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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/11/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MO CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3696/2024 promossa da:
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CALLEGARI MARCO,
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Nel merito in via principale:
- voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, condannare il signor nato il [...] in [...] (C.F. Controparte_1
) residente in [...] Comune PAVIA (PV) a C.F._2 risarcire i danni occorsi alla ricorrente, quantificati in € 125.691,00, di oppure nella somma di denaro maggiore o minore determinata dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, e per l'effetto condannare il resistente al pagamento di tale somma di denaro a favore della signora (C.F. , nata in Parte_1 C.F._1
Marocco il 08.09.1989, residente in [...];
pagina 1 di 9 - voglia, altresì, il Tribunale adito condannare il convenuto/resistente alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 esponendo: Controparte_1 che, con sentenza n. 44/2020 del Tribunale di Pavia, l'odierno resistente veniva condannato, per il reato di cui all'art. 612 bis, comma 1 e 2 c.p., ad un anno e sei mesi di reclusione oltre al risarcimento dei danni occorsi alla ricorrente costituitasi parte civile, da liquidarsi in separato giudizio;
che la predetta sentenza è passata in giudicato in data 06/01/2021; che, a seguito di visita medico legale, veniva riscontrato in capo alla ricorrente un disturbo post traumatico da stress cronico causalmente connesso all'accertato reato;
che, in particolare, il medico legale – dott. – constatava un danno Persona_1 biologico temporaneo al 75% per due mesi, al 50% per due mesi e del 25% per due mesi, oltre ad un danno biologico permanente pari al 20%; che il danno complessivamente patito veniva quantificato in euro 125.691,00; che per tal motivo insta per la condanna alla rifusione del detto importo.
Nel giudizio così instaurato il convenuto, ritualmente notiziato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Acquisita la documentazione prodotta e assunta consulenza medico legale, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 30 settembre 2025, con preventiva assegnazione alla parte di termine per il deposito di note conclusive.
La causa veniva rimessa sul ruolo per delucidazioni connesse alla ammissione al patrocinio della ricorrente e successivamente trattenuta in decisione in esito alla udienza scritta del 4 novembre 2025.
***
Il tribunale penale, con la sentenza n. 44/2020 ha già accertato la responsabilità del convenuto per le lesioni patite dalla signora rimettendo al tribunale civile per la Parte_2
pagina 2 di 9 determinazione del quantum.
Non rimane pertanto a questo giudice che procedere alla detta quantificazione.
L'istruttoria si è svolta attraverso la acquisizione della documentazione tutta prodotta e con l'espletamento di una consulenza medico legale.
Al nominato CTU dott.ssa è stato demandato il compito di descrivere la Per_2 sintomatologia soggettiva della perizianda;
di accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attrice in rapporto causale con l'evento per cui è causa ed accertato dal giudice penale.
La CTU ha concluso il suo elaborato precisando che “A seguito delle comprovate esperienze di vittimizzazione, la sig.ra ha sviluppato un disturbo Parte_1 psicopatologico reattivo, nosograficamente inquadrabile nell'ambito un Disturbo da
Stress Post-Traumatico.
Tale diagnosi patologica è suffragata dagli accertamenti psichiatrici e psicotestistici in atti, risulta coerente, dal punto di eziopatogenetico, con l'esposizione a fattori psico- stressanti ed è da ritenersi causalmente correlata alle continue e reiterate condotte persecutorie subìte da parte dell'ex-marito” (CTU, pag. 10).
Ha così quantificato il detto danno:
“Alla luce dell'iter clinico certificato e del periodo di cronicizzazione del comprovato disturbo, si ritiene prospettabile il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea così ripartito:
- Inabilità temporanea parziale al 75%: 60 giorni;
- Inabilità temporanea parziale al 50%: 60 giorni;
- Inabilità temporanea parziale al 25%: 60 giorni.
