Inammissibile
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00116/2026REG.PROV.COLL.
N. 04457/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4457 del 2025, proposto dal Comune di S-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Fallimento della società S- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima) n. S-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Fallimento della società S- s.r.l. e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il consigliere GI OT;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento dell’ordinanza n. 245 del 16 ottobre 2023, nella parte in ordina al fallimento della società S- srl ex art. 192 del d.lgs n. 152/2006 nonché ed artt. 50 e 54 del decreto medesimo:
a) di provvedere entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza, mediante personale specializzato, alla classificazione dei rifiuti attualmente presenti all’interno del fabbricato;
b) di procedere, entro i successivi 60 giorni, alla rimozione dei predetti rifiuti, mediante avvio a recupero/smaltimento presso impianti di trattamento autorizzati e con trasporti iscritti ad idonea categoria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
c) di trasmettere al Comune di S-, entro 30 giorni dall’ultimazione delle operazioni di cui al precedente punto b), la documentazione attestante l’avvenuto avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti nonché idonea relazione tecnica attestante l’insussistenza di pericoli di contaminazione delle matrici ambientali;
d) di provvedere entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione all’avvio a smaltimento dei residui di copertura presenti all’ingresso del lato nord.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
Con delibera di Giunta regionale n. 1885 del 27 luglio 1998, la Regione Marche autorizzava la società S- snc S- all’esercizio dell’attività di deposito preliminare D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi nello stabilimento sito in S-, Via S-, di proprietà della società S- S.r.l.
Con contratto stipulato il 18 luglio 2000, la S- snc concedeva in affitto il ramo di azienda alla società S- s.r.l..
Il sig. S- rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “S- srl” dal 1 agosto 2000 sino al 22 marzo 2001.
Con determinazione dirigenziale della Provincia di macerata n. 43/VI del 9 marzo 2001, seguita dalla delibera della giunta regionale delle Marche del 26 giugno 2001, la S- s.n.c. veniva dichiarata decaduta dall’autorizzazione rilasciata nel 1998, derivante dall’iscrizione n. 39, in quanto la stessa società, senza preventiva autorizzazione dell’Ente, a far tempo dal 1 agosto 2000, aveva dato in affitto il ramo di azienda ad altra società, vale a dire alla S- srl.; conseguiva a tanto che, l’attività svolta sino a quel momento dalla S- risultava priva di autorizzazione.
La Procura della Repubblica apriva, pertanto, un procedimento penale (n. 1296/01 RG) che vedeva quali imputati il sig. S- (in qualità di amministratore delegato della ditta S- s.r.l.), il sig. S- (in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della S- s.r.l. dal 1° agosto 2000 al 22 marzo 2001) e il sig. S- (nella duplice veste di legale rappresentante della S- snc e responsabile tecnico della ditta S- s.r.l.) per il reato di cui all’art. 51, co.1, lett. a) e b), del d.lgs. 22/1997, in concorso ex art. 110 c.p., poiché avrebbero svolto, in località S- e via S-, attività di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione dell’autorità competente nell’arco temporale 1 agosto 2000 - 19 marzo 2001.
Con provvedimento n. 1296/01 del 15 marzo 2001 veniva disposto il sequestro penale preventivo del sito in questione.
In data 22 marzo 2001, il sig. S- si dimetteva dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società S- s.r.l.
Nell’ambito del suddetto procedimento penale:
- con sentenza n. 1026/03 del 1 dicembre 2003, il Tribunale di Macerata dichiarava gli imputati responsabili del reato loro ascritto;
- con sentenza n. 1766/12 del 12 maggio 2012, la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado;
-con sentenza n. 42135/13 del 26 giugno 2013, la Corte di Cassazione annullava la sentenza di appello per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, escludendo tuttavia che, ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p., potesse essere emessa una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.
Il Sindaco di S-, con ordinanza n. 44 del 4 marzo 2002, ordinava alla signora S-, amministratrice unica pro tempore della S- srl, e al sig. S-, curatore della S- snc (società medio tempore dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata con sentenza del 6 febbraio 2002, unitamente ai soci S- e S-), “ di effettuare tutte le operazioni necessarie, al fine di smaltire i rifiuti depositati nei locali siti in Via S-, entro 60 giorni dalla data di notifica, a mezzo di ditte specializzate del settore ”.
La predetta ordinanza non aveva seguito.
In data 17 febbraio 2004, ARPAM accertava e dava atto che “ sul pavimento in diversi punti erano presenti sversamenti di vernice polimerizzata derivanti da perdite di alcuni fusti contenenti il rifiuto ”.
