Articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 184
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 giugno 1998
Art. 2. Disposizioni di sanatoria 1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti, anche di natura fiscale, prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598 .
Nota all' art. 2:
- Il decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598 , non convertito in legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1996, recava: "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle societa' di cui lo Stato e' azionista unico".
Entrata in vigore il 18 giugno 1998
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