Inoltre, per quel che attiene al danno permanente, ha riferito:
“Tenuto conto delle caratteristiche ed entità della sintomatologia psicopatologica attualmente in essere, della buona compliance alle terapie, del comprovato miglioramento clinico, nonché del coefficiente di taratura applicabile in relazione alla
pagina 3 di 9 portata psico-traumatizzante dell'evento lesivo, si ritiene che il quadro menomativo nel suo complesso configuri un danno biologico permanente nell'ordine del 11% (undici per cento) secondo i riferimenti tabellari previsti dalle Linee Guida per la valutazione medico- legale del danno alla persona in ambito civilistico redatte dalla Società Italiana di
Medicina Legale e delle Assicurazioni”.
Con specifico riferimento alla quantificazione del danno in misura pari all'11% rispetto al maggior importo richiesto dalla parte che ha evidenziato un danno permanente in misura pari al 20%, il CTU ha rilevato che non è possibile tenere conto dei postumi cicatriziali di una aggressione che la stessa attrice ha riferito essere avvenuta circa 8/9 anni prima dei fatti per cui è causa e che non è stata fatto oggetto dell'accertamento del giudice penale.
Ha poi precisato che la quantificazione svolta si è raggiunto assumendo dunque una quantificazione del danno psichico nella misura del 15% (corrispondente ai valori massimi previsti dalla fascia di riferimento) e applicando il coefficiente di taratura corrispondente all'evento psico-lesivo “stalking” (15 x 0,7), così ottenendo un valore pari a
10,5, arrotondato a 11.
La parte ha ritenuto di non condividere detti assunti, rilevando che la lesione rientra nell'accertamento penale e che non è condivisibile la applicazione del coefficiente di taratura applicato.
Il giudicante osserva.
Il convenuto è stato condannato per il delitto di cui all'art. 612 bis, c.p., atti persecutori, e non per il reato di cui all'art. 589 c.p. (lesioni).
Correttamente il consulente ha dato valore alle sole conseguenze connesse alla sottoposizione della donna a plurime persecuzioni, ed ha omesso di considerare un fatto, connesso alla cicatrice che la donna afferma essere stata inferta dal marito con del vetro, posto che tale fatto non ha in alcun modo costituito oggetto della decisione del giudice penale.
Quanto al coefficiente di taratura applicato, si evidenzia che il CTU ha dato atto che la scala di rilevanza degli eventi psico-traumatici di uso comune nella metodologia pagina 4 di 9 valutativa medico legale – riportata nelle Linee Guida SIMLA – prevede espressamente lo stalking, al quale è attribuita una portata psico-lesiva elevata, con coefficiente di taratura pari a 0,7; appare pertanto corretta la quantificazione operata.
Per ciò che attiene, più direttamente, alla quantificazione del dovuto, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile in sintesi mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte
(7513/2018), che ha riassunto l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità a seguito delle note sentenze gemelle delle Sezioni Unite dell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo la Corte, in linea generale, sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina unicamente le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c. e art. 185 c.p.);
Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,1226,2056,2059 c.c.).
La Corte precisa, altresì, che nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Peraltro, sempre secondo la detta impostazione, in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, al fine di accertare il mutamento della condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito.
Si è poi precisato che in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
pagina 5 di 9 permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). (cfr. Cass. 7513/18; Cass. 4878/2019; Cass. 25164/2000).
Diversamente è a dirsi per l'aspetto interiore, dove si annida la sofferenza e che non necessariamente si accompagna al dolore fisico (o nocicettivo), in quanto tra loro diversi.
L'insegnamento della Suprema Corte, negli ultimi anni, sulla scia delle aperture mostrate dal Giudice delle Leggi (Corte Cost. n. 235/2014, ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. “non è chiusa anche al risarcimento del danno morale”; Cass.civ, sez. III, n. 25164/2020), ha nuova linfa e dignità al “danno da sofferenza soggettiva interiore”, recuperandolo nella sua reale dimensione come pregiudizio autonomo e separato dall'aspetto biologico.
Quanto ai criteri di quantificazione del danno morale, la giurisprudenza che opina nel senso della differenza ontologica del danno morale ha di recente valorizzato il ricorso al ragionamento presuntivo fondato sulle massime di esperienza al fine di valorizzare il sistema tabellare. In particolare, si è ritenuto che: “Un attendibile criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (…) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. n. 25164 del 10.11.2020).