In data 1 aprile 2004, i Vigili del Fuoco di Macerata (con verbale prot. 4605/2004) rilevavano “ le seguenti difformità alla normativa in materia di prevenzione incendi: - l’impianto idrico antincendio, a causa della cessazione di fornitura di energia elettrica da parte dell’ENEL, risulta inattivo; - gli estintori presenti, benché risultanti ad un controllo esterno ancora in buone condizioni, non sono stati verificati da ditta specializzata nel settore da più di mesi sei ”.
Con nota del 27 maggio 2006, ARPAM comunicava gli esiti di una nuova ispezione dalla quale risultava che “ sulla base di quanto accertato, pur non sussistendo al momento pericolo immediato per la pubblica incolumità e per l’ambiente, il perdurare dello stoccaggio dei rifiuti in assenza di misure e procedure attive di controllo e sicurezza, è assolutamente sconsigliato, anche in considerazione dell’accertato parziale cedimento delle strutture di sostegno e contenimento dei rifiuti ”.
In data 10 gennaio 2008, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata anche la società S- srl.
Nei giorni 1 aprile 2010 e 12 aprile 2010, la Polizia provinciale, Arpam e il Comune effettuavano un ennesimo, ulteriore sopralluogo all’esito del quale riscontravano: i) il cedimento per corrosione di diversi fusti, il cui materiale risultava sversato sul pavimento solidificandosi; ii) la presenza di aperture sulla serranda lato nord che avrebbero consentito sia l’accesso di animali di piccola taglia sia l’introduzione di inneschi incendiari o altro.
Con nota prot. 9944 del 14 maggio 2010, i Vigili del Fuoco di Macerata ribadivano le inadempienze antincendio già segnalate nel 2004 e accertavano la presenza di rischi per la pubblica e privata incolumità.
In data 19 ottobre 2010, la Polizia Provinciale di Macerata eseguiva, in contraddittorio, un nuovo sopralluogo presso lo stabilimento all’esito del quale accertava un aggravamento della situazione ambientale in quanto “ altre cataste di fusti oleosi hanno ceduto strutturalmente causando uno sversamento dei liquidi anzidetti sul pavimento” e che “altre cataste di fusti metallici contenenti rifiuti di varia natura, a vista morchie e peci, a causa del cedimento strutturale dei contenitori posti alla base delle suddette cataste, hanno assunto una posizione di instabilità, la quale potrebbe determinare altri sversamenti nonché un effetto domino che interesserebbe gli altri fusti metallici, anch’essi abbancati a catasta presenti all’interno dell’immobile oggetto di accertamento”.
Con ordinanza n. 319 del 2 dicembre 2010, il Sindaco di S- ordinava alla S-, “di effettuare tutte le operazioni necessarie, al fine di smaltire i rifiuti depositati nei locali siti in Via S-, entro 60 giorni dalla data di notifica, a mezzo di ditte specializzate del settore ”.
L’ordinanza veniva successivamente revocata.
Insediatasi la nuova (attuale) amministrazione, con nota prot. 6671 del 4 marzo 2023, il Comune di S- comunicava al sig. S- (già socio e amministratore della S- snc nonché responsabile tecnico della S- srl), alla sig.ra S- (già socia e amministratrice della S- snc), alla sig.ra S- (già amministratore unico della S- srl dal 22.03.2001 al 10.01.2008), ai signori S- (rispettivamente coniuge e figli del Sig. S-, già amministratore unico della S- srl deceduto in data 26.12.2021), nonché al sig. S-, nella qualità di Curatore del Fallimento S- srl, l’avvio di un procedimento ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 152/2006 finalizzato all’adozione di una ordinanza sindacale tesa alla rimozione dei rifiuti depositati in maniera incontrollata presso l’immobile sito in S-, via S-, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.
Nel corso del sopralluogo-istruttorio, alla presenza di ARPAM, dell’AST, dei VV.F. di Macerata, del Comune di S- e del sig. S- non risultava possibile compiere un’ispezione accurata, in quanto la squadra NBCR dei VV.F. rilevava elevate concentrazioni di vapori organici all’interno del fabbricato.
Il sopralluogo, ad ogni modo, evidenziava da parte delle autorità presenti:
-i rischi connessi con l’accesso all’immobile, rappresentando la necessità che fossero adottati provvedimenti a tutela della pubblica e della privata incolumità;
- la necessità di una serie di interventi ritenuti necessari per la messa in sicurezza del sito.
Con note del 12 aprile 2023 e del 27 aprile 2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata autorizzava il Comune di S- a prendere visione e ad estrarre copia degli atti relativi ai procedimenti penali inerenti all’impianto in questione.
L’amministrazione (insediatasi nel 2022) prendeva cognizione del procedimento penale n. 1296/01 RG (che aveva visto coinvolti i Signori S- e S-, nella rispettiva qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore delegato della società S- srl) e, pertanto, con nota prot. 20360 del 26 luglio 2023, avviava uno nuovo procedimento coinvolgendo anche i signori S- e S-.
All’esito dell’istruttoria, svolta in contraddittorio con i destinatari del provvedimento, il Comune di S-, con ordinanza sindacale n. 245 del 16 ottobre 2023 (oggetto di gravame) ordinava, in solido tra di loro, ai signori S-, S-, S-, S-, S-, S-, nonché al Dott. S- quale Curatore del Fallimento S- srl (quest’ultimo nei limiti dell’intero attivo fallimentare):
i) di provvedere, entro 30 giorni dalla notifica, mediante personale specializzato, alla classificazione dei rifiuti attualmente presenti all’interno del fabbricato sito in S-, Via S-, adottando tutte le necessarie cautele alla luce dei rischi segnalati dal Comando Provinciale dei VV.F. di Macerata con nota prot. 4664 del 24.03.2023;
ii) di procedere, entro i successivi 60 giorni, alla rimozione dei predetti rifiuti, mediante avvio a recupero/smaltimento presso impianti di trattamento autorizzati e con trasportatori iscritti ad idonea categoria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
iii) di trasmettere al Comune di S-, entro 30 giorni dall’ultimazione delle operazioni di cui al precedente punto n. 2, la documentazione attestante l’avvenuto avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti nonché idonea relazione tecnica attestante l’insussistenza di pericoli di contaminazione delle matrici ambientali;
iv) di provvedere, entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione e all’avvio a smaltimento dei residui di copertura presenti all’ingresso del lato nord.
3. L’ordinanza n. 245 del 16 ottobre 2023 veniva impugnata dal “Fallimento S- s.r.l.” con ricorso n. 535 del 2023 proposto innanzi al T.a.r. per le Marche.
3.1. Il gravame veniva affidato ai seguenti motivi, così riassunti.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs n. 152/2006, degli artt.. 42, 44, 182 del r.d. n. 267/1942. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Erroneità dei
presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta, irrazionalità, arbitrarietà. Sviamento di potere, Difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà. Violazione dell’art. 97 Cost. Difetto di legittimazione passiva;
a)al momento dell’adozione dell’ordinanza gravata (del 16/10/2023), la Curatela Fallimentare non aveva più la detenzione dell’immobile.
II) Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dell’art. 192 del d.lgs n. 156/2010. Violazione della legge n. 241 del 1990, artt. 7, 8 e 10-bis. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e carenza istruttoria e di motivazione. Irrazionalità. Arbitrarietà. Sviamento di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione, Contraddittorietà. Violazione art. 97 Cost. Difetto di legittimazione passiva:
a) deve escludersi la sussistenza dell’obbligo di smaltimento a carico della Curatela in soggetto incolpevole ritenuto responsabile solo sulla base di un principio presuntivo di responsabilità oggettiva.
III) Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione art. 192 d.lgs n.156/2010. Violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs n. 267/2000. Violazione della legge n. 241/1990 artt. 7, 8 e 10-bis. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e carenza istruttoria e di motivazione. Irrazionalità Arbitrarietà. Sviamento di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà, perplessità, violazione art. 97
Cost., difetto di legittimazione passiva:
a)insussistenza dei presupposti per l’adozione della ordinanza contingibile e urgente.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs 152/2006. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Erroneità dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta, irrazionalità , arbitrarietà. Sviamento di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, volazione art. 97 Cost.:
a) l’Amministrazione comunale non si sarebbe tempestivamente attivata ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di competenza e non ha debitamente e prontamente esercitato i poteri sostitutivi previsti ex lege .
