Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2026, n. 2653
CASS
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica cartella di pagamento presupposta

    La Corte rileva che la questione dell'omessa notifica della cartella presupposta era già stata dedotta e trattata in precedenti giudizi, con rigetto dell'eccezione di parte. La riproposizione della stessa questione in un distinto giudizio pone una questione di improcedibilità per violazione del ne bis in idem processuale, ai sensi dell'art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992. Inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, l'impugnazione del successivo avviso di intimazione non poteva avvenire unitamente alla presupposta cartella di pagamento già contestata per omessa notifica.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge (d.P.R. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. e); d.P.R. 602/1973, art. 26; cod. proc. civ., art. 145)

    La Corte ritiene che le ricerche svolte dall'agente notificatore siano state inidonee a provare l'irreperibilità assoluta, essendosi limitate a una verifica in situ senza accertamenti volti a verificare la sede legale nel domicilio fiscale. Inoltre, l'amministrazione avrebbe potuto notificare l'atto al legale rappresentante.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    La Corte accoglie il motivo, rilevando che la questione dell'omessa notifica della cartella presupposta era già stata dedotta in precedenti giudizi definiti con rigetto. La riproposizione della stessa questione in un distinto giudizio configura una violazione del ne bis in idem processuale, comportando l'improcedibilità del processo. Inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, l'impugnazione del successivo avviso di intimazione non poteva avvenire unitamente alla presupposta cartella di pagamento già contestata per omessa notifica.

  • Inammissibile
    Formazione di giudicato esterno sulla rituale notifica della cartella di pagamento

    La Corte dichiara il motivo inammissibile, in quanto si tratta di giudicato esterno formatosi in epoca antecedente la gravata pronuncia e intervenuto nelle more del giudizio d'appello senza tempestiva deduzione in quella sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2026, n. 2653
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2653
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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