CASS
Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
Massime • 1
In tema di sorveglianza speciale, l'obbligo di rivalutazione della pericolosità sociale ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 sussiste anche quando l'esecuzione della misura sia rimasta sospesa per la sottoposizione del proposto ad un titolo cautelare cui abbia fatto seguito, senza soluzione di continuità, l'espiazione della pena, con imputazione della custodia sofferta alla pena inflitta, ai sensi dell'art. 657, comma 1, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/09/2024, n. 42781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42781 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IA IR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo Okc,(5' ft..<223X.L3 PC,' 1.»13_,I.M.GRi 0-4 1[157— (Ad 3C 1(C—Q>Z30 udito il difoc55-e procedimento a trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 42781 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 11/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 15 marzo 2023 il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità di Lo ON RK in riferimento al reato di cui all'art. 75 comma 1 del d.lgs. n.159 del 2011, con condanna alla pena di mesi tre di arresto (così ridotta per la scelta del rito abbreviato). In fatto è stato contestato al Lo ON di aver violato le prescrizioni relative alla misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno) nelle date del 3 giugno 2019 e del 11 giugno 2019, non essendo presente nella propria abitazione in ore notturne. Nella contestazione si compie riferimento al decreto applicativo di misura di prevenzione del 2 marzo 2017, come modificato in data 2 marzo 2018. In motivazione, dopo aver evidenziato le modalità del controllo, il Tribunale afferma che il Lo ON è stato sottoposto alla misura di prevenzione in data 28 dicembre 2018 «dopo un periodo di detenzione in carcere» . Si compie riferimento al contenuto di una sentenza di assoluzione pronunziata nei confronti del medesimo imputato, per l'omessa rivalutazione ex officio della pericolosità sociale, risultando il periodo detentivo trascorso dal dicembre 2015 al dicembre 2018, per ben tre anni. Tuttavia il Tribunale rileva che al momento della emissione del decreto applicativo della misura di prevenzione (marzo 2017) il Lo ON era detenuto non per espiazione della pena ma per custodia cautelare in carcere. Dunque viene ritenuta legittima, in rapporto a quanto previsto dall'art. 14 comma 2 bis d.lgs. n.159 del 2011 (come modificato con legge n.161 del 2017) la nuova sottoposizione avvenuta il 28 dicembre 2018 senza rivalutazione della condizione soggettiva di pericolosità. 1.1 La Corte di Appello di Palermo con sentenza emessa in data 4 marzo 2024 ha confermato la prima decisione. Quanto al tema della necessaria - o meno - rivalutazione ex officio della pericolosità al momento della scarcerazione (oggetto di un motivo di appello) la Corte di merito afferma che l'adempimento è previsto solo in caso di avvenuta espiazione della pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Lo ON RK. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce travisamento del fatto ed omissione di motivazione. 2 2.1 II punto oggetto di critica è quello della mancata rivalutazione ex officio della condizione soggettiva di pericolosità, da cui sarebbe derivata - in tesi - la illegittimità della sottoposizione e la insussistenza delle posteriori violazioni. La difesa evidenzia, in particolare, che nel motivo di appello era stato rappresentato che: a) dalla custodia cautelare il Lo ON era transitato in espiazione di pena;
b) la custodia era stata ritenuta fungibile e si era anche attribuita la liberazione anticipata, sicchè il periodo detentivo (pari a tre anni) andava ritenuto sofferto a titolo di espiazione della pena. A tali osservazioni - sostenute dalla allegazione del certificato penale - la Corte di Appello non ha fornito risposta alcuna, limitandosi a riproporre la tesi per cui soltanto la espiazione di pena determina l'obbligo di rivalutazione della pericolosità. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Come è noto, con la decisione n.51407 del 2018 le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno affermato che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura. L'assenza di rivalutazione ex officio della condizione di pericolosità (obbligo derivante dai contenuti di Corte cost. n.291 del 2013), può dunque riflettersi sulla «validità» della nuova sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, determinando la irrilevanza penale di condotte di violazione delle prescrizioni (proprio in ragione dell'assenza di una valida sottoposizione alla sorveglianza speciale). 3.2 Il legislatore del 2017 (legge n.161) ha rielaborato, tuttavia, i contenuti della decisione additiva Corte Cost. n.291 del 2013 realizzando : a) una scissione tra il periodo detentivo imputabile a trattamento cautelare e quello imputabile ad espiazione della pena, assumendo come rilevante solo il secondo;
b) una limitazione dell'obbligo di rivalutazione ex officio, in caso di avvenuta espiazione della pena, ai casi in cui detta condizione abbia avuto una durata minima di due anni. 3 Il Consigliere estensore 3.3 Ciò posto la Corte di Appello - nel caso concreto oggetto di scrutinio - ha offerto una risposta solo formale (riproponendo il testo di legge) e, pertanto, incongrua. Ciò perché non è certo ininfluente ai fini qui considerati - come prospettato dalla difesa già nell'atto di appello - che ad un periodo di custodia cautelare (che non sarebbe, in quanto tale, idoneo a determinare l'obbligo di rivalutazione) abbia fatto seguito, senza soluzione di continuità, un periodo di espiazione della pena, con avvenuta 'imputazione' della custodia sofferta (per quel medesimo fatto) alla pena inflitta, ai sensi dell'art.657 comma 1 cod.proc.pen. . In tal caso, infatti, l'intero periodo di privazione della libertà va ritenuto equiparato alla pena, con tutto ciò che ne deriva in punto di esistenza dell'obbligo di rivalutazione ex officio della pericolosità. 3.4 Nel caso in esame, pertanto, è mancata una concreta valutazione del motivo di appello, il che determina - data la sua potenziale decisività - l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo Okc,(5' ft..<223X.L3 PC,' 1.»13_,I.M.GRi 0-4 1[157— (Ad 3C 1(C—Q>Z30 udito il difoc55-e procedimento a trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 42781 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 11/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 15 marzo 2023 il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità di Lo ON RK in riferimento al reato di cui all'art. 75 comma 1 del d.lgs. n.159 del 2011, con condanna alla pena di mesi tre di arresto (così ridotta per la scelta del rito abbreviato). In fatto è stato contestato al Lo ON di aver violato le prescrizioni relative alla misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno) nelle date del 3 giugno 2019 e del 11 giugno 2019, non essendo presente nella propria abitazione in ore notturne. Nella contestazione si compie riferimento al decreto applicativo di misura di prevenzione del 2 marzo 2017, come modificato in data 2 marzo 2018. In motivazione, dopo aver evidenziato le modalità del controllo, il Tribunale afferma che il Lo ON è stato sottoposto alla misura di prevenzione in data 28 dicembre 2018 «dopo un periodo di detenzione in carcere» . Si compie riferimento al contenuto di una sentenza di assoluzione pronunziata nei confronti del medesimo imputato, per l'omessa rivalutazione ex officio della pericolosità sociale, risultando il periodo detentivo trascorso dal dicembre 2015 al dicembre 2018, per ben tre anni. Tuttavia il Tribunale rileva che al momento della emissione del decreto applicativo della misura di prevenzione (marzo 2017) il Lo ON era detenuto non per espiazione della pena ma per custodia cautelare in carcere. Dunque viene ritenuta legittima, in rapporto a quanto previsto dall'art. 14 comma 2 bis d.lgs. n.159 del 2011 (come modificato con legge n.161 del 2017) la nuova sottoposizione avvenuta il 28 dicembre 2018 senza rivalutazione della condizione soggettiva di pericolosità. 1.1 La Corte di Appello di Palermo con sentenza emessa in data 4 marzo 2024 ha confermato la prima decisione. Quanto al tema della necessaria - o meno - rivalutazione ex officio della pericolosità al momento della scarcerazione (oggetto di un motivo di appello) la Corte di merito afferma che l'adempimento è previsto solo in caso di avvenuta espiazione della pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Lo ON RK. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce travisamento del fatto ed omissione di motivazione. 2 2.1 II punto oggetto di critica è quello della mancata rivalutazione ex officio della condizione soggettiva di pericolosità, da cui sarebbe derivata - in tesi - la illegittimità della sottoposizione e la insussistenza delle posteriori violazioni. La difesa evidenzia, in particolare, che nel motivo di appello era stato rappresentato che: a) dalla custodia cautelare il Lo ON era transitato in espiazione di pena;
b) la custodia era stata ritenuta fungibile e si era anche attribuita la liberazione anticipata, sicchè il periodo detentivo (pari a tre anni) andava ritenuto sofferto a titolo di espiazione della pena. A tali osservazioni - sostenute dalla allegazione del certificato penale - la Corte di Appello non ha fornito risposta alcuna, limitandosi a riproporre la tesi per cui soltanto la espiazione di pena determina l'obbligo di rivalutazione della pericolosità. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Come è noto, con la decisione n.51407 del 2018 le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno affermato che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura. L'assenza di rivalutazione ex officio della condizione di pericolosità (obbligo derivante dai contenuti di Corte cost. n.291 del 2013), può dunque riflettersi sulla «validità» della nuova sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, determinando la irrilevanza penale di condotte di violazione delle prescrizioni (proprio in ragione dell'assenza di una valida sottoposizione alla sorveglianza speciale). 3.2 Il legislatore del 2017 (legge n.161) ha rielaborato, tuttavia, i contenuti della decisione additiva Corte Cost. n.291 del 2013 realizzando : a) una scissione tra il periodo detentivo imputabile a trattamento cautelare e quello imputabile ad espiazione della pena, assumendo come rilevante solo il secondo;
b) una limitazione dell'obbligo di rivalutazione ex officio, in caso di avvenuta espiazione della pena, ai casi in cui detta condizione abbia avuto una durata minima di due anni. 3 Il Consigliere estensore 3.3 Ciò posto la Corte di Appello - nel caso concreto oggetto di scrutinio - ha offerto una risposta solo formale (riproponendo il testo di legge) e, pertanto, incongrua. Ciò perché non è certo ininfluente ai fini qui considerati - come prospettato dalla difesa già nell'atto di appello - che ad un periodo di custodia cautelare (che non sarebbe, in quanto tale, idoneo a determinare l'obbligo di rivalutazione) abbia fatto seguito, senza soluzione di continuità, un periodo di espiazione della pena, con avvenuta 'imputazione' della custodia sofferta (per quel medesimo fatto) alla pena inflitta, ai sensi dell'art.657 comma 1 cod.proc.pen. . In tal caso, infatti, l'intero periodo di privazione della libertà va ritenuto equiparato alla pena, con tutto ciò che ne deriva in punto di esistenza dell'obbligo di rivalutazione ex officio della pericolosità. 3.4 Nel caso in esame, pertanto, è mancata una concreta valutazione del motivo di appello, il che determina - data la sua potenziale decisività - l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il Presidente