Sentenza 7 marzo 2022
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 02/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 22/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
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Cosmo SCIANCALEPORE Presidente
Consigliere Consigliere
Consigliere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, in materia di pensioni, iscritto al n.60592 del registro segreteria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n.193/2022, depositata il 7 marzo 2022, proposto da:
OMISSIS, nata a [...] il OMISSIS, Codice fiscale OMISSIS, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Lippi (Codice fiscale
[...], indirizzo di posta elettronica certificata andrealippi@ordineavvocatiroma.org) presso il quale è elettivamente domiciliata;
contro
- MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA, rappresentato e difeso dal Capo del I Reparto della suddetta Direzione Generale del Ministero
SENT. 22/2026 Dr.ssa Marzia Lettieri Barbato, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato (indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
- COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del legale rappresentante, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato (indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
Visti l’atto di appello e tutti i documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025, svolta con l’assistenza del Dott. Luca Fruscione, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, l’Avv. Andrea Lippi per l’appellante e la Dr.ssa AR SA RG SO (in sostituzione della Dr.ssa Marzia Lettieri Barbato) per l’Amministrazione.
FATTO
1. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, con la impugnata sentenza n.193/2022, ha rigettato il ricorso con il quale l’odierna appellante, vedova di un appuntato dei Carabinieri deceduto il OMISSIS, aveva chiesto, previo eventuale parziale annullamento del decreto ministeriale n.1025 del 10 novembre 2014, la corresponsione del trattamento speciale di cui all’art.93 del d.P.R.
n.1092/1973 dal 12 novembre 1985 all’11 novembre 1988 e della pensione privilegiata di reversibilità dal 12 novembre 1988. Il suddetto decreto ministeriale ha concesso alla odierna appellante, che beneficia di una pensione ordinaria di reversibilità concessa con decreto n.1603 del 24 settembre 1987, il trattamento speciale richiesto per il periodo
SENT. 22/2026 dal 12 novembre 1985 all’11 dicembre 1987 (anziché all’11 novembre 1988) e la pensione privilegiata ordinaria di reversibilità dal 12 novembre 1987. Il decreto ministeriale impugnato ha, tuttavia, dichiarato interamente prescritto il trattamento speciale concesso e ha disposto l’effettivo pagamento della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità solo dal 1° gennaio 2011, in quanto l’interessata ha presentato la necessaria istanza il 26 novembre 2010 (l’istanza risulta pervenuta all’Amministrazione il 15 dicembre 2010), quindi oltre due anni dopo il decesso del marito.
Il ricorso della OMISSIS è stato rigettato dal primo Giudice, in sintesi, con le seguenti motivazioni: l’art.191, comma 3, del d.P.R.
n.1092/1973 dispone che “per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”; la norma appena riportata è applicabile alla presente vicenda anche se la vedova, entro il biennio dal decesso del marito (OMISSIS), aveva presentato sia la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio (in data 15 gennaio 1986), sia la domanda di pensione privilegiata di reversibilità (in data 8 luglio 1987), in quanto il corrispondente diniego opposto dall’Amministrazione con d.m. n.97 del 28 febbraio 1989 non era stato impugnato, per cui la menzionata istanza del 26 novembre 2010
(pervenuta all’Amministrazione il successivo 15 dicembre 2010) si configura come una nuova domanda. Proprio per il suddetto diniego, SENT. 22/2026 sempre secondo il primo Giudice, non vi è luogo per il riconoscimento del diritto ai ratei pensionistici del quinquennio precedente alla data della domanda del 26 novembre 2010 richiesto dalla ricorrente con la successiva memoria. Il Giudice di prime cure ha ritenuto, invece, fondata la censura di erronea individuazione del periodo di attribuzione del trattamento speciale di cui all’art.93 del d.P.R.
n.1092/1973 (due anni anziché tre) rilevando però, allo stesso tempo, che le somme corrispondenti sono interamente prescritte.
2. La OMISSIS ha impugnato la menzionata sentenza n.193/2022 perché ritiene non applicabile alla fattispecie la decadenza di cui all’art.191, comma 3, del d.P.R. n.1092/1973, per aver presentato, entro il biennio dal decesso del marito (OMISSIS), sia la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio che la domanda di pensione privilegiata di reversibilità. Risulterebbe, quindi, a suo dire, irrilevante il rigetto della domanda disposto con d.m. n.97/1989, atteso che la norma richiamata fa riferimento alla presentazione della domanda. L’appellante evidenzia altresì che, in data 26 novembre 2010, non ha presentato una nuova domanda (come sostenuto dal primo Giudice) ma una richiesta di riesame e che l’istituto della decadenza è applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge. In conclusione, l’appellante chiede che, previo annullamento della sentenza impugnata ed eventuale annullamento del d.m.
n.1025/2014, sia dichiarata la violazione e inapplicabilità alla fattispecie dell’art.191 del d.P.R. n.1092/1973 e, di conseguenza, che sia dichiarato il suo diritto alla corresponsione della pensione SENT. 22/2026 privilegiata di reversibilità a far data dal quinquennio precedente l’istanza di riesame del 26 novembre 2010, con interessi e rivalutazione.
3. Il Ministero della Difesa, nella memoria di costituzione, ha sostanzialmente aderito a quanto sostenuto dal primo Giudice nella sentenza appellata, in ordine alla corretta applicazione dell’art.191 d.P.R. n.1092/1973, chiedendo che l’appello venga respinto in quanto infondato, in fatto ed in diritto e che sia dichiarata la legittimità del d.m. n.1025/2014; in via subordinata, ha reiterato l’eccezione di prescrizione, ai sensi dell’art.2 della legge n.428/1985, con riferimento ai ratei pensionistici arretrati anteriori al quinquennio luglio 2016luglio 2021, calcolato a ritroso a partire dalla data di notifica del ricorso di primo grado; il tutto, con vittoria di spese (quantificate in euro 1.000,00).
4. Nell’odierna udienza, le parti presenti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate insistendo per il relativo accoglimento.
L’Avv. Lippi, per l’appellante, ha riconosciuto la prescrizione eccepita dall’Amministrazione ma non il ricorrere della decadenza di cui all’art.191, comma 3, del d.P.R.n.1092/1973, in virtù della tempestiva presentazione della domanda amministrativa successivamente rigettata. La Dr.ssa SO, per l’Amministrazione, invece, ha sostenuto che ricorre la suddetta decadenza perché l’Amministrazione si era espressa sulla domanda dell’appellante, con decreto, già nell’anno 1989 e, quindi, successivamente, è stata presentata una nuova domanda (come sostenuto dal primo Giudice) e non una SENT. 22/2026 semplice richiesta di riesame.
La causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Considerato che l’Amministrazione, con decreto ministeriale n.97 del 28 febbraio 1989, non impugnato dall’interessata, aveva respinto la domanda di pensione privilegiata presentata il giorno 8 luglio 1987 e che una nuova istanza è stata presentata dalla ricorrente solo il 15 dicembre 2010, quindi ben oltre il termine di due anni stabilito dalla legge, l’appello va rigettato.
L’art.191, comma 3, del d.P.R. n.1092/1973, correttamente applicato nella vicenda in esame, con riferimento alla decorrenza e alla durata della pensione e degli assegni, infatti, prevede che “per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”.
L’istanza presentata dalla OMISSIS il 26 novembre 2010 e pervenuta all’Amministrazione il 15 dicembre 2010 consente, pertanto, il pagamento di quanto richiesto solo a partire dal primo giorno del mese successivo alla relativa presentazione e, quindi, dal 1° gennaio 2011.
La suddetta istanza non può fare, in qualche modo, rivivere la domanda presentata nell’anno 1987, rigettata dall’Amministrazione nel 1989 senza alcuna reazione da parte dell’interessata, sia per evidenti ragioni di certezza giuridica e di tutela della finanza pubblica, sia perché non può costituire uno strumento diretto ad eludere il SENT. 22/2026 termine per ricorrere avverso l’atto ritenuto illegittimo.
Il decreto ministeriale di rigetto n.97/1989, non opposto, ha determinato la conclusione del procedimento amministrativo di accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per la prestazione richiesta avviato con la domanda del 1987, respingendola. La presentazione di una nuova istanza nell’anno 2010 ha determinato l’avvio di un nuovo procedimento amministrativo, con esito questa volta positivo per la richiedente (anche in base a nuova documentazione) ma, trattandosi di domanda presentata ben oltre il termine di 2 anni (stabilito dalla legge) dal giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento può avvenire, in base al citato art.191, solo con effetto dal primo giorno del mese successivo (1° gennaio 2011) a quello della presentazione della domanda (15 dicembre 2010) (e non, come richiesto dall’appellante, applicando la prescrizione dei ratei pensionistici arretrati, a far data dal quinquennio precedente la domanda stessa) .
2. In conclusione, l’appello va respinto con conferma della sentenza avversata. Le spese di lite e per onorari di difesa di questo grado di giudizio, liquidate forfettariamente in euro 700,00 (settecento/00),
sono a carico dell’appellante soccombente. Nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d’Appello, così definitivamente pronunciando, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
SENT. 22/2026 Le spese di lite e degli onorari di difesa di questo grado di giudizio, liquidate forfettariamente in euro 700,00 (settecento/00), sono a carico dell’appellante soccombente.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
L’Estensore Il Presidente
(Cons. Cosmo Sciancalepore) (Pres. IE Acanfora)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 02 FEBBRAIO 2026 P. Il Dirigente Dott. Massimo Biagi f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
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DECRETO
Il Collegio, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art.52 del d.lgs. n.196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l’annotazione di cui al terzo comma del richiamato art.52.
Il Presidente
(dott.ssa IE Acanfora)
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art.52 del d.lgs.
n.196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 02 FEBBRAIO 2026 P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
(Firmato digitalmente)
Il Funzionario Preposto
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