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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B072303890/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B072303884/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4185/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: come riportate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso, notificato in data 12 gennaio 2025, avverso gli avvisi, entrambi notificati in data 14 novembre 2025, con i quali l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano ha accertato a carico della società Società_1 S.R.L., di cui il contribuente era socio, rispettivamente:
- relativamente all'anno 2018, ai sensi degli artt. 27 e 41 bis del D.P.R. 600/73, ritenute non operate e non versate per la somma di € 49.205,26, oltre a sanzioni e interessi;
- relativamente all'anno 2019, ai sensi degli artt. 27 e 41 bis del D.P.R. 600/73, ritenute non operate e non versate per la somma di € 97.285,09, oltre a sanzioni e interessi.
Il presente giudizio trae origine dagli gli avvisi di accertamento n. T9B032303758/2024 e n.
T9B032303784/2024 per utili non dichiarati negli anni 2018 e 2019, costituenti reddito di impresa, rispettivamente per gli importi di € 189.251,00 (2018) ed € 357.486,30 (anno 2019), notificati a Società_1 S. r.l. società della quale il medesimo ricorrente è stato socio e titolare delle quote sociali in ragione del 66%
(nel 2018) e del 2% nel corso dell'anno 2019, nonché amministratore nel periodo 12.04.2018 – 20.03.2019.
In presenza di una società a ristretta base partecipativa, l'Ufficio presume che i proventi extracontabili della società siano stati successivamente distribuiti “in nero” ai singoli soci, in ragione delle rispettive percentuali di partecipazione agli utili societari.
Il ricorrente afferma che nel caso di specie l'Ufficio non potrebbe avvalersi della presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci in ragione del fatto che la società non solo avrebbe correttamente rappresentato di aver conseguito nel corso degli anni 2018-2019 degli utili, ma avrebbe altresì deliberato di destinare tale utili a riserva (nell'anno 2018 a riserva straordinaria, nel 2019 a riserva legale per il 5% ed il residuo a riserva straordinaria come si evincerebbe dai verbali del 30 aprile 2019 – 4 gennaio 2021, depositati in camera di commercio).
Il ricorrente afferma, poi, che già alla data di presentazione della Dichiarazione dei redditi relativamente al
2018 la sua partecipazione al capitale sociale della società era diminuita al 2% e non ricopriva più alcun ruolo all'interno del consiglio di amministrazione della società.
Nella situazione data l'Ufficio avrebbe dovuto provare l'esistenza di una effettiva percezione degli utili extra- bilancio, onere al quale l'Ufficio stesso non avrebbe assolto.
Chiede, pertanto, nel merito, in via principale, di riconoscere e dichiarare illegittimi, infondati, nulli e, comunque, di annullare nei confronti del ricorrente, per tutte le ragioni esposte in ricorso, gli avvisi di accertamento impugnati nn. T9B072303890/2024 e T9B072303884/2024, emessi dall'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale I di Milano e notificati in data 14 novembre 2024; in subordine e in ogni caso, alla luce delle spiegate eccezioni, eventualmente di rideterminare gli importi di cui si chiede il pagamento, riconoscendo e dichiarando la non debenza di alcuna somma a titolo di sanzioni e di interessi in ragione della carenza di qualsivoglia profilo di responsabilità ascrivibile al ricorrente;
di condannare l'Amministrazione resistente al pagamento di esborsi di contributo unificato, spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi direttamente in favore del procuratore, che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa in data 11 marzo 2025, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive del ricorrente. In particolare, l'Ufficio chiarisce che nel presente giudizio si discute solo dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2019 in ragione del fatto che, per quanto attiene il 2018, l'Ufficio è già intervenuto in autotutela definendo la posizione dei due soci e quindi anche del ricorrente.
Anche per il 2019, l'Ufficio rileva di essere intervenuto in autotutela rilevando che non vi sarebbe riscontro contabile nel bilancio 2019 della differenza accertata dall'Ufficio pari a € 357.486,00 e gli utili lordi di
€ 251.426,00.
