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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 3/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4903/2023 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Itri e dell'Avv. Loredana Parte_1
Gombia; ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Massimo CP_1
Guiducci, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la percentuale di indennizzabilità della patologia sofferta, di cui è già stata accertata la natura professionale, quantificata in ricorso nella misura superiore al 6%, con condanna dell alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente CP_1
2. L' ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza. CP_1
I motivi della decisione
1. Il ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità a CP_1 fronte della malattia professionale già riconosciuta causata dallo svolgimento della propria prestazione lavorativa, e cui era seguita una menomazione dell'integrità psico-fisica quantificata dall' nella CP_1 misura complessiva del 6%. 2. Il ricorrente sostiene tale valutazione non corretta, ritenendo di avere patito postumi permanenti in misura superiore.
3. L' resistente, costituitosi, ritiene corretta la valutazione percentuale compiuta in CP_2 sede amministrativa.
4. La causa è stata istruita mediante l'espletamento di CTU medico-legale e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. Incontroversa la natura professionale delle patologie di cui soffre il ricorrente nonché la sussistenza di tutti i presupposti per la loro indennizzabilità ai sensi del d.lgs. 38/2000, la questione controversa tra le parti riguarda il grado della menomazione, valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
6. Il CTU nominato ha rilevato che la documentazione medica analizzata evidenza “per CP_ analogia con il cod. 213 delle tabelle per la valutazione del danno biologico si valuta l'inabilità riportata dal sig. al 9% della totale;
se ne individua la decorrenza dalla domanda amministrativa;
essendo il quadro Parte_1 clinico-sintomatologico riferito stabile, non ci sono elementi certi che lascino pensare ad un aggravamento dell'inabilità CP_ riconosciuta e valutata “ab origine” dall' .
7. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
8. Al ricorrente spetta quindi la rendita corrispondente al grado di riduzione della capacità psicofisica accertato originariamente in sede amministrativa pari al complessivo 9%.
9. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4903/23 r.g.:
Accerta che le patologie da cui il ricorrente è affetto in conseguenza dello svolgimento dell'attività lavorativa comportano una riduzione della capacita psicofisica nella misura del 9%, fin dalla domanda amministrativa;
condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge in conseguenza del grado di indennizzabilità come sopra accertato;
condanna l' a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, quantificate in euro CP_1
3.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 3.12.2025
Il Giudice
SI ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 3/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4903/2023 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Itri e dell'Avv. Loredana Parte_1
Gombia; ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Massimo CP_1
Guiducci, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la percentuale di indennizzabilità della patologia sofferta, di cui è già stata accertata la natura professionale, quantificata in ricorso nella misura superiore al 6%, con condanna dell alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente CP_1
2. L' ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza. CP_1
I motivi della decisione
1. Il ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità a CP_1 fronte della malattia professionale già riconosciuta causata dallo svolgimento della propria prestazione lavorativa, e cui era seguita una menomazione dell'integrità psico-fisica quantificata dall' nella CP_1 misura complessiva del 6%. 2. Il ricorrente sostiene tale valutazione non corretta, ritenendo di avere patito postumi permanenti in misura superiore.
3. L' resistente, costituitosi, ritiene corretta la valutazione percentuale compiuta in CP_2 sede amministrativa.
4. La causa è stata istruita mediante l'espletamento di CTU medico-legale e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. Incontroversa la natura professionale delle patologie di cui soffre il ricorrente nonché la sussistenza di tutti i presupposti per la loro indennizzabilità ai sensi del d.lgs. 38/2000, la questione controversa tra le parti riguarda il grado della menomazione, valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
6. Il CTU nominato ha rilevato che la documentazione medica analizzata evidenza “per CP_ analogia con il cod. 213 delle tabelle per la valutazione del danno biologico si valuta l'inabilità riportata dal sig. al 9% della totale;
se ne individua la decorrenza dalla domanda amministrativa;
essendo il quadro Parte_1 clinico-sintomatologico riferito stabile, non ci sono elementi certi che lascino pensare ad un aggravamento dell'inabilità CP_ riconosciuta e valutata “ab origine” dall' .
7. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
8. Al ricorrente spetta quindi la rendita corrispondente al grado di riduzione della capacità psicofisica accertato originariamente in sede amministrativa pari al complessivo 9%.
9. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4903/23 r.g.:
Accerta che le patologie da cui il ricorrente è affetto in conseguenza dello svolgimento dell'attività lavorativa comportano una riduzione della capacita psicofisica nella misura del 9%, fin dalla domanda amministrativa;
condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge in conseguenza del grado di indennizzabilità come sopra accertato;
condanna l' a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, quantificate in euro CP_1
3.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 3.12.2025
Il Giudice
SI ON