3.2. Si costituivano, per resistere, il Ministero dell’interno e il comune di S-.
3.3. Il T.a.r. per le Marche, con la sentenza n. S-, accoglieva il secondo e terzo motivo di ricorso (assorbendo le restanti censure) sul rilievo che:
- la “ riconduzione del ricorrente tra i destinatari dell’ordine gravato era stata effettuata dal Comune sulla base della mera qualifica, senza effettiva indagine svolta circa i poteri in concreto spendibili e senza deduzioni in merito all’elemento soggettivo richiesto dall’art. 192 TUA al fine della configurabilità della condotta di deposito o abbandono di rifiuti, avendo l’atto previsto dall’art. 192 ridetto, natura sanzionatoria ”;
- il deposito o l’abbandono non avrebbe riguardato, come richiesto dalla norma, il “ suolo ”, anzi, emerge che i rifiuti erano appoggiati a pavimento, senza interessamento diretto del suolo;
- non è certo che la consistenza originaria dei rifiuti in loco sia la stessa risultante al momento dell’emanazione dell’ordinanza e che altre condotte di deposito non si siano aggiunte alle originarie;
- non è nella specie ravvisabile l’urgenza di provvedere con poteri extra ordinem a fronte di una situazione risalente e formatasi in oltre venti anni.
Il Tar compensava, infine, le spese
4. Ha appellato il Comune di S-, che censura la sentenza ritenendola erronea in punto di fatto e di diritto.
4.1. Si sono costituiti, per resistere, il Ministero dell’interno e il “Fallimento S- srl”.
4.2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie ex art. 73 cpa. Il Comune di S- anche memoria di replica.
Il “Fallimento S-” ha, in particolare, eccepito (v. memoria depositata in data 7 novembre 2025) che “ alcune significative statuizioni rese dal Giudice di primo grado non sono state impugnate dall’Amministrazione Comunale e sono conseguentemente passate in giudicato ”, con conseguente inammissibilità dell’appello.
5. All’udienza dell’11 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisone.
6. L’appello è inammissibile.
7. Parte appellante, nel censurare la sentenza impugnata, non ha avversato (anche) il capo di sentenza con il quale il T.a.r. ha ritenuto fondati “ Il secondo e terzo motivo di diritto ”.
7.1. Il giudice di primo grado ha affermato che “ la riconduzione del ricorrente tra i destinatari dell’ordine gravato, è stata effettuata dal resistente Comune sulla base della mera qualifica, senza effettiva indagine svolta circa i poteri in concreto spendibili e senza deduzioni in merito all’elemento soggettivo richiesto dall’art. 192 TUA al fine della configurabilità della condotta di deposito o abbandono di rifiuti, avendo l’atto previsto dall’art. 192 ridetto, natura sanzionatoria (cfr. ad es. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12/11/2018, n. 6550). In sostanza, l’Amministrazione ha ritenuto sussistere una responsabilità oggettiva in capo a parte ricorrente, mentre, viceversa, deve ribadirsi che “la condotta di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, cui ha riguardo l'art. 192 del T.U. Ambiente, non costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui” ( ex multis , T .A.R. Molise, sez. I, 18 marzo 2022, n.79; in termini T.A.R. Marche, sez. I, 10/07/2024, n. 635; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06/11/2023, n. 818) ”.
8. Il T.a.r. ha, dunque, individuato una autonoma ragione di illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado, consistente nella violazione del dettato normativo laddove, ai fini della legittimità dell’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati ex art. 192 del d.lgs n. 152 del 2006, la norma del TUA, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, richiede una adeguata, completa istruttoria volta ad accertare e comprovare la imputabilità soggettiva della condotta in capo al destinatario dell’ordinanza, ovvero la sussistenza di un comportamento negligente, imprudente o affetto da imperizia.
9. Nel caso di specie, il T.a.r. ha riscontrato la illegittimità del provvedimento per mancato accertamento della responsabilità soggettiva di S- s.r.l. (oggi, Fallimento S- s.r.l.), ritenendo che tale responsabilità fosse stata imputata all’odierna appellata a titolo di responsabilità oggettiva.
10. Ebbene, tale capo di sentenza, completamente autonomo, cioè basato su presupposti di fatto e di diritto differenti dagli altri, è rimasto inoppugnato; meglio, parte appellante non ha dedotto, in parte qua , alcun motivo di gravame né ha sviluppato alcuna censura.
11. Consegue a tanto che, la mancata impugnazione di un capo autonomo di sentenza ha determinato il passaggio in giudicato di quella specifica parte della decisione, che non può più essere contestata in appello.
12. L’appello in esame s’appalesa, pertanto, inammissibile per carenza di interesse poiché, ove anche accolti i motivi di gravame proposti dalla parte appellante, giammai costei potrebbe ritrarne vantaggio ostandovi il giudicato formatosi su un capo autonomo della decisione non specificamente avversato.
13. Valutati complessivamente tutti i fatti di giudizio, può equitativamente disporsi la compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, ai sensi di cui in motivazione.
Compensa fra le parti le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA ER, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
GI OT, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
CA Monteferrante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI OT | CA ER |
IL SEGRETARIO