CASS
Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2024, n. 15885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15885 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI GI nato il [...] avverso l'ordinanza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15885 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 giugno 2023, la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da PP UM ed intesa: 1) alla rideterminazione, in executivis ed in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, delle pene irrogategli, con sette diverse sentenze di condanna, per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 2) all'applicazione, con riferimento alle medesime decisioni, della disciplina del reato continuato;
3) al riconoscimento del ne bis in idem tra due reati associativi per i quali egli ha riportato separate condanne definitive;
4) all'esclusione, nei casi in cui è stata applicata, della recidiva. 2. PP UM propone, con l'assistenza dell'avv. Gianluca Pammolli, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione. Ascrive, in particolare, al giudice dell'esecuzione di avere indebitamente declinato la competenza a provvedere sulla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., che è rimasta inevasa, e di avere disatteso, senza il conforto di idonea motivazione e limitandosi ad evocare precedenti decisioni, le istanze finalizzate alla declaratoria del ne bis in idem ed alla rideterminazione della pena in conseguenza del mutamento della cornice edittale derivato dall'intervento della Corte costituzionale. Lamenta, infine, che, una volta completata l'espiazione delle pene inflittegli per i reati associativi, non si sia proceduto allo scioglimento del cumulo in ossequio alle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2022. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria ,scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 4 2 2. La Corte di appello di Lecce ha spiegato — in termini dei quali il ricorrente mostra di non tenere in alcun modo conto — che le richieste dirette, rispettivamente, alla rideterminazione, in executivis ed in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, delle pene irrogategli, con sette diverse sentenze di condanna, per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, all'applicazione, con riferimento alle medesime decisioni, della disciplina del reato continuato ed al riconoscimento del ne bis in idem tra due reati associativi per i quali egli ha riportato separate condanne definitive sono state già in precedenza esaminate con autonomi provvedimenti, dei quali ha indicato gli estremi identificativi e l'esito. Ha, ulteriormente, osservato che, costituendo le più recenti richieste mera riproposizione, basata sui medesimi elementi, di quelle già vagliate, sussiste la causa di inammissibilità prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.. Tanto premesso, le obiezioni mosse con il ricorso si esauriscono, da un canto, nella generica deduzione di carenza di motivazione che, per quanto appena segnalato, non si confronta con le ragioni, espressamente ed analiticamente enunciate, che hanno dato luogo alla declaratoria di inammissibilità, e, dall'altro, in censure del tutto disancorate dal contenuto del ii I provvedimento impugnato, in quanto vertenti su una pretesa, ed insussistente, declaratoria di incompetenza (che la Corte di appello ha, invece, evocato in relazione alla pretesa di escludere, in fase di esecuzione, la recidiva riconosciuta dal giudice della cognizione) in ordine all'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., oltre che su un tema, lo scioglimento del cumulo, del tutto estraneo all'istanza originaria. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2024.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15885 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 giugno 2023, la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da PP UM ed intesa: 1) alla rideterminazione, in executivis ed in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, delle pene irrogategli, con sette diverse sentenze di condanna, per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 2) all'applicazione, con riferimento alle medesime decisioni, della disciplina del reato continuato;
3) al riconoscimento del ne bis in idem tra due reati associativi per i quali egli ha riportato separate condanne definitive;
4) all'esclusione, nei casi in cui è stata applicata, della recidiva. 2. PP UM propone, con l'assistenza dell'avv. Gianluca Pammolli, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione. Ascrive, in particolare, al giudice dell'esecuzione di avere indebitamente declinato la competenza a provvedere sulla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., che è rimasta inevasa, e di avere disatteso, senza il conforto di idonea motivazione e limitandosi ad evocare precedenti decisioni, le istanze finalizzate alla declaratoria del ne bis in idem ed alla rideterminazione della pena in conseguenza del mutamento della cornice edittale derivato dall'intervento della Corte costituzionale. Lamenta, infine, che, una volta completata l'espiazione delle pene inflittegli per i reati associativi, non si sia proceduto allo scioglimento del cumulo in ossequio alle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2022. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria ,scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 4 2 2. La Corte di appello di Lecce ha spiegato — in termini dei quali il ricorrente mostra di non tenere in alcun modo conto — che le richieste dirette, rispettivamente, alla rideterminazione, in executivis ed in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, delle pene irrogategli, con sette diverse sentenze di condanna, per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, all'applicazione, con riferimento alle medesime decisioni, della disciplina del reato continuato ed al riconoscimento del ne bis in idem tra due reati associativi per i quali egli ha riportato separate condanne definitive sono state già in precedenza esaminate con autonomi provvedimenti, dei quali ha indicato gli estremi identificativi e l'esito. Ha, ulteriormente, osservato che, costituendo le più recenti richieste mera riproposizione, basata sui medesimi elementi, di quelle già vagliate, sussiste la causa di inammissibilità prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.. Tanto premesso, le obiezioni mosse con il ricorso si esauriscono, da un canto, nella generica deduzione di carenza di motivazione che, per quanto appena segnalato, non si confronta con le ragioni, espressamente ed analiticamente enunciate, che hanno dato luogo alla declaratoria di inammissibilità, e, dall'altro, in censure del tutto disancorate dal contenuto del ii I provvedimento impugnato, in quanto vertenti su una pretesa, ed insussistente, declaratoria di incompetenza (che la Corte di appello ha, invece, evocato in relazione alla pretesa di escludere, in fase di esecuzione, la recidiva riconosciuta dal giudice della cognizione) in ordine all'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., oltre che su un tema, lo scioglimento del cumulo, del tutto estraneo all'istanza originaria. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2024.