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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 24860/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24860/2024 V.G. promossa da:
, , (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Pt_2 C.F._1 MANTIONE MARTA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZAMBAIA Controparte_1 C.F._2 ERICA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori , , e contraevano Pt_1 Pt_1 Parte_3 Controparte_1 matrimonio in TORINO il 21/06/2003. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: , il 25/12/2004, , il 13/10/2006, , il 16/03/2008, Per_1 Per_2
il 23/11/2009, l'8/9/2012. Per_4 Per_5
Con ricorso depositato il 23/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra , , e Pt_1 Pt_1 Parte_3 [...]
CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre, SI.ra in Torino, Via Susa n. 48, con impegno ad assumere in modo condiviso ogni Parte_1 decisione relativa alla crescita e alla vita dei medesimi ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni invece di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il SI. possa vedere e tenere con sé i figli concordando Controparte_1 liberamente gli incontri di volta in volta direttamente con la madre, senza particolari formalità, tenuto conto delle sue esigenze e/o impegni e di quelli dei figli o, in difetto di accordo, con le seguenti modalità nel rispetto del calendario di seguito indicato:
● a finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola fino alla domenica sera, con
● eventuale possibilità per il signor di poter dormire, anche eventualmente, solo una notte CP_1 (tra il sabato e la domenica) nella ex casa coniugale), oltre ad un pomeriggio infrasettimanale (martedì), quando il sig. svolge il turno del mattino, dall'uscita della scuola con riaccompagnamento CP_1 presso la madre entro le ore 20.30;
- solo nelle settimane in cui il padre svolge il turno lavorativo pomeridiano, possibilità per il signor di permanere presso la casa famigliare (quando la sig.ra non è presente), per stare CP_1 Pt_3 in compagnia del figlio più piccolo;
- le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali impedimenti che precludano la possibilità di trascorrere con i figli una intera giornata (o anche più giornate consecutive) di propria spettanza. In modo da preferire, ove possibile, che i minore trascorrano il proprio tempo con i genitori;
- nel periodo natalizio, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, una settimana ad anni alterni dal 23 Dicembre al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
- durante le vacanze scolastiche pasquali i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, i giorni di Pasqua o Pasquetta,
- durante le vacanze estive, per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora le settimane coincidessero, i genitori ne pagina 2 di 3 concorderanno una a testa. I ricorrenti, in caso di viaggi o vacanze con i figli minori, si impegnano reciprocamente a informare preventivamente l'altro genitore in merito al periodo di tempo e al luogo in cui soggiorneranno con i minori, rendendo sempre possibile all'altro genitore mettersi in contatto con i figli.
In occasione di tutte le altre ricorrenze, festività e ponti, ad anni alterni, fatto salvo il giorno del compleanno dei minori che verrà festeggiato con entrambi i genitori (mezza giornata a testa). Mentre per il compleanno di ciascun genitore, si concederà ai minori, indipendentemente dal calendario, ove possibile, di poter trascorrere anche solo mezza giornata con il festeggiato.
DISPONE che il signor versi alla signora un assegno di mantenimento pari ad euro CP_1 Pt_3
200,00 mensili.
DISPONE che il che il padre versi alla madre un contributo mensile dell'importo di € 400,00 (euro quattrocento//00) a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese, che sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario, sul c/c intestato alla SInora alle Parte_1 seguenti coordinate: IBAN [...] e tale importo sarà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT. Oltre al contributo di cui sopra, il SI. CP_1 corrisponderà alla SI.ra nella misura del 50% tutte le spese straordinarie che si renderanno Pt_3 necessarie per i figli, spese tutte previamente concordate e successivamente fiscalmente documentate, secondo le modalità, i criteri, e le linee guida riportate nel “Protocollo d'Intesa fra Magistrati e gli Avvocati” adottato dal Tribunale di Torino che le parti dichiarano di aver letto e di approvare e richiamare integralmente nel suo contenuto. Le parti convengono altresì che le predette spese, documentate con preventivi e successivamente corredate di pezze giustificative, inviate a mezzo e-mail e/o whatsapp, si intenderanno approvate in caso di mancato espresso dissenso dell'altro genitore, da comunicarsi indifferentemente a mezzo raccomandata, e-mail o whatsapp, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta.
DA' ATTO che i coniugi concordano affinché l'Assegno Unico e Universale previsto dalla L. n. 46 del 1/4/2021 a sostegno della genitorialità e versato in favore dei figli, attualmente di importo pari ad euro 1400 circa, verrà percepito integralmente, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, dalla sola SI.ra Parte_1
DISPONE che il signor contribuisca alle spese relative alla ex casa coniugale per il 30% con CP_1 riferimento alle spese ordinarie ed il 20% con riferimento alle spese straordinarie.
