttavia soffermarsi sulla eccezione dell'opponente relativa alla mancanza di legittimazione del servizio postale privato in luogo del servizio postale universale, ossia delle . Parte_2
pagina 2 di 6 Per di più, il primo giudice non aveva motivato alcunché sulla diversa questione della nullità della notificazione per assenza di corrispondenza tra il numero della raccomandata informativa e il numero della raccomandata riportata sull'avviso di ricevimento.
Quanto, invece, alla seconda ingiunzione di pagamento, Il Giudice di pace non aveva argomentato in ordine alla nullità della notifica del verbale ad essa presupposto per mancanza della prova dell'invio della raccomandata informativa necessaria ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 140 cpc né in ordine alla nullità della notifica della stessa ingiunzione per omesso invio del CAN.
Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di e il conseguente accoglimento dell'opposizione. CP_1
Si costituiva il il quale, contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'appello sostenendo la correttezza della sentenza resa dal primo giudice.
Evidenziava la regolarità di tutte le notifiche eseguite al trasgressore e quindi la piena efficacia del sollecito di pagamento.
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, e dopo la loro discussione, veniva decisa all'udienza del 13.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Ed invero, il primo motivo di censura, con le precisazioni che saranno svolte, risulta fondato.
Non è corretto quanto sostenuto da parte appellante in ordine alla necessità per il Comune di eseguire la notifica usufruendo del servizio delle
[...]
, e tanto per il disposto di cui all'art. 1 co 158 e co 159 della l. n. Pt_2
pagina 3 di 6 296/2006 (Finanziaria 2007), a mente del quale «Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità».
I messi notificatori della società Nexive spa, nominati con determina dirigenziale 2018/DD/891, erano quindi legittimati ad eseguire le notifiche degli atti comunali.
Si aggiunga che l'art. 1 co 57 l. n. 124/2017 ha disposto la liberalizzazione delle notifiche, così che le notifiche degli atti processuali mediante l'utilizzo di un'agenzia privata sono valide a decorrere dal 10 Settembre 2017.
La doglianza, invece, è meritevole di accoglimento nella parte in cui evidenzia che non v'è corrispondenza tra il numero della raccomandata informativa che dalla relata di notifica sembra essere stata inviata a causa della temporanea assenza del destinatario indentificata con il numero "K52AF127" e il numero di raccomandata riportata sull'avviso di ricevimento, con conseguente impossibilità di ritenere che quell'avviso di ricevimento sia riconducibile con certezza alla raccomandata con la quale la veniva informata del deposito Pt_1 pagina 4 di 6 presso la Casa Comunale del plico contenente l'ingiunzione di pagamento n.
00201802090134979144.
Tanto comporta la nullità della notifica.
Anche il secondo motivo si presenta fondato in quanto ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notificazione di un atto processuale, effettuata a mezzo del servizio postale, l'istante ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cpc: formalità del tutto omesse nella fattispecie.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese processuali atteso l'accoglimento dell'opposizione per motivi esclusivamente formali dovuti alla irritualità delle notifiche, alla pretestuosità degli altri motivi d'appello e tenuto conto che parte appellante non ha sostanzialmente contestato di aver commesso le infrazioni al CdS.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciano, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti del , ed in riforma Parte_1 Controparte_1
della sentenza n. 626 resa dal Giudice di pace di in data 19.7.2022, CP_1
dichiara la nullità del sollecito di pagamento n. 99202101050074288670 nonché delle sanzioni ad esso sottese e compensa tra le parti le spese processuali.
Firenze, 10.IX.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6