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Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2023, n. 12338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12338 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da JK WA RI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2023 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 16 dicembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aja nei confronti del cittadino olandese WA RI JK, tratto in arresto in Italia il 13 gennaio 2023 con Penale Sent. Sez. 6 Num. 12338 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 22/03/2023 provvedimento poi convalidato e con successiva applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto europeo fosse stato adottato per dare esecuzione al provvedimento cautelare con il quale il giudice olandese aveva contestato al JK i reati di traffico internazionale di sostanza stupefacente del tipo cocaina, partecipazione ad un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico e riciclaggio;
come tali reati rientrassero nel novero di quelli per i quali la legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede la consegna obbligatoria e, comunque, come gli stessi avessero corrispondenza con gli analoghi reati previsti dal codice penale italiano;
come i risultati delle indagini compiute dagli inquirenti olandesi avessero offerto elementi sufficienti per la identificazione del consegnando;
e come non vi fossero le condizioni per rifiutare la consegna. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il JK, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di valutare la documentazione trasmessa unitamente al mandato di arresto europeo, inidonea a consentire la identificazione nel consegnando della persona che avrebbe partecipato alle comunicazioni effettuate via skype, intercettate dagli inquirenti, e di verificare la compatibilità di tale acquisizioni probatorie con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, non essendo state precisate le modalità di intercettazione di quelle comunicazioni, che, come tali, sono dunque inutilizzabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di WA RI JK sia inammissibile. 2. Le censure formulate in termini di violazione di legge non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondate oltre che generiche. In passato, in base al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte si era stabilito che, in tema di mandato di arresto europeo, !autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, non doveva effettuare un controllo analogo a quello stabilito dall'art. 273 cod. proc. pen. per l'applicazione di una misura cautelare personale, ma limitarsi a verificare che il mandato fosse, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa', fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un 2 fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (in questo senso Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). In seguito, con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17 della legge n. 69 del 2005, con la conseguenza che oggi la mancata indicazione degli stessi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo: ne deriva che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), legge cit., nella sua attuale versione, oggi è previsto che il mandato di arresto europeo debba contenere una descrizione delle circostanze , della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, non anche una descrizione dettagliata delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Di tale regula furis la Corte territoriale ha fatto buon governo, evidenziando come gli elementi di prova descritti nel mandato di arresto europeo e nella successiva nota trasmessa il 9 febbraio 2023, così come riportati nella sentenza impugnata, si presentano sufficientemente precisi: rispetto ad essi non è possibile una verifica della gravità indiziaria, che non compete all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione essendo quel compito riservato all'autorità giudiziaria dello Stato emittente il mandato. Per le stesse ragioni va escluso che i giudici italiani possano valutare l'eccezione di inutilizzabilità processuale, secondo i canoni normativi fissati dal codice di procedura penale italiano, dei dati probatori concernenti le acquisizioni telematiche svolte dall'autorità requirente olandese: criteri ermeneutici previsti dal nostro ordinamento che sono stati richiamati nel ricorso oggi in esame da un lato in termini molto indeterminati, con una generica doglianza inerente alla mancata descrizione nel mandato di arresto delle modalità di estrinsecazione dell'attività captativa svolta dagli inquirenti;
e, dall'altro, con il riferimento ad una pronuncia della giurisprudenza di questa Corte di cassazione che attiene specificamente al problema della utilizzabilità processuale del contenuto degli "scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi" (v. Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori, non mass.), aspetto di cui non vi è alcuna t -accia nella vicenda relativa all'odierno ricorrente. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. Alla cancelleria vanno demandati gli ulteriori adempimenti di legge. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 22/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 16 dicembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aja nei confronti del cittadino olandese WA RI JK, tratto in arresto in Italia il 13 gennaio 2023 con Penale Sent. Sez. 6 Num. 12338 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 22/03/2023 provvedimento poi convalidato e con successiva applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto europeo fosse stato adottato per dare esecuzione al provvedimento cautelare con il quale il giudice olandese aveva contestato al JK i reati di traffico internazionale di sostanza stupefacente del tipo cocaina, partecipazione ad un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico e riciclaggio;
come tali reati rientrassero nel novero di quelli per i quali la legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede la consegna obbligatoria e, comunque, come gli stessi avessero corrispondenza con gli analoghi reati previsti dal codice penale italiano;
come i risultati delle indagini compiute dagli inquirenti olandesi avessero offerto elementi sufficienti per la identificazione del consegnando;
e come non vi fossero le condizioni per rifiutare la consegna. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il JK, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di valutare la documentazione trasmessa unitamente al mandato di arresto europeo, inidonea a consentire la identificazione nel consegnando della persona che avrebbe partecipato alle comunicazioni effettuate via skype, intercettate dagli inquirenti, e di verificare la compatibilità di tale acquisizioni probatorie con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, non essendo state precisate le modalità di intercettazione di quelle comunicazioni, che, come tali, sono dunque inutilizzabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di WA RI JK sia inammissibile. 2. Le censure formulate in termini di violazione di legge non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondate oltre che generiche. In passato, in base al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte si era stabilito che, in tema di mandato di arresto europeo, !autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, non doveva effettuare un controllo analogo a quello stabilito dall'art. 273 cod. proc. pen. per l'applicazione di una misura cautelare personale, ma limitarsi a verificare che il mandato fosse, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa', fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un 2 fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (in questo senso Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). In seguito, con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17 della legge n. 69 del 2005, con la conseguenza che oggi la mancata indicazione degli stessi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo: ne deriva che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), legge cit., nella sua attuale versione, oggi è previsto che il mandato di arresto europeo debba contenere una descrizione delle circostanze , della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, non anche una descrizione dettagliata delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Di tale regula furis la Corte territoriale ha fatto buon governo, evidenziando come gli elementi di prova descritti nel mandato di arresto europeo e nella successiva nota trasmessa il 9 febbraio 2023, così come riportati nella sentenza impugnata, si presentano sufficientemente precisi: rispetto ad essi non è possibile una verifica della gravità indiziaria, che non compete all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione essendo quel compito riservato all'autorità giudiziaria dello Stato emittente il mandato. Per le stesse ragioni va escluso che i giudici italiani possano valutare l'eccezione di inutilizzabilità processuale, secondo i canoni normativi fissati dal codice di procedura penale italiano, dei dati probatori concernenti le acquisizioni telematiche svolte dall'autorità requirente olandese: criteri ermeneutici previsti dal nostro ordinamento che sono stati richiamati nel ricorso oggi in esame da un lato in termini molto indeterminati, con una generica doglianza inerente alla mancata descrizione nel mandato di arresto delle modalità di estrinsecazione dell'attività captativa svolta dagli inquirenti;
e, dall'altro, con il riferimento ad una pronuncia della giurisprudenza di questa Corte di cassazione che attiene specificamente al problema della utilizzabilità processuale del contenuto degli "scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi" (v. Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori, non mass.), aspetto di cui non vi è alcuna t -accia nella vicenda relativa all'odierno ricorrente. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. Alla cancelleria vanno demandati gli ulteriori adempimenti di legge. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 22/03/2023