DA' ATTO dello scioglimento del conto corrente attualmente cointestato ad entrambi i coniugi.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24860/2024 V.G. promossa da:
, , (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Pt_2 C.F._1 MANTIONE MARTA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZAMBAIA Controparte_1 C.F._2 ERICA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori , , e contraevano Pt_1 Pt_1 Parte_3 Controparte_1 matrimonio in TORINO il 21/06/2003. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: , il 25/12/2004, , il 13/10/2006, , il 16/03/2008, Per_1 Per_2
il 23/11/2009, l'8/9/2012. Per_4 Per_5
Con ricorso depositato il 23/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra , , e Pt_1 Pt_1 Parte_3 [...]
CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre, SI.ra in Torino, Via Susa n. 48, con impegno ad assumere in modo condiviso ogni Parte_1 decisione relativa alla crescita e alla vita dei medesimi ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni invece di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il SI. possa vedere e tenere con sé i figli concordando Controparte_1 liberamente gli incontri di volta in volta direttamente con la madre, senza particolari formalità, tenuto conto delle sue esigenze e/o impegni e di quelli dei figli o, in difetto di accordo, con le seguenti modalità nel rispetto del calendario di seguito indicato:
● a finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola fino alla domenica sera, con
● eventuale possibilità per il signor di poter dormire, anche eventualmente, solo una notte CP_1 (tra il sabato e la domenica) nella ex casa coniugale), oltre ad un pomeriggio infrasettimanale (martedì), quando il sig. svolge il turno del mattino, dall'uscita della scuola con riaccompagnamento CP_1 presso la madre entro le ore 20.30;
- solo nelle settimane in cui il padre svolge il turno lavorativo pomeridiano, possibilità per il signor di permanere presso la casa famigliare (quando la sig.ra non è presente), per stare CP_1 Pt_3 in compagnia del figlio più piccolo;
- le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali impedimenti che precludano la possibilità di trascorrere con i figli una intera giornata (o anche più giornate consecutive) di propria spettanza. In modo da preferire, ove possibile, che i minore trascorrano il proprio tempo con i genitori;
- nel periodo natalizio, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, una settimana ad anni alterni dal 23 Dicembre al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
- durante le vacanze scolastiche pasquali i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, i giorni di Pasqua o Pasquetta,
- durante le vacanze estive, per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora le settimane coincidessero, i genitori ne pagina 2 di 3 concorderanno una a testa. I ricorrenti, in caso di viaggi o vacanze con i figli minori, si impegnano reciprocamente a informare preventivamente l'altro genitore in merito al periodo di tempo e al luogo in cui soggiorneranno con i minori, rendendo sempre possibile all'altro genitore mettersi in contatto con i figli.
In occasione di tutte le altre ricorrenze, festività e ponti, ad anni alterni, fatto salvo il giorno del compleanno dei minori che verrà festeggiato con entrambi i genitori (mezza giornata a testa). Mentre per il compleanno di ciascun genitore, si concederà ai minori, indipendentemente dal calendario, ove possibile, di poter trascorrere anche solo mezza giornata con il festeggiato.
DISPONE che il signor versi alla signora un assegno di mantenimento pari ad euro CP_1 Pt_3
200,00 mensili.
DISPONE che il che il padre versi alla madre un contributo mensile dell'importo di € 400,00 (euro quattrocento//00) a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese, che sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario, sul c/c intestato alla SInora alle Parte_1 seguenti coordinate: IBAN [...] e tale importo sarà automaticamente rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT. Oltre al contributo di cui sopra, il SI. CP_1 corrisponderà alla SI.ra nella misura del 50% tutte le spese straordinarie che si renderanno Pt_3 necessarie per i figli, spese tutte previamente concordate e successivamente fiscalmente documentate, secondo le modalità, i criteri, e le linee guida riportate nel “Protocollo d'Intesa fra Magistrati e gli Avvocati” adottato dal Tribunale di Torino che le parti dichiarano di aver letto e di approvare e richiamare integralmente nel suo contenuto. Le parti convengono altresì che le predette spese, documentate con preventivi e successivamente corredate di pezze giustificative, inviate a mezzo e-mail e/o whatsapp, si intenderanno approvate in caso di mancato espresso dissenso dell'altro genitore, da comunicarsi indifferentemente a mezzo raccomandata, e-mail o whatsapp, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta.
DA' ATTO che i coniugi concordano affinché l'Assegno Unico e Universale previsto dalla L. n. 46 del 1/4/2021 a sostegno della genitorialità e versato in favore dei figli, attualmente di importo pari ad euro 1400 circa, verrà percepito integralmente, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, dalla sola SI.ra Parte_1
DISPONE che il signor contribuisca alle spese relative alla ex casa coniugale per il 30% con CP_1 riferimento alle spese ordinarie ed il 20% con riferimento alle spese straordinarie.
DA' ATTO dello scioglimento del conto corrente attualmente cointestato ad entrambi i coniugi.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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