Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 4
Nella liquidazione del danno alla persona il giudice deve accertare in base alle prove fornite dall'attore danneggiato, ma anche avvalendosi delle presunzioni semplici per il danno patrimoniale da invalidità permanente (che si proietta nel futuro) in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa a sua volta sulla capacità di guadagno e quindi di produrre ricchezza.
La lesione dell'integrità biopsichica della persona cagiona sempre e necessariamente un danno biologico immanente alla lesione stessa, mentre può cagionare solo eventualmente un danno patrimoniale da invalidità che deve essere specificamente provato.
Il danno patrimoniale alla persona può essere liquidato soltanto quando si accerti anche a mezzo di presunzioni semplici che il singolo soggetto danneggiato che agisce per il risarcimento, per effetto del fatto lesivo della sua integrità psicofisica, subirà una perdita della sua specifica capacità futura di guadagno. In difetto di tale prova, la menomazione della sua capacità lavorativa, non incidente sulla specifica capacità futura di guadagno, deve rilevare sotto il profilo del danno alla salute.
In caso di evento lesivo dell'integrità personale il danno alla salute e quello patrimoniale alla persona attengono a due distinte sfere di riferimento: il primo consiste nella incidenza negativa che il fatto lesivo determina rispetto al livello precedente del suo verificarsi; il secondo consiste nel pregiudizio che il fatto lesivo determina sulla capacità di produrre reddito della persona danneggiata, talché il giudice deve procedere a due distinte liquidazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/04/1999, n. 4231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4231 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. AN MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI US, elettivamente domiciliata in ROMA VIA D. BARONE N. 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BOTTAI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MASSIMO CECIARINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA FONDIARIA ASSIC SPA, AMADDII IVANO, AMADDII GIANFRANCO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1049/95 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 27/06/95 e depositata il 04/10/95 (R.G.1344/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato Massimo CECIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1990, la Sig.na NA GL,
deducendo che:
mentre era trasportata in un'auto - di proprietà del sig. IV MA guidata dal Sig. AN MA e assicurata con la Italia Assicurazioni S.p.A.- in seguito ad un incidente causato dalla imprudente condotta del guidatore, aveva riportato gravi lesioni con postumi;
ha citato davanti al Tribunale di Grosseto AN e IV MA e l'assicuratore chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni subiti nella misura indicativa di L.400.000.000.
Si sono costituiti i convenuti IV MA e l'Italia Assicurazioni, i quali non hanno contestato la responsabilità per l'evento dannoso, ma la sussistenza delle sue varie voci e l'ammontare del risarcimento.
In corso di causa è stata concessa e corrisposta una provvisionale di L. 50.000.000.
Il Tribunale, con sentenza resa in data 29.10.1992, ha condannato i convenuti al pagamento delle seguenti somme:
"L.89.000.000 oltre interessi legali dal 26.12.1987 al saldo (a titolo di danno biologico e morale); L. 20.000.000 oltre interessi legali dalla data di quella sentenza al saldo (per intervento chirurgico riparatore da eseguire); L.
4.315.500 oltre interessi e rivalutazione sulla somma complessiva dell'8% annuo dalle singole scadenze fino al 15.12.1990 e soli interessi legali dal 16.12.1990 al saldo, (per spese mediche) (somma dal cui totale calcolato alla data del saldo va dedotta la somma di L. 50.000.000, maggiorata degli interessi dalla data di erogazione al saldo).
La Corte d'Appello di Firenze, decidendo sui gravami proposti dalle parti, ha in parziale modifica della sentenza impugnata: a) aumentato la somma da corrispondere a titolo di danno biologico e morale da L.89.000.000 a L.100.000.000; b) disposto la rivalutazione secondo gli indici ISTAT della somma di L.50.000.000 versata a titolo di provvisionale dal giorno del versamento a quello della prima sentenza;
c) confermato l'esclusione del danno patrimoniale. Secondo tale sentenza: a) correttamente era stata esclusa la ricorrenza del lamentato danno patrimoniale, dato che le lesioni riscontrate e, in particolare, il danno estetico non si potevano ragionevolmente ritenere, anche in considerazione delle facoltà di compensazione dell'organismo umano, idonee a determinare una diminuzione di guadagno futuro;
b) la quantificazione del danno biologico nella misura del 25% si doveva ritenere corretta (vertendosi in materia dove le valutazioni devono per forza essere, entro certi limiti, equitative) e adeguata alla effettiva consistenza delle menomazioni, che in futuro avrebbero potuto essere ridotte con un intervento riparatore, per il quale la danneggiata era stata preventivamente risarcita;
c) la domanda di una maggiore liquidazione per spese mediche, in mancanza di un appello incidentale specifico, era inammissibile.
Avverso tale sentenza la GL ha presentato ricorso in cassazione affidato a tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 2056, 2727, 2729 c.c. e per vizio di motivazione - la ricorrente censura la (decisione relativa alla) esclusione del danno patrimoniale, perché fondata su un ragionamento contraddittorio e contrario alle norme che regolano la liquidazione del danno da responsabilità extracontrattuale. Infatti, essendo pacifico che la danneggiata aveva riportato una menomazione della integrità psicofisica pari al 25%, risulta contraddittorio con tale accertamento escludere il danno patrimoniale, che da quello estetico ragionevolmente sarebbe derivato quantomeno sotto il profilo della capacità di concorrenza della danneggiata.
Il motivo propone sostanzialmente molteplici censure, relative:
alla rilevanza, automatica e strutturale, del danno estetico come danno patrimoniale, quantomeno sotto il profilo della diminuita capacità di concorrenza della danneggiata;
alla prova del danno patrimoniale;
alla quantificazione personalizzata del danno biologico in L.
2.100.000 al punto.
Per giudicare su tali censure, bisogna anzitutto (ri)valutare che il danno alla salute è un istituto di diritto giurisprudenziale (diritto vivente, secondo la terminologia della Corte Costituzionale) e che pertanto, per la corretta soluzione dei problemi applicativi di volta in volta esaminati, bisogna premettere una costante verifica degli effettivi significati delle espressioni usate (anche per evitare che si alimentino polemiche puramente verbalistiche e, in mancanza di specifiche normative legislative, si attribuiscano alle stesse espressioni significati differenti o si indichino gli stessi concetti con espressioni diverse).
La giurisprudenza ha enucleato con sufficiente precisione il concetto di danno alla salute, distinguendolo da quello patrimoniale alla persona: il primo consiste nel livello di integrità psicofisica della persona (o, più precisamente, nella incidenza negativa che il fatto lesivo determina rispetto al livello precedente al suo verificarsi); il danno patrimoniale alla persona invece consiste nel pregiudizio che il fatto lesivo determina nella capacità di produrre reddito da parte della persona danneggiata. Le due voci di danno attengono a due distinte sfere di riferimento con la conseguenza che il giudice deve procedere a due distinte liquidazioni (cfr. da ultimo: Cass. 24.9.1996, n. 8443; 22.5.1998, n. 5135). Collegato a tali principi, ma in parte diverso è il problema della prova delle due distinte voci di danno.
In conformità ad una espressione della giurisprudenza costituzionale, generalmente si ritiene che "la lesione dell'integrità biopsichica dell'individuo cagiona(sse) sempre e necessariamente un danno biologico, il quale è immanente alla lesione stessa;
mentre può cagionare solo eventualmente un danno patrimoniale da invalidità- (Così, Cass. 6.2.1998, n. 1285), che deve essere specificamente provato (Cass. 15.11.1996, n. 10015). Senza riesaminare in questa sede il problema della prova del danno alla salute - che concettualmente ed operativamente consiste e si identifica con la lesione della integrità biopsichica- si deve ribadire che, per costante giurisprudenza di questo S.C., il giudice deve accertare - in base alle prove fornite dall'attore danneggiato, ma anche avvalendosi delle presunzioni semplici per il danno patrimoniale da invalidità permanente che si proietta nel futuro - "in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa a sua volta sulla capacità di guadagno (e quindi di produrre ricchezza)" (Cfr. Cass. 19.2.1998, n. 1764, in motivazione). Nel contesto di tale problematica probatoria deve essere valutato anche il significato della giurisprudenza che, riporta nell'ambito del danno alla salute quello attinente alla capacità lavorativa generica (Cass. 10.7.1998, n. 6736; 19.2.1998, n. 1764, cit.: 25.6.1997, n. 5675). In tale orientamento sembra preminente il rilievo che mentre il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti e attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulle capacità di reddito, la riduzione della capacità lavorativa generica, in quanto costituisce lesioni di un modo di essere del soggetto che non comporta alcuna conseguenza sul piano della produzione del reddito, è risarcibile solo quale danno biologico (da ultimo: Cass. 2639/1998). Come appare evidente dalla lettura delle motivazioni delle massime citate, il danno patrimoniale alla persona può essere liquidato soltanto quando si accerti, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il singolo soggetto danneggiato che agisce per il risarcimento, per effetto del fatto lesivo della sua integrità psicofisica, subirà una perdita della sua specifica capacità futura di guadagno. In difetto di tale prova, la menomazione della sua capacità lavorativa, non incidente sulla specifica capacità futura di guadagno, deve rilevare sotto il profilo del danno alla salute. Alla luce dei principi di diritto finora esposti, la motivazione sul punto (esistenza del danno patrimoniale) non risulta del tutto ineccepibile, perché risolve in termini di generica prevedibilità (degli effetti patrimoniali derivanti dalla menomazione fisica ed estetica) una questione che doveva essere risolta (e che il Tribunale aveva correttamente risolta) "assumendo che non risultava assolutamente provata la diminuita capacità reddituale". Ma, avendo la (danneggiata allora) appellante lamentato la mancata valutazione (da parte del Tribunale) degli argomenti relativi alla automatica e presumibile rilevanza patrimoniale del danno alla salute e, in particolare, di quello estetico, la Corte d'Appello si è curata di disattenderli, confermando peraltro esplicitamente il giudizio del Tribunale sulla mancanza di prove.
Peraltro, avendo la ricorrente ribadito le stesse censure, si deve osservare che, in mancanza di prove che dimostrassero positivamente l'incidenza delle lesioni sulla sua specifica capacità di produrre reddito (sul punto manca una censura specifica), il primo motivo sostanzialmente lamenta la mancata valutazione di elementi presuntivi che avrebbero potuto portare ad un diverso convincimento. Ma, in tale limitato contesto, la motivazione impugnata risulta immune da vizi logici o giuridici rilevanti in sede di legittimità. Anche la censura relativa alla mancata personalizzazione del parametro di valutazione del danno alla salute deve ritenersi infondata, tenuto conto della obiettiva correttezza del criterio usato e del rilievo attribuito dalla impugnata sentenza alla "giovane età" della danneggiata.
Per le ragioni esposte, il primo motivo è infondato.
Con il secondo motivo - formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1219, 1224, 2058 c.c., nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione - la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia rigettato la richiesta degli interessi legali sulla somma rivalutata (sulla quale il Tribunale aveva omesso di deliberare e che aveva formato oggetto di specifico motivo di impugnazione) ritenendo erroneamente e illogicamente che il Tribunale l'avesse quantificato tali danni al momento della decisione e non a quello del sinistro". Omette però di indicare specificamente e positivamente le ragioni della propria tesi (secondo cui il Tribunale aveva riferito la liquidazione al momento del sinistro), limitandosi a sviluppare considerazioni e illazioni apodittiche e meramente assertive (in nessuna parte della sentenza di primo grado si trova scritto ed affermato quanto asserito dalla Corte d'Appello;
la concessione della rivalutazione non si presume) che non possono rilevare come censure specifiche ed idonee ad inficiare la statuizione impugnate.
Pertanto anche il secondo motivo risulta infondato. Egualmente infondati risultano il terzo e il quarto motivo. Il terzo lamenta violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e 2056 c.c., per avere la Corte d'Appello giudicato inammissibile la richiesta (di risarcimento) per le maggiori spese mediche e di altro genere, perché tali spese erano state indicate nell'atto di citazione in L.
3.000.000 ed erano state liquidate in primo grado ultra petita in L.4.500.000.
Ma, anche tale motivo si basa su osservazioni e considerazioni ultronee (l'entità della somma complessiva richiesta;
il tempo in cui tali spese furono effettuate;
la effettiva esistenza di tali spese ulteriori) che non escludono la fondatezza della motivazione impugnata (che peraltro non risulta oggetto di specifica censura). Il quarto lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.1193, 1194, 1223, 1224, 2056 e 2041 c.c., nonché vizio di omessa e contraddittoria motivazione, per avere la sentenza impugnata maggiorato la somma di L.50.000.000 versata in acconto dall'assicuratore degli interessi per l'eseguire i calcoli su somme omogenee".
Ma, gli argomenti svolti a sostegno del motivo sono, in parte, non corrispondenti al vero, dato che, come si è già osservato, il Tribunale ha quantificato i danni al momento della liquidazione;
in parte (la provvisionale andava imputata prima agli interessi e poi al capitale e non costituiva per l'assicuratore un credito) non riguardano direttamente il giudizio (impugnato) nella necessaria omogeneità in numerario delle somme per le quali dovevano decorrere gli interessi.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. sussistono fondate ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1999