Le Tabelle del Tribunale di Milano, elaborate nell'anno 2024 e ad oggi applicabili, hanno tenuto conto delle indicazioni rese dalla Corte ed hanno, conseguentemente, individuato un quantum connesso al danno biologico, liquidabile in relazione al danno morale, così come pure hanno individuato una ulteriore tabella legata alla c.d. personalizzazione del danno.
Trasportando i detti principi al caso di specie, per quel che attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in pagina 6 di 9 base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (ed. 2024).
Sulla scorta di tali criteri, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona
(dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua); inoltre, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze della lesione in termini "medi" in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
Con specifico riferimento ai danni di natura fisica patiti dalla attrice, si osserva.
La stessa, nata nel 1982, aveva, alla data dei fatti, perduranti fino al gennaio 2020, 38 anni.
Questa, come emerge dalla consulenza tecnica acquisita, ha riportato, in seguito ai fatti:
- Inabilità temporanea parziale al 75%: 60 giorni;
- Inabilità temporanea parziale al 50%: 60 giorni;
- Inabilità temporanea parziale al 25%: 60 giorni,
ed un danno biologico permanente, valutato ed espresso dal CTU nella misura del
11%.
Come rilevato, ritiene il giudicante di condividere tali valutazioni che appaiono conformi e coerenti con i danni effettivamente patiti dall'attore come sopra riportati e descritti.
Il danno biologico relativo all'invalidità permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano, come già precisato,
pagina 7 di 9 l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto dell'entità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 38) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale la somma di euro in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea € 11.250,00 (reputandosi equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 125,00, tenuto conto delle allegazioni in ordine ad una particolare sofferenza del danneggiato) e di euro € 31.112,00 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti.
Alcuna personalizzazione del danno risulta svolta;
non risultano, inoltre, allegate spese sostenute.
Il totale dei danni patiti ammonta pertanto a € 42.362,00.
Su detto importo, liquidato all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU.,
n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi, nel caso di specie, vanno calcolati: sulla somma di euro 35.718,38 (pari alla somma di euro € 42.362,00 devalutata alla data della sentenza, gennaio 2020); dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1984, I comma, c.c. sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato, sino al saldo.
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e quantificate sul parametro relativo alle somme liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: preso atto della definitiva condanna penale;
condanna alla rifusione dei danni patiti da che Controparte_1 Parte_1 liquida, alla attualità, in € 47.796,70, oltre interessi dalla data della sentenza, gennaio
2020, calcolati sulla somma devalutata di € 41.275,22 ed annualmente rivalutata ed oltre interessi ex art. 1284, I comma, c.c. sulla somma alla attualità dalla sentenza al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Pone le spese di CTU e il rimborso del contributo unificato (ove versato) a carico di parte convenuta.
Pavia, 6 novembre 2025 Il Giudice
MO CA
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MO CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3696/2024 promossa da:
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CALLEGARI MARCO,
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Nel merito in via principale:
- voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, condannare il signor nato il [...] in [...] (C.F. Controparte_1
) residente in [...] Comune PAVIA (PV) a C.F._2 risarcire i danni occorsi alla ricorrente, quantificati in € 125.691,00, di oppure nella somma di denaro maggiore o minore determinata dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, e per l'effetto condannare il resistente al pagamento di tale somma di denaro a favore della signora (C.F. , nata in Parte_1 C.F._1
Marocco il 08.09.1989, residente in [...];
pagina 1 di 9 - voglia, altresì, il Tribunale adito condannare il convenuto/resistente alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 esponendo: Controparte_1 che, con sentenza n. 44/2020 del Tribunale di Pavia, l'odierno resistente veniva condannato, per il reato di cui all'art. 612 bis, comma 1 e 2 c.p., ad un anno e sei mesi di reclusione oltre al risarcimento dei danni occorsi alla ricorrente costituitasi parte civile, da liquidarsi in separato giudizio;
che la predetta sentenza è passata in giudicato in data 06/01/2021; che, a seguito di visita medico legale, veniva riscontrato in capo alla ricorrente un disturbo post traumatico da stress cronico causalmente connesso all'accertato reato;
che, in particolare, il medico legale – dott. – constatava un danno Persona_1 biologico temporaneo al 75% per due mesi, al 50% per due mesi e del 25% per due mesi, oltre ad un danno biologico permanente pari al 20%; che il danno complessivamente patito veniva quantificato in euro 125.691,00; che per tal motivo insta per la condanna alla rifusione del detto importo.
Nel giudizio così instaurato il convenuto, ritualmente notiziato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Acquisita la documentazione prodotta e assunta consulenza medico legale, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 30 settembre 2025, con preventiva assegnazione alla parte di termine per il deposito di note conclusive.
La causa veniva rimessa sul ruolo per delucidazioni connesse alla ammissione al patrocinio della ricorrente e successivamente trattenuta in decisione in esito alla udienza scritta del 4 novembre 2025.
***
Il tribunale penale, con la sentenza n. 44/2020 ha già accertato la responsabilità del convenuto per le lesioni patite dalla signora rimettendo al tribunale civile per la Parte_2
pagina 2 di 9 determinazione del quantum.
Non rimane pertanto a questo giudice che procedere alla detta quantificazione.
L'istruttoria si è svolta attraverso la acquisizione della documentazione tutta prodotta e con l'espletamento di una consulenza medico legale.
Al nominato CTU dott.ssa è stato demandato il compito di descrivere la Per_2 sintomatologia soggettiva della perizianda;
di accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attrice in rapporto causale con l'evento per cui è causa ed accertato dal giudice penale.
La CTU ha concluso il suo elaborato precisando che “A seguito delle comprovate esperienze di vittimizzazione, la sig.ra ha sviluppato un disturbo Parte_1 psicopatologico reattivo, nosograficamente inquadrabile nell'ambito un Disturbo da
Stress Post-Traumatico.
Tale diagnosi patologica è suffragata dagli accertamenti psichiatrici e psicotestistici in atti, risulta coerente, dal punto di eziopatogenetico, con l'esposizione a fattori psico- stressanti ed è da ritenersi causalmente correlata alle continue e reiterate condotte persecutorie subìte da parte dell'ex-marito” (CTU, pag. 10).
Ha così quantificato il detto danno:
“Alla luce dell'iter clinico certificato e del periodo di cronicizzazione del comprovato disturbo, si ritiene prospettabile il riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea così ripartito:
- Inabilità temporanea parziale al 75%: 60 giorni;
- Inabilità temporanea parziale al 50%: 60 giorni;
- Inabilità temporanea parziale al 25%: 60 giorni.
Inoltre, per quel che attiene al danno permanente, ha riferito:
“Tenuto conto delle caratteristiche ed entità della sintomatologia psicopatologica attualmente in essere, della buona compliance alle terapie, del comprovato miglioramento clinico, nonché del coefficiente di taratura applicabile in relazione alla
pagina 3 di 9 portata psico-traumatizzante dell'evento lesivo, si ritiene che il quadro menomativo nel suo complesso configuri un danno biologico permanente nell'ordine del 11% (undici per cento) secondo i riferimenti tabellari previsti dalle Linee Guida per la valutazione medico- legale del danno alla persona in ambito civilistico redatte dalla Società Italiana di
Medicina Legale e delle Assicurazioni”.
Con specifico riferimento alla quantificazione del danno in misura pari all'11% rispetto al maggior importo richiesto dalla parte che ha evidenziato un danno permanente in misura pari al 20%, il CTU ha rilevato che non è possibile tenere conto dei postumi cicatriziali di una aggressione che la stessa attrice ha riferito essere avvenuta circa 8/9 anni prima dei fatti per cui è causa e che non è stata fatto oggetto dell'accertamento del giudice penale.
Ha poi precisato che la quantificazione svolta si è raggiunto assumendo dunque una quantificazione del danno psichico nella misura del 15% (corrispondente ai valori massimi previsti dalla fascia di riferimento) e applicando il coefficiente di taratura corrispondente all'evento psico-lesivo “stalking” (15 x 0,7), così ottenendo un valore pari a
10,5, arrotondato a 11.
La parte ha ritenuto di non condividere detti assunti, rilevando che la lesione rientra nell'accertamento penale e che non è condivisibile la applicazione del coefficiente di taratura applicato.
Il giudicante osserva.
Il convenuto è stato condannato per il delitto di cui all'art. 612 bis, c.p., atti persecutori, e non per il reato di cui all'art. 589 c.p. (lesioni).
Correttamente il consulente ha dato valore alle sole conseguenze connesse alla sottoposizione della donna a plurime persecuzioni, ed ha omesso di considerare un fatto, connesso alla cicatrice che la donna afferma essere stata inferta dal marito con del vetro, posto che tale fatto non ha in alcun modo costituito oggetto della decisione del giudice penale.
Quanto al coefficiente di taratura applicato, si evidenzia che il CTU ha dato atto che la scala di rilevanza degli eventi psico-traumatici di uso comune nella metodologia pagina 4 di 9 valutativa medico legale – riportata nelle Linee Guida SIMLA – prevede espressamente lo stalking, al quale è attribuita una portata psico-lesiva elevata, con coefficiente di taratura pari a 0,7; appare pertanto corretta la quantificazione operata.
Per ciò che attiene, più direttamente, alla quantificazione del dovuto, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile in sintesi mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte
(7513/2018), che ha riassunto l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità a seguito delle note sentenze gemelle delle Sezioni Unite dell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo la Corte, in linea generale, sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina unicamente le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c. e art. 185 c.p.);
Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,1226,2056,2059 c.c.).
La Corte precisa, altresì, che nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Peraltro, sempre secondo la detta impostazione, in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, al fine di accertare il mutamento della condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito.
Si è poi precisato che in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
pagina 5 di 9 permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). (cfr. Cass. 7513/18; Cass. 4878/2019; Cass. 25164/2000).
Diversamente è a dirsi per l'aspetto interiore, dove si annida la sofferenza e che non necessariamente si accompagna al dolore fisico (o nocicettivo), in quanto tra loro diversi.
L'insegnamento della Suprema Corte, negli ultimi anni, sulla scia delle aperture mostrate dal Giudice delle Leggi (Corte Cost. n. 235/2014, ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. “non è chiusa anche al risarcimento del danno morale”; Cass.civ, sez. III, n. 25164/2020), ha nuova linfa e dignità al “danno da sofferenza soggettiva interiore”, recuperandolo nella sua reale dimensione come pregiudizio autonomo e separato dall'aspetto biologico.
Quanto ai criteri di quantificazione del danno morale, la giurisprudenza che opina nel senso della differenza ontologica del danno morale ha di recente valorizzato il ricorso al ragionamento presuntivo fondato sulle massime di esperienza al fine di valorizzare il sistema tabellare. In particolare, si è ritenuto che: “Un attendibile criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (…) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. n. 25164 del 10.11.2020).
Le Tabelle del Tribunale di Milano, elaborate nell'anno 2024 e ad oggi applicabili, hanno tenuto conto delle indicazioni rese dalla Corte ed hanno, conseguentemente, individuato un quantum connesso al danno biologico, liquidabile in relazione al danno morale, così come pure hanno individuato una ulteriore tabella legata alla c.d. personalizzazione del danno.
Trasportando i detti principi al caso di specie, per quel che attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in pagina 6 di 9 base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (ed. 2024).
Sulla scorta di tali criteri, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona
(dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua); inoltre, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze della lesione in termini "medi" in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
Con specifico riferimento ai danni di natura fisica patiti dalla attrice, si osserva.
La stessa, nata nel 1982, aveva, alla data dei fatti, perduranti fino al gennaio 2020, 38 anni.
Questa, come emerge dalla consulenza tecnica acquisita, ha riportato, in seguito ai fatti:
- Inabilità temporanea parziale al 75%: 60 giorni;
- Inabilità temporanea parziale al 50%: 60 giorni;
- Inabilità temporanea parziale al 25%: 60 giorni,
ed un danno biologico permanente, valutato ed espresso dal CTU nella misura del
11%.
Come rilevato, ritiene il giudicante di condividere tali valutazioni che appaiono conformi e coerenti con i danni effettivamente patiti dall'attore come sopