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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 20/12/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 267/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 16 dicembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 267/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
cod. fisc. , e , cod. fisc.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gennaro Di IC, CodiceFiscale_3
RO MU e LA CA Di IC,
- attori/opponenti -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Parte_4
, e per essa in persona del legale P.IVA_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
Avv.ti Paolo Enrico Ammirati e Serena Barnagli,
- convenuta/opposta - avente ad oggetto: mutuo. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – Gli attori hanno opposito in decreto ingiuntivo n. 9/2022 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della convenuta, di € 481.578,44, oltre accessori e spese, quale importo residuo del diritto credito derivante dal contratto di mutuo stipulato tra Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e
[...]
il 29 novembre 2011, assistito da garanzia fideiussoria degli Controparte_2
opponenti.
A sostegno dell'opposizione hanno addotto: (a) l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28; (b) l'inefficacia della cessione del credito nei confronti degli opponenti e della debitrice principale
[...]
(c) la «violazione dei principi di lealtà correttezza e buona fede ex art. 1175 CP_2
c.c.», avendo agito in via monitoria in pendenza dell'espropriazione immobiliare iscritta al n. 24/2018 r.g.es. avviata nei confronti della debitrice, nell'ambito della quale l'opposta ha ottenuto il pagamento di € 238.500,00; (d) l'erroneità dell'importo liquidato a titolo di spese e compensi professionali da parte del giudice che ha emesso l'ingiunzione, a fronte di un debito residuo di €
243.078,44.
La causa è stata trattata nella resistenza della convenuta per essere decisa come segue.
2. – L'eccezione di improcedibilità è manifestamente infondata.
Nel caso in cui la domanda sia veicolata in giudizio attraverso un ricorso per decreto ingiuntivo, l'obbligo di introdurre il procedimento di mediazione sorge solo a seguito della pronuncia sulle richieste di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5, comma 4, lettera a, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28).
Nel caso di specie il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto è stato adottato all'udienza del 6 dicembre
2022 e, come risulta dagli atti, entro la successiva udienza del 26 aprile 2023 si è tenuto l'incontro innanzi al mediatore con esito negativo, come da verbale del 17 febbraio 2023, prodotto l'8 marzo 2023.
3. – L'eccezione di inefficacia della cessione nei confronti della società debitrice e dei fideiussori opponenti è inammissibile e infondata.
3.1. – Dalla lettura dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c. emerge chiaramente che la contestazione non abbia riguardato l'esistenza della cessione e l'effetto del trasferimento del diritto di credito dal cedente al cessionario;
quanto l'opponibilità della cessione nei confronti dei debitori, ai sensi dell'art. 1264 del codice civile.
Tuttavia, dal momento che la comunicazione della cessione può essere effettuata anche per effetto della notifica della domanda giudiziale contenuta nel ricorso monitorio, non vi è un interesse concreto e attuale dei fideiussori a sollevare l'eccezione. L'interesse a sollevare tale eccezione potrebbe riconoscersi, invece, laddove la parte debitrice voglia avvalersi dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato nei confronti del cedente, ai sensi dell'art. 1264, comma 2,
c.c., in un momento anteriore alla conoscenza della cessione del credito.
3.2. – Il fatto che la cessione sia stata notificata unitamente all'ingiunzione costituisce, inoltre, motivo di rigetto dell'eccezione, posto che nessuna norma impone che la comunicazione debba precedere l'instaurazione del giudizio.
3.3. – Le superiori riflessioni determinano l'assorbimento di ogni altra considerazione in ordine alla disciplina speciale di cui all'art. 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in combinato disposto con l'art. 58 del testo unico bancario.
4. – Non ha nulla a che vedere con la superiore eccezione la difesa articolata da parte degli opponenti nelle note conclusive dell'1 dicembre 2025, laddove – per la prima volta – è stata contestata la titolarità attiva del diritto, sostenendo che il difetto di questa possa essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, attenendo ad uno degli elementi costitutivi della domanda. Non è possibile contestare la titolarità attiva del rapporto oltre la scadenza del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., impedendo alla controparte – che ha provato i fatti costitutivi della pretesa per effetto della non contestazione e che deve poter fare affidamento sulla cristallizzazione del thema disputandum per effetto delle preclusioni assertive – di provare o di chiedere di provare i fatti contestati (e non altri) nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Invero la prova delle vicende circolatorie del credito, fino ad essere ricompreso nel patrimonio di è stata offerta dall'opposta in virtù Parte_4
del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115, comma 1, del codice di rito. Gli opponenti, del resto, hanno svolto contestazioni – come quelle dell'efficacia della cessione e dell'ammontare residuo del credito – che, invero, presuppongono la titolarità del diritto in capo all'opposta (cfr. Cass. Civ., Sez.
Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951). Anche quella riguardante la violazione degli obblighi di buona presuppone l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti, che nella fattispecie deriva dal contratto di mutuo e dal contratto di fideiussione allegati alla comparsa di costituzione e risposta. Anzi, è proprio tale difesa che rivela la pretestuosità della contestazione (tardiva), atteso che a pagina 6 dell'atto di citazione gli opponenti lamentano la lesione di obblighi derivanti dai rapporti contrattuali, «operanti anche in caso di cessione del credito».
5. – Non sussiste violazione dell'art. 1175 c.c. da parte dell'opposta. Il potere di agire in giudizio non è subordinato ad alcuna preventiva comunicazione da indirizzare alla società debitrice, ai suoi soci o ai fideiussori.
Non si verte, inoltre, in ipotesi di frazionamento del credito. Questo si ha allorché il creditore parcellizzi la domanda. Non laddove il creditore insoddisfatto agisca per l'intero (residuo) – sia pur in pendenza di espropriazione immobiliare nei confronti del debitore principale – nei confronti dei fideiussori. Oltretutto le asserite violazioni potrebbero rilevare soltanto sotto il profilo risarcitorio o della regolamentazione delle spese processuali. Mai potrebbe invece sollevare i fideiussori dall'obbligo di cui all'art. 1944, comma 1, del codice civile.
6. – È pacifico che l'opposta, dopo la proposizione della domanda in via monitoria, abbia riscosso nel processo esecutivo l'importo di € 238.500,00 nel processo esecutivo immobiliare iscritto al n. 24/2018 r.g.es. promosso contro la società debitrice.
Ne consegue che il decreto opposto deve essere revocato, dal momento che per effetto dell'opposizione si instaura tra le parti un giudizio avente ad oggetto il merito del rapporto e non la legittimità dell'ingiunzione.
7. – Gli opponenti hanno allegato che per effetto di quanto ricevuto dalla creditrice nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 24/2018 r.g.es.,
l'importo ancora dovuto ammonterebbe ad € 243.078,44.
Sebbene tale valore sia il risultato di una mera sottrazione aritmetica che non sembra tenere in debito conto la c.d. tara del ricavato dell'espropriazione, va detto che lo stesso, in fin dei conti, non è stato contestato dalla convenuta, la quale ha chiesto nondimeno la condanna degli opponenti al pagamento di €
249.756,30.
Dall'esame della comparsa di costituzione non si comprende il perché di tale differenza. Essa, invero, si ricava nondimeno dalla lettura dell'atto di precetto che
è stato parimenti prodotto dall'opposta, ed è pari alla misura degli interessi maturati dal 17 febbraio 2018 al 31 marzo 2022.
Non è chiaro, tuttavia, quale sia la base di calcolo degli interessi e quale sia il saggio di interesse applicato. Informazioni che sarebbe stato onere della procuratrice della creditrice allegare e dimostrare nel rispetto delle preclusioni processuali, senza impiego di formule generiche e di stile (come quelle impiegate dall'opposta nei propri atti). Non è possibile desumere tali elementi fattuali, estrapolandoli d'ufficio dalla documentazione allegata. Deve ritenersi pacifico che la mera produzione di un documento non comporti automaticamente il dovere del Giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività descrittiva ed illustrativa diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato (cfr. Cass.
Civ., sez. III, sent. 21 marzo 2013, n. 7115).
Si osserva, del resto, che sebbene il creditore non sia tenuto ad esplicitare nel precetto i calcoli effettuati per addivenire all'importo richiesto, essendo ciò irrilevante ai fini della sua validità (principio ribadito costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità), ciò non esclude che nel giudizio di merito nel quale sorga contestazione in ordine alla legittimità della richiesta, sia onere di chi intende far valere il diritto di credito allegare e provare tutti i fatti costitutivi della pretesa, compresi quelli necessari per l'esatta determinazione del quantum debeatur.
In assenza di prova specifica sul calcolo degli interessi, il credito deve essere determinato nell'importo non contestato di € 243.078,44, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal 14 settembre 2021 (data indicata negli atti) fino al soddisfo.
8. – Considerato che la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, travisando l'oggetto del giudizio, e solo in via subordinata ha formulato istanza di condanna dei fideiussori al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta, si ritiene di dover compensare le spese nella misura di un mezzo, ponendo la restante parte a carico degli attori.
I compensi professionali possono essere determinati, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione fino ad € 260.000,00 (criterio del decisum), tenuto conto della non particolare complessità dell'attività difensiva svolta nell'interesse dell'opposta. 9. – Nulla a provvedere agli effetti di cui all'art. 8, comma 5, del d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28, vigente ratione temporis. Gli opponenti, pur non presenziando fisicamente all'incontro fissato dal mediatore, hanno comunque partecipato al procedimento di mediazione facendo pervenire le proprie conclusioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
267/2022 R.G.A.C., così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 9/2022 e condanna , Parte_1
e al pagamento di € 243.078,44 in favore di Parte_2 Parte_3
oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dal Parte_4
14 settembre 2021 al soddisfo;
compensa per un mezzo le spese processuali e condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta, della restante parte che liquida in €
3.526,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Lanusei, il 20/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 16 dicembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 267/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
cod. fisc. , e , cod. fisc.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gennaro Di IC, CodiceFiscale_3
RO MU e LA CA Di IC,
- attori/opponenti -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. Parte_4
, e per essa in persona del legale P.IVA_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
Avv.ti Paolo Enrico Ammirati e Serena Barnagli,
- convenuta/opposta - avente ad oggetto: mutuo. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – Gli attori hanno opposito in decreto ingiuntivo n. 9/2022 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della convenuta, di € 481.578,44, oltre accessori e spese, quale importo residuo del diritto credito derivante dal contratto di mutuo stipulato tra Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e
[...]
il 29 novembre 2011, assistito da garanzia fideiussoria degli Controparte_2
opponenti.
A sostegno dell'opposizione hanno addotto: (a) l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28; (b) l'inefficacia della cessione del credito nei confronti degli opponenti e della debitrice principale
[...]
(c) la «violazione dei principi di lealtà correttezza e buona fede ex art. 1175 CP_2
c.c.», avendo agito in via monitoria in pendenza dell'espropriazione immobiliare iscritta al n. 24/2018 r.g.es. avviata nei confronti della debitrice, nell'ambito della quale l'opposta ha ottenuto il pagamento di € 238.500,00; (d) l'erroneità dell'importo liquidato a titolo di spese e compensi professionali da parte del giudice che ha emesso l'ingiunzione, a fronte di un debito residuo di €
243.078,44.
La causa è stata trattata nella resistenza della convenuta per essere decisa come segue.
2. – L'eccezione di improcedibilità è manifestamente infondata.
Nel caso in cui la domanda sia veicolata in giudizio attraverso un ricorso per decreto ingiuntivo, l'obbligo di introdurre il procedimento di mediazione sorge solo a seguito della pronuncia sulle richieste di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5, comma 4, lettera a, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28).
Nel caso di specie il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto è stato adottato all'udienza del 6 dicembre
2022 e, come risulta dagli atti, entro la successiva udienza del 26 aprile 2023 si è tenuto l'incontro innanzi al mediatore con esito negativo, come da verbale del 17 febbraio 2023, prodotto l'8 marzo 2023.
3. – L'eccezione di inefficacia della cessione nei confronti della società debitrice e dei fideiussori opponenti è inammissibile e infondata.
3.1. – Dalla lettura dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c. emerge chiaramente che la contestazione non abbia riguardato l'esistenza della cessione e l'effetto del trasferimento del diritto di credito dal cedente al cessionario;
quanto l'opponibilità della cessione nei confronti dei debitori, ai sensi dell'art. 1264 del codice civile.
Tuttavia, dal momento che la comunicazione della cessione può essere effettuata anche per effetto della notifica della domanda giudiziale contenuta nel ricorso monitorio, non vi è un interesse concreto e attuale dei fideiussori a sollevare l'eccezione. L'interesse a sollevare tale eccezione potrebbe riconoscersi, invece, laddove la parte debitrice voglia avvalersi dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato nei confronti del cedente, ai sensi dell'art. 1264, comma 2,
c.c., in un momento anteriore alla conoscenza della cessione del credito.
3.2. – Il fatto che la cessione sia stata notificata unitamente all'ingiunzione costituisce, inoltre, motivo di rigetto dell'eccezione, posto che nessuna norma impone che la comunicazione debba precedere l'instaurazione del giudizio.
3.3. – Le superiori riflessioni determinano l'assorbimento di ogni altra considerazione in ordine alla disciplina speciale di cui all'art. 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in combinato disposto con l'art. 58 del testo unico bancario.
4. – Non ha nulla a che vedere con la superiore eccezione la difesa articolata da parte degli opponenti nelle note conclusive dell'1 dicembre 2025, laddove – per la prima volta – è stata contestata la titolarità attiva del diritto, sostenendo che il difetto di questa possa essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, attenendo ad uno degli elementi costitutivi della domanda. Non è possibile contestare la titolarità attiva del rapporto oltre la scadenza del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., impedendo alla controparte – che ha provato i fatti costitutivi della pretesa per effetto della non contestazione e che deve poter fare affidamento sulla cristallizzazione del thema disputandum per effetto delle preclusioni assertive – di provare o di chiedere di provare i fatti contestati (e non altri) nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Invero la prova delle vicende circolatorie del credito, fino ad essere ricompreso nel patrimonio di è stata offerta dall'opposta in virtù Parte_4
del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115, comma 1, del codice di rito. Gli opponenti, del resto, hanno svolto contestazioni – come quelle dell'efficacia della cessione e dell'ammontare residuo del credito – che, invero, presuppongono la titolarità del diritto in capo all'opposta (cfr. Cass. Civ., Sez.
Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951). Anche quella riguardante la violazione degli obblighi di buona presuppone l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti, che nella fattispecie deriva dal contratto di mutuo e dal contratto di fideiussione allegati alla comparsa di costituzione e risposta. Anzi, è proprio tale difesa che rivela la pretestuosità della contestazione (tardiva), atteso che a pagina 6 dell'atto di citazione gli opponenti lamentano la lesione di obblighi derivanti dai rapporti contrattuali, «operanti anche in caso di cessione del credito».
5. – Non sussiste violazione dell'art. 1175 c.c. da parte dell'opposta. Il potere di agire in giudizio non è subordinato ad alcuna preventiva comunicazione da indirizzare alla società debitrice, ai suoi soci o ai fideiussori.
Non si verte, inoltre, in ipotesi di frazionamento del credito. Questo si ha allorché il creditore parcellizzi la domanda. Non laddove il creditore insoddisfatto agisca per l'intero (residuo) – sia pur in pendenza di espropriazione immobiliare nei confronti del debitore principale – nei confronti dei fideiussori. Oltretutto le asserite violazioni potrebbero rilevare soltanto sotto il profilo risarcitorio o della regolamentazione delle spese processuali. Mai potrebbe invece sollevare i fideiussori dall'obbligo di cui all'art. 1944, comma 1, del codice civile.
6. – È pacifico che l'opposta, dopo la proposizione della domanda in via monitoria, abbia riscosso nel processo esecutivo l'importo di € 238.500,00 nel processo esecutivo immobiliare iscritto al n. 24/2018 r.g.es. promosso contro la società debitrice.
Ne consegue che il decreto opposto deve essere revocato, dal momento che per effetto dell'opposizione si instaura tra le parti un giudizio avente ad oggetto il merito del rapporto e non la legittimità dell'ingiunzione.
7. – Gli opponenti hanno allegato che per effetto di quanto ricevuto dalla creditrice nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 24/2018 r.g.es.,
l'importo ancora dovuto ammonterebbe ad € 243.078,44.
Sebbene tale valore sia il risultato di una mera sottrazione aritmetica che non sembra tenere in debito conto la c.d. tara del ricavato dell'espropriazione, va detto che lo stesso, in fin dei conti, non è stato contestato dalla convenuta, la quale ha chiesto nondimeno la condanna degli opponenti al pagamento di €
249.756,30.
Dall'esame della comparsa di costituzione non si comprende il perché di tale differenza. Essa, invero, si ricava nondimeno dalla lettura dell'atto di precetto che
è stato parimenti prodotto dall'opposta, ed è pari alla misura degli interessi maturati dal 17 febbraio 2018 al 31 marzo 2022.
Non è chiaro, tuttavia, quale sia la base di calcolo degli interessi e quale sia il saggio di interesse applicato. Informazioni che sarebbe stato onere della procuratrice della creditrice allegare e dimostrare nel rispetto delle preclusioni processuali, senza impiego di formule generiche e di stile (come quelle impiegate dall'opposta nei propri atti). Non è possibile desumere tali elementi fattuali, estrapolandoli d'ufficio dalla documentazione allegata. Deve ritenersi pacifico che la mera produzione di un documento non comporti automaticamente il dovere del Giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività descrittiva ed illustrativa diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato (cfr. Cass.
Civ., sez. III, sent. 21 marzo 2013, n. 7115).
Si osserva, del resto, che sebbene il creditore non sia tenuto ad esplicitare nel precetto i calcoli effettuati per addivenire all'importo richiesto, essendo ciò irrilevante ai fini della sua validità (principio ribadito costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità), ciò non esclude che nel giudizio di merito nel quale sorga contestazione in ordine alla legittimità della richiesta, sia onere di chi intende far valere il diritto di credito allegare e provare tutti i fatti costitutivi della pretesa, compresi quelli necessari per l'esatta determinazione del quantum debeatur.
In assenza di prova specifica sul calcolo degli interessi, il credito deve essere determinato nell'importo non contestato di € 243.078,44, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal 14 settembre 2021 (data indicata negli atti) fino al soddisfo.
8. – Considerato che la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, travisando l'oggetto del giudizio, e solo in via subordinata ha formulato istanza di condanna dei fideiussori al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta, si ritiene di dover compensare le spese nella misura di un mezzo, ponendo la restante parte a carico degli attori.
I compensi professionali possono essere determinati, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione fino ad € 260.000,00 (criterio del decisum), tenuto conto della non particolare complessità dell'attività difensiva svolta nell'interesse dell'opposta. 9. – Nulla a provvedere agli effetti di cui all'art. 8, comma 5, del d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28, vigente ratione temporis. Gli opponenti, pur non presenziando fisicamente all'incontro fissato dal mediatore, hanno comunque partecipato al procedimento di mediazione facendo pervenire le proprie conclusioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
267/2022 R.G.A.C., così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 9/2022 e condanna , Parte_1
e al pagamento di € 243.078,44 in favore di Parte_2 Parte_3
oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dal Parte_4
14 settembre 2021 al soddisfo;
compensa per un mezzo le spese processuali e condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta, della restante parte che liquida in €
3.526,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Lanusei, il 20/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti