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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 435/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZI US, Presidente DI HI SA, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5983/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ag. TE Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8484/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TK7CR1500129 REC.CREDITO.IMP 2019
- ATTO RECUPERO n. TK7CR1500129 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il Funzionario dell'Ufficio si riporta all'appello depositato.
Il difensore della società contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8484 del 21.6.2024 depositata il 25.6.24, la Corte di Giustizia di primo Grado di
Resistente_1Roma Sez. 2, ha accolto il ricorso avanzato dalla società S.r.l. avverso l'atto di recupero n. TK7CR1500129 2023 con cui l'Agenzia delle TE Direzione provinciale III di Roma ha disconosciuto l'importo di Euro 80.446,13 - credito d'imposta per ricerca e sviluppo anno 2019, utilizzato in compensazione nel 2020.
La società proponeva tempestivo ricorso reiterando nel merito quando dedotto in sede di contraddittorio con l'Ufficio, ribadendo la piena legittimità della propria condotta in relazione alla ritenuta sussistenza dell'attività di Ricerca & Sviluppo (condotta in collaborazione anche con l'Università di Napoli) che avrebbe eseguito al fine di progettare e sviluppare “… dei modelli e algoritmi innovativi che modifichino il processo di pianificazione del servizio fornito dall'azienda (noleggio autobus con conducente), mediante la generazione di soluzioni in grado di ottimizzare
l'utilizzo delle risorse e massimizzare la capacità di servizio….”, evidenziando come l'atto opposto fosse illegittimo ed infondato nel merito, e quindi da annullare, previa sospensione cautelare.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia confermando la legittimità del proprio operato
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, accoglieva il ricorso, compensando le spese, ritenendo “Fondamentale per ottenere l'agevolazione fiscale del credito di imposta è la redazione e presentazione di un progetto di ricerca e sviluppo volto a generare nuove conoscenze ai fini della realizzazione di nuovi prodotti o processi o per apportare miglioramenti significativi ai prodotti o processi esistenti, con l'obiettivo di realizzare un progresso scientifico o tecnologico sul piano generale e le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono proprio quelle che contribuiscono a realizzare o a tentare di realizzare tale progresso attraverso la risoluzione o il tentativo di risoluzione delle incertezze o degli ostacoli scientifici o tecnologici come chiarito dall' Agenzia delle TE (si veda da ultimo la risoluzione n. 40/E del aprile 2019)” specificando che “Nel campo di applicazione del credito d'imposta non rientrano automaticamente tutte le attività che l'impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma esclusivamente quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione indicati” ed ha quindi concluso per l'accoglimento ,rilevando che “La società ricorrente ha dimostrato che il progetto realizzato soddisfaceva questi requisiti. In particolare, per lo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo oggetto di verifica, si era avvalsa della collaborazione dell' Università degli Studi di Napoli
“Federico II” – Dipartimento di ER IA che ha prodotto una relazione attestante l'esistenza di tali requisiti (allegato n. 5) ed ha interloquito con l'ufficio (allegato n. 6). A fronte di tali documentazioni l'Ufficio si è limitato ad affermare apoditticamente l'inesistenza dei requisiti per poter beneficiare della deduzione senza contestare specificamente la relazione dell'Università di Napoli”.
Propone appello l'Agenzia delle TE censurando la sentenza ritenuta viziata da motivazione, del tutto omissiva dell'esame del merito della questione controversa, o se si vuole del tutto apparente, nonché erronea in quanto in contrasto, del tutto immotivato ed ingiustificato, con quanto emerge dalle risultanze dell'istruttoria dell'atto di recupero in esame, come richiamate dal medesimo atto impositivo. Ripropone i propri motivi a contrasto delle argomentazioni offerte dalla ricorrente, ribadendo l'inesistenza del credito di imposta in quanto le attività svolte dalla società nell'ambito del progetto commerciale finalizzato all'introduzione sul mercato di riferimento della nuova soluzione software non costituiscano attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante agli effetti del credito d'imposta.
Conclude per la riforma della sentenza di primo grado, confermando la piena legittimità e fondatezza della pretesa accertata con l'atto impositivo oggetto del gravame. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituisce e controdeduce parte appellata argomentando compiutamente su ogni eccezione dell'Ufficio sostenendo l'errata qualificazione di credito inesistente che al più potrebbe essere qualificato come credito non spettante. Ribadisce che l'attività di ricerca svolta dalla ricorrente in collaborazione con l'Università di Napoli, non è stata volta a realizzare un software ma piuttosto a progettare e sviluppare dei modelli e algoritmi innovativi che modifichino il processo di pianificazione del servizio fornito dall'azienda (noleggio autobus con conducente), mediante la generazione di soluzioni in grado di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e massimizzare la capacità di servizio. Conclude per il rigetto dell'appello e la condanna alle spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
All'esito dell'odierno contraddittorio la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Vale in premessa osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, non si rinviene, nella decisione di primo grado, alcuna incertezza motivazionale incidente sull'obiettivo convincimento raggiunto in ragione della chiara individuazione di tutti gli elementi idonei afferenti al thema decidendum.
A parere della Corte , come ritenuto anche dai primi giudici, parte appellata ha dimostrato, attraverso la produzione della relazione tecnica di progetto elaborata dall'Amministratore (cfr. all7) avvalorata dalla relazione depositata in atti dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di
ER IA , partecipante alla progettazione e realizzazione del progetto (cfr. all5), di aver attuato un progetto con all'oggetto l'individuazione di un algoritmo e di un modello innovativi capaci di modificare il processo di pianificazione del servizio fornito dall'azienda operante nel settore del noleggio autobus con conducente.
È stato quindi “sviluppato un modello matematico di distrettualizzazione (districting), che mira a creare distretti (o cluster) di servizi, raggruppati secondo un criterio di vicinanza geografica delle origini dei servizi stessi “(cfr.pag 4 all 5).
L'Ufficio, anche nel presente grado di giudizio, non contrasta in maniera adeguata, sotto il profilo scientifico, le deduzioni avversarie limitandosi a ribadire le argomentazioni svolte sin dall'atto di recupero che trattasi di un progetto finalizzato all'introduzione sul mercato di riferimento di una nuova soluzione di software.
In disparte la questione afferente alla qualificazione del credito, inesistente ovvero non spettante, va rilevato come dall'atto impugnato non emerga quali specifiche competenze tecniche l'ufficio abbia posto in campo per procedere ad un esame qualificato del progetto elaborato dalla società, vertendosi in materia informatica (gli algoritmi sono un tipo di funzione matematica). Non pare in dubbio quindi che la valutazione del caso non poteva essere compiuta sulla base di una mera analisi descrittiva delle attività, ma avrebbe richiesto il ricorso a specifiche competenze informatiche, il cui impiego non emerge dalla narrativa dell'atto di contestazione.
Ed allora, il principio generale di buona fede e di correttezza dell'azione amministrativa , avrebbe dovuto condurre l'ufficio, stante la mancanza di una professionalità specifica per condurre l'istruttoria, a rivolgersi all'esterno, acquisendo un parere dal MISE seppure normativamente non obbligatorio, ma pur sempre previsto all'art.8 del decreto ministeriale 27 maggio 2015 - “qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere” .
Come evidenziato dalla Corte di Giustizia di II grado della Lombardia con sentenza n. 3180/25 e condiviso dal collegio “..una lettura coerente della disposizione, oltre che costituzionalmente orientata in riferimento all'art. 97 della Costituzione, renderebbe evidente come il ricorso al parere preventivo del MISE – organo altamente qualificato dal punto di vista tecnico – sarebbe funzionale a chiarire e dirimere sul nascere quegli aspetti tecnici controversi e/o controvertibili nelle singole vicende che tali aspetti coinvolgono, evitando e prevenendo, ove possibile, anche successivi contenziosi, il cui esito, all'evidenza, non può che essere del tutto incerto, proprio alla luce della complessità tecnica delle specifiche vicende”.
Tanto più, come nel caso in specie, in presenza di una relazione tecnica fornita da una Università, partner del progetto, dalla quale risulta tecnicamente provata l'innovatività dell'attività posta in essere dalla società appellata.
L'appello va pertanto rigettato.
La novità della materia trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Roma alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026
Il Giudice Tributario rel.est. Il Presidente
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZI US, Presidente DI HI SA, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5983/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ag. TE Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8484/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TK7CR1500129 REC.CREDITO.IMP 2019
- ATTO RECUPERO n. TK7CR1500129 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il Funzionario dell'Ufficio si riporta all'appello depositato.
Il difensore della società contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8484 del 21.6.2024 depositata il 25.6.24, la Corte di Giustizia di primo Grado di
Resistente_1Roma Sez. 2, ha accolto il ricorso avanzato dalla società S.r.l. avverso l'atto di recupero n. TK7CR1500129 2023 con cui l'Agenzia delle TE Direzione provinciale III di Roma ha disconosciuto l'importo di Euro 80.446,13 - credito d'imposta per ricerca e sviluppo anno 2019, utilizzato in compensazione nel 2020.
La società proponeva tempestivo ricorso reiterando nel merito quando dedotto in sede di contraddittorio con l'Ufficio, ribadendo la piena legittimità della propria condotta in relazione alla ritenuta sussistenza dell'attività di Ricerca & Sviluppo (condotta in collaborazione anche con l'Università di Napoli) che avrebbe eseguito al fine di progettare e sviluppare “… dei modelli e algoritmi innovativi che modifichino il processo di pianificazione del servizio fornito dall'azienda (noleggio autobus con conducente), mediante la generazione di soluzioni in grado di ottimizzare
l'utilizzo delle risorse e massimizzare la capacità di servizio….”, evidenziando come l'atto opposto fosse illegittimo ed infondato nel merito, e quindi da annullare, previa sospensione cautelare.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia confermando la legittimità del proprio operato
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, accoglieva il ricorso, compensando le spese, ritenendo “Fondamentale per ottenere l'agevolazione fiscale del credito di imposta è la redazione e presentazione di un progetto di ricerca e sviluppo volto a generare nuove conoscenze ai fini della realizzazione di nuovi prodotti o processi o per apportare miglioramenti significativi ai prodotti o processi esistenti, con l'obiettivo di realizzare un progresso scientifico o tecnologico sul piano generale e le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono proprio quelle che contribuiscono a realizzare o a tentare di realizzare tale progresso attraverso la risoluzione o il tentativo di risoluzione delle incertezze o degli ostacoli scientifici o tecnologici come chiarito dall' Agenzia delle TE (si veda da ultimo la risoluzione n. 40/E del aprile 2019)” specificando che “Nel campo di applicazione del credito d'imposta non rientrano automaticamente tutte le attività che l'impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma esclusivamente quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione indicati” ed ha quindi concluso per l'accoglimento ,rilevando che “La società ricorrente ha dimostrato che il progetto realizzato soddisfaceva questi requisiti. In particolare, per lo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo oggetto di verifica, si era avvalsa della collaborazione dell' Università degli Studi di Napoli
“Federico II” – Dipartimento di ER IA che ha prodotto una relazione attestante l'esistenza di tali requisiti (allegato n. 5) ed ha interloquito con l'ufficio (allegato n. 6). A fronte di tali documentazioni l'Ufficio si è limitato ad affermare apoditticamente l'inesistenza dei requisiti per poter beneficiare della deduzione senza contestare specificamente la relazione dell'Università di Napoli”.
Propone appello l'Agenzia delle TE censurando la sentenza ritenuta viziata da motivazione, del tutto omissiva dell'esame del merito della questione controversa, o se si vuole del tutto apparente, nonché erronea in quanto in contrasto, del tutto immotivato ed ingiustificato, con quanto emerge dalle risultanze dell'istruttoria dell'atto di recupero in esame, come richiamate dal medesimo atto impositivo. Ripropone i propri motivi a contrasto delle argomentazioni offerte dalla ricorrente, ribadendo l'inesistenza del credito di imposta in quanto le attività svolte dalla società nell'ambito del progetto commerciale finalizzato all'introduzione sul mercato di riferimento della nuova soluzione software non costituiscano attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante agli effetti del credito d'imposta.
Conclude per la riforma della sentenza di primo grado, confermando la piena legittimità e fondatezza della pretesa accertata con l'atto impositivo oggetto del gravame. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituisce e controdeduce parte appellata argomentando compiutamente su ogni eccezione dell'Ufficio sostenendo l'errata qualificazione di credito inesistente che al più potrebbe essere qualificato come credito non spettante. Ribadisce che l'attività di ricerca svolta dalla ricorrente in collaborazione con l'Università di Napoli, non è stata volta a realizzare un software ma piuttosto a progettare e sviluppare dei modelli e algoritmi innovativi che modifichino il processo di pianificazione del servizio fornito dall'azienda (noleggio autobus con conducente), mediante la generazione di soluzioni in grado di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e massimizzare la capacità di servizio. Conclude per il rigetto dell'appello e la condanna alle spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
All'esito dell'odierno contraddittorio la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Vale in premessa osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, non si rinviene, nella decisione di primo grado, alcuna incertezza motivazionale incidente sull'obiettivo convincimento raggiunto in ragione della chiara individuazione di tutti gli elementi idonei afferenti al thema decidendum.
A parere della Corte , come ritenuto anche dai primi giudici, parte appellata ha dimostrato, attraverso la produzione della relazione tecnica di progetto elaborata dall'Amministratore (cfr. all7) avvalorata dalla relazione depositata in atti dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di
ER IA , partecipante alla progettazione e realizzazione del progetto (cfr. all5), di aver attuato un progetto con all'oggetto l'individuazione di un algoritmo e di un modello innovativi capaci di modificare il processo di pianificazione del servizio fornito dall'azienda operante nel settore del noleggio autobus con conducente.
È stato quindi “sviluppato un modello matematico di distrettualizzazione (districting), che mira a creare distretti (o cluster) di servizi, raggruppati secondo un criterio di vicinanza geografica delle origini dei servizi stessi “(cfr.pag 4 all 5).
L'Ufficio, anche nel presente grado di giudizio, non contrasta in maniera adeguata, sotto il profilo scientifico, le deduzioni avversarie limitandosi a ribadire le argomentazioni svolte sin dall'atto di recupero che trattasi di un progetto finalizzato all'introduzione sul mercato di riferimento di una nuova soluzione di software.
In disparte la questione afferente alla qualificazione del credito, inesistente ovvero non spettante, va rilevato come dall'atto impugnato non emerga quali specifiche competenze tecniche l'ufficio abbia posto in campo per procedere ad un esame qualificato del progetto elaborato dalla società, vertendosi in materia informatica (gli algoritmi sono un tipo di funzione matematica). Non pare in dubbio quindi che la valutazione del caso non poteva essere compiuta sulla base di una mera analisi descrittiva delle attività, ma avrebbe richiesto il ricorso a specifiche competenze informatiche, il cui impiego non emerge dalla narrativa dell'atto di contestazione.
Ed allora, il principio generale di buona fede e di correttezza dell'azione amministrativa , avrebbe dovuto condurre l'ufficio, stante la mancanza di una professionalità specifica per condurre l'istruttoria, a rivolgersi all'esterno, acquisendo un parere dal MISE seppure normativamente non obbligatorio, ma pur sempre previsto all'art.8 del decreto ministeriale 27 maggio 2015 - “qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere” .
Come evidenziato dalla Corte di Giustizia di II grado della Lombardia con sentenza n. 3180/25 e condiviso dal collegio “..una lettura coerente della disposizione, oltre che costituzionalmente orientata in riferimento all'art. 97 della Costituzione, renderebbe evidente come il ricorso al parere preventivo del MISE – organo altamente qualificato dal punto di vista tecnico – sarebbe funzionale a chiarire e dirimere sul nascere quegli aspetti tecnici controversi e/o controvertibili nelle singole vicende che tali aspetti coinvolgono, evitando e prevenendo, ove possibile, anche successivi contenziosi, il cui esito, all'evidenza, non può che essere del tutto incerto, proprio alla luce della complessità tecnica delle specifiche vicende”.
Tanto più, come nel caso in specie, in presenza di una relazione tecnica fornita da una Università, partner del progetto, dalla quale risulta tecnicamente provata l'innovatività dell'attività posta in essere dalla società appellata.
L'appello va pertanto rigettato.
La novità della materia trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Roma alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026
Il Giudice Tributario rel.est. Il Presidente