Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 458 milioni, si fa fronte quanto a lire 390 milioni mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni, e quanto a lire 136 milioni mediante riduzione di lire 47 milioni, 10 milioni, 5 milioni, 6 milioni, rispettivamente dai capitoli 1130, 1210, 1211, 1228 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1973, e mediante riduzione di lire 50 milioni, 10 milioni, 5 milioni, e 3 milioni rispettivamente dai capitoli 1130, 1210, 1211 e 1228 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per lo anno 1974.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 458 milioni, si fa fronte quanto a lire 390 milioni mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni, e quanto a lire 136 milioni mediante riduzione di lire 47 milioni, 10 milioni, 5 milioni, 6 milioni, rispettivamente dai capitoli 1130, 1210, 1211, 1228 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1973, e mediante riduzione di lire 50 milioni, 10 milioni, 5 milioni, e 3 milioni rispettivamente dai capitoli 1130, 1210, 1211 e 1228 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per lo anno 1974.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.