L'Ufficio ha, quindi, parzialmente annullato l'avviso di accertamento, riprendendo a tassazione la sola differenza tra l'importo di € 357.486 accertato dall'Ufficio e l'importo di € 251.426 lordo utili, di cui al netto di
€ 117.392,67 che il ricorrente asserisce essere stato riportato a riserva.
Fatte queste premesse l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazioni dei motivi sottesi alla contestazione mossa avverso i due avvisi di accertamento di cui qui si discute.
Nel merito, l'Ufficio afferma che il ricorrente non avrebbe provato la sua estraneità alla gestione della società
o comunque di non aver potuto esercitare i propri diritti sociali.
Rileva, poi, che il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova circa l'accantonamento degli utili lordi per
€ 106.060,00.
Chiede, pertanto, dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente agli atti di annullamento in autotutela (integrale per l'anno di imposta 2018 e solo parziale per l'anno di imposta 2019), di dichiarare il ricorso inammissibile e, in subordine, di rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto, con condanna del contribuente alle spese del giudizio.
Alla pubblica udienza dell'11 novembre 2025, sono presenti per la ricorrente l'avv. Difensore_1 nonché il rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di non poter accogliere il ricorso presentato dal contribuente.
Occorre, anzitutto, rilevare che le domande svolte da quest'ultimo devono essere valutate alla luce degli interventi in autotutela operati dall'Ufficio che ha annullato l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2018
e ha rideterminato l'importo riferito al 2019.
Non si ravvisa alcun elemento che possa far ritenere che il ricorso sia inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 546/92. Ed infatti, la difesa del contribuente illustra, in maniera esaustiva, i motivi a fronte dei quali non si potrebbe estendere al ricorrente, in qualità di socio di Società_1 S.r.l., le responsabilità fiscali di quest'ultima società.
Non è stata sollevata alcuna contestazione né in merito al fatto che nell'anno 2019 i soci di Società_1 S.r.l. – tra i quali il ricorrente – erano due né che la stessa società non abbia impugnato, nei termini di legge, gli avvisi di accertamento che le sono stati regolarmente notificati. Il ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova idoneo a dimostrare di non aver avuto la possibilità di intervenire allorquando detti avvisi di accertamento sono stati notificati alla società. Quindi, nessuna contestazione può essere oggi mossa dal ricorrente in merito alle somme accertate a carico della società medesima e oggi chieste al medesimo relativamente al 2019.
L'Ufficio, nel caso di specie, ha agito sulla base della presunzione giurisprudenziale utilizzata ormai da diversi anni in ragione della quale, se l'Ufficio accerta un maggior reddito d'impresa non dichiarato a carico della società e recuperato a tassazione in capo alla stessa, tale accertamento legittima l'estensione in capo ai singoli soci, laddove si sia in presenza di una società a ristretta base partecipativa, presumendo – salvo prova contraria – che i proventi extracontabili della società siano stati successivamente distribuiti ai singoli soci, in ragione delle rispettive percentuali di partecipazione agli utili societari.
Tale presunzione, sempre secondo la ricostruzione giurisprudenziale, può essere contrastata dal socio coinvolto dall'Agenzia delle Entrate solo per mezzo di una prova contraria rigorosa, che deve avere ad oggetto l'accantonamento ovvero il reinvestimento da parte della società degli utili extracontabili non dichiarati.
Tale prova, riferita all'importo riferito all'anno di imposta 2019 ora rettificato in autotutela dall'Ufficio e che risulta essere oggetto del presente giudizio, non è stata offerta dal ricorrente il quale non ha dimostrato l'accantonamento degli utili lordi per € 106.060,00.
In mancanza di tale elemento di prova idoneo a contrastare la presunzione di cui sopra, il ricorso, anche alla luce del provvedimento assunto dall'Ufficio in autotutela e quindi limitatamente al credito tributario ancora in essere, non può essere accolto.
In ragione di quanto sopra, la Corte respinge il ricorso.
Quanto alle spese di lite, anche in ragione dei provvedimenti in autotutela avente ad oggetto rispettivamente gli anni di imposta 2018 e 2019 oggetto degli avvisi di accertamento impugnati, si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 11 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
UI De SA OR AN
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B072303890/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B072303884/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4185/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: come riportate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso, notificato in data 12 gennaio 2025, avverso gli avvisi, entrambi notificati in data 14 novembre 2025, con i quali l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano ha accertato a carico della società Società_1 S.R.L., di cui il contribuente era socio, rispettivamente:
- relativamente all'anno 2018, ai sensi degli artt. 27 e 41 bis del D.P.R. 600/73, ritenute non operate e non versate per la somma di € 49.205,26, oltre a sanzioni e interessi;
- relativamente all'anno 2019, ai sensi degli artt. 27 e 41 bis del D.P.R. 600/73, ritenute non operate e non versate per la somma di € 97.285,09, oltre a sanzioni e interessi.
Il presente giudizio trae origine dagli gli avvisi di accertamento n. T9B032303758/2024 e n.
T9B032303784/2024 per utili non dichiarati negli anni 2018 e 2019, costituenti reddito di impresa, rispettivamente per gli importi di € 189.251,00 (2018) ed € 357.486,30 (anno 2019), notificati a Società_1 S. r.l. società della quale il medesimo ricorrente è stato socio e titolare delle quote sociali in ragione del 66%
(nel 2018) e del 2% nel corso dell'anno 2019, nonché amministratore nel periodo 12.04.2018 – 20.03.2019.
In presenza di una società a ristretta base partecipativa, l'Ufficio presume che i proventi extracontabili della società siano stati successivamente distribuiti “in nero” ai singoli soci, in ragione delle rispettive percentuali di partecipazione agli utili societari.
Il ricorrente afferma che nel caso di specie l'Ufficio non potrebbe avvalersi della presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci in ragione del fatto che la società non solo avrebbe correttamente rappresentato di aver conseguito nel corso degli anni 2018-2019 degli utili, ma avrebbe altresì deliberato di destinare tale utili a riserva (nell'anno 2018 a riserva straordinaria, nel 2019 a riserva legale per il 5% ed il residuo a riserva straordinaria come si evincerebbe dai verbali del 30 aprile 2019 – 4 gennaio 2021, depositati in camera di commercio).
Il ricorrente afferma, poi, che già alla data di presentazione della Dichiarazione dei redditi relativamente al
2018 la sua partecipazione al capitale sociale della società era diminuita al 2% e non ricopriva più alcun ruolo all'interno del consiglio di amministrazione della società.
Nella situazione data l'Ufficio avrebbe dovuto provare l'esistenza di una effettiva percezione degli utili extra- bilancio, onere al quale l'Ufficio stesso non avrebbe assolto.
Chiede, pertanto, nel merito, in via principale, di riconoscere e dichiarare illegittimi, infondati, nulli e, comunque, di annullare nei confronti del ricorrente, per tutte le ragioni esposte in ricorso, gli avvisi di accertamento impugnati nn. T9B072303890/2024 e T9B072303884/2024, emessi dall'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale I di Milano e notificati in data 14 novembre 2024; in subordine e in ogni caso, alla luce delle spiegate eccezioni, eventualmente di rideterminare gli importi di cui si chiede il pagamento, riconoscendo e dichiarando la non debenza di alcuna somma a titolo di sanzioni e di interessi in ragione della carenza di qualsivoglia profilo di responsabilità ascrivibile al ricorrente;
di condannare l'Amministrazione resistente al pagamento di esborsi di contributo unificato, spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi direttamente in favore del procuratore, che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa in data 11 marzo 2025, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive del ricorrente. In particolare, l'Ufficio chiarisce che nel presente giudizio si discute solo dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2019 in ragione del fatto che, per quanto attiene il 2018, l'Ufficio è già intervenuto in autotutela definendo la posizione dei due soci e quindi anche del ricorrente.
Anche per il 2019, l'Ufficio rileva di essere intervenuto in autotutela rilevando che non vi sarebbe riscontro contabile nel bilancio 2019 della differenza accertata dall'Ufficio pari a € 357.486,00 e gli utili lordi di
€ 251.426,00.
L'Ufficio ha, quindi, parzialmente annullato l'avviso di accertamento, riprendendo a tassazione la sola differenza tra l'importo di € 357.486 accertato dall'Ufficio e l'importo di € 251.426 lordo utili, di cui al netto di
€ 117.392,67 che il ricorrente asserisce essere stato riportato a riserva.
Fatte queste premesse l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazioni dei motivi sottesi alla contestazione mossa avverso i due avvisi di accertamento di cui qui si discute.
Nel merito, l'Ufficio afferma che il ricorrente non avrebbe provato la sua estraneità alla gestione della società
o comunque di non aver potuto esercitare i propri diritti sociali.
Rileva, poi, che il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova circa l'accantonamento degli utili lordi per
€ 106.060,00.
Chiede, pertanto, dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente agli atti di annullamento in autotutela (integrale per l'anno di imposta 2018 e solo parziale per l'anno di imposta 2019), di dichiarare il ricorso inammissibile e, in subordine, di rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto, con condanna del contribuente alle spese del giudizio.
Alla pubblica udienza dell'11 novembre 2025, sono presenti per la ricorrente l'avv. Difensore_1 nonché il rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di non poter accogliere il ricorso presentato dal contribuente.
Occorre, anzitutto, rilevare che le domande svolte da quest'ultimo devono essere valutate alla luce degli interventi in autotutela operati dall'Ufficio che ha annullato l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2018
e ha rideterminato l'importo riferito al 2019.
Non si ravvisa alcun elemento che possa far ritenere che il ricorso sia inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 546/92. Ed infatti, la difesa del contribuente illustra, in maniera esaustiva, i motivi a fronte dei quali non si potrebbe estendere al ricorrente, in qualità di socio di Società_1 S.r.l., le responsabilità fiscali di quest'ultima società.
Non è stata sollevata alcuna contestazione né in merito al fatto che nell'anno 2019 i soci di Società_1 S.r.l. – tra i quali il ricorrente – erano due né che la stessa società non abbia impugnato, nei termini di legge, gli avvisi di accertamento che le sono stati regolarmente notificati. Il ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova idoneo a dimostrare di non aver avuto la possibilità di intervenire allorquando detti avvisi di accertamento sono stati notificati alla società. Quindi, nessuna contestazione può essere oggi mossa dal ricorrente in merito alle somme accertate a carico della società medesima e oggi chieste al medesimo relativamente al 2019.
L'Ufficio, nel caso di specie, ha agito sulla base della presunzione giurisprudenziale utilizzata ormai da diversi anni in ragione della quale, se l'Ufficio accerta un maggior reddito d'impresa non dichiarato a carico della società e recuperato a tassazione in capo alla stessa, tale accertamento legittima l'estensione in capo ai singoli soci, laddove si sia in presenza di una società a ristretta base partecipativa, presumendo – salvo prova contraria – che i proventi extracontabili della società siano stati successivamente distribuiti ai singoli soci, in ragione delle rispettive percentuali di partecipazione agli utili societari.
Tale presunzione, sempre secondo la ricostruzione giurisprudenziale, può essere contrastata dal socio coinvolto dall'Agenzia delle Entrate solo per mezzo di una prova contraria rigorosa, che deve avere ad oggetto l'accantonamento ovvero il reinvestimento da parte della società degli utili extracontabili non dichiarati.
Tale prova, riferita all'importo riferito all'anno di imposta 2019 ora rettificato in autotutela dall'Ufficio e che risulta essere oggetto del presente giudizio, non è stata offerta dal ricorrente il quale non ha dimostrato l'accantonamento degli utili lordi per € 106.060,00.
In mancanza di tale elemento di prova idoneo a contrastare la presunzione di cui sopra, il ricorso, anche alla luce del provvedimento assunto dall'Ufficio in autotutela e quindi limitatamente al credito tributario ancora in essere, non può essere accolto.
In ragione di quanto sopra, la Corte respinge il ricorso.
Quanto alle spese di lite, anche in ragione dei provvedimenti in autotutela avente ad oggetto rispettivamente gli anni di imposta 2018 e 2019 oggetto degli avvisi di accertamento impugnati, si ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 11 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
UI De SA OR AN