TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/12/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Siena Sezione Lavoro In nome del popolo italiano
All'udienza 29/12/2025, il giudice, in funzione di giudice del lavoro, decidendo la causa in materia di lavoro, n. 1047/2025 rgl tra Parte_1
(dif Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani)
contro
Controparte_1
(difesa dagli avv. Mario Scopinich e Alberto Checchetto e dall'avv. Caterina Moraca)
dà lettura del seguente dispositivo ex art. 429, co. 1 cpc, pt. II (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53) fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza per la particolare complessità della controversia (in sé, ovvero indirettamente, per il numero e/o la natura delle altre cause decise nella stessa udienza o in udienze ravvicinate).
dichiara la nullità del licenziamento impugnato dal lavoratore ricorrente, e ordina alla datrice di lavoro, Parte_1 CP_1
, la sua reintegrazione nel posto di lavoro.
[...]
Condanna altresì la Società datrice al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, determinato nella misura di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Accerta l'obbligo della Società datrice al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Condanna la Società datrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 9.048,00 per compensi professionali, (causa di valore indeterminabile, media complessità, studio, fase introduttiva, trattazione, istruzione e decisione unificate), oltre Iva, Cap e 15 % e spese per € 259,00 c.u.
Siena, 29/12/2025 Il giudice Delio Cammarosano
All'udienza 29/12/2025, il giudice, in funzione di giudice del lavoro, decidendo la causa in materia di lavoro, n. 1047/2025 rgl tra Parte_1
(dif Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani)
contro
Controparte_1
(difesa dagli avv. Mario Scopinich e Alberto Checchetto e dall'avv. Caterina Moraca)
dà lettura del seguente dispositivo ex art. 429, co. 1 cpc, pt. II (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53) fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza per la particolare complessità della controversia (in sé, ovvero indirettamente, per il numero e/o la natura delle altre cause decise nella stessa udienza o in udienze ravvicinate).
dichiara la nullità del licenziamento impugnato dal lavoratore ricorrente, e ordina alla datrice di lavoro, Parte_1 CP_1
, la sua reintegrazione nel posto di lavoro.
[...]
Condanna altresì la Società datrice al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, determinato nella misura di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Accerta l'obbligo della Società datrice al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Condanna la Società datrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 9.048,00 per compensi professionali, (causa di valore indeterminabile, media complessità, studio, fase introduttiva, trattazione, istruzione e decisione unificate), oltre Iva, Cap e 15 % e spese per € 259,00 c.u.
Siena, 29/12/2025 Il giudice Delio Cammarosano