Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 116
CS
Inammissibile
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    Il TAR ha accolto il motivo ritenendo che il Comune avesse basato l'ordinanza sulla mera qualifica senza indagine sui poteri spendibili e sull'elemento soggettivo, configurando una responsabilità oggettiva in capo alla curatela. Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile per mancata impugnazione di questo capo autonomo della sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente

    Il TAR ha accolto il motivo ritenendo che il Comune avesse basato l'ordinanza sulla mera qualifica senza indagine sui poteri spendibili e sull'elemento soggettivo, configurando una responsabilità oggettiva in capo alla curatela. Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile per mancata impugnazione di questo capo autonomo della sentenza di primo grado.

  • Inammissibile
    Mancata impugnazione di un capo autonomo di sentenza

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile poiché il Comune appellante non ha impugnato il capo autonomo della sentenza di primo grado che riteneva fondati il secondo e terzo motivo di ricorso, con conseguente passaggio in giudicato di tale parte della decisione. Pertanto, anche in caso di accoglimento dei motivi di appello proposti, il Comune non potrebbe trarne vantaggio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 116
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 116
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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