Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 02/02/2026, n. 22
CCONTI
Sentenza 7 marzo 2022
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Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità decadenza di cui all’art.191, comma 3, del d.P.R. n.1092/1973

    La Corte ha ritenuto che il decreto ministeriale di rigetto del 1989, non impugnato, ha concluso il procedimento avviato nel 1987. La nuova istanza del 2010 ha avviato un nuovo procedimento, ma la decorrenza del pagamento è da considerarsi dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.191, comma 3, del d.P.R. n.1092/1973, a causa della presentazione della domanda oltre due anni dopo il sorgere del diritto.

  • Rigettato
    Applicabilità decadenza di cui all’art.191, comma 3, del d.P.R. n.1092/1973

    La Corte ha ritenuto che il decreto ministeriale di rigetto del 1989, non impugnato, ha concluso il procedimento avviato nel 1987. La nuova istanza del 2010 ha avviato un nuovo procedimento, ma la decorrenza del pagamento è da considerarsi dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.191, comma 3, del d.P.R. n.1092/1973, a causa della presentazione della domanda oltre due anni dopo il sorgere del diritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 02/02/2026, n. 22
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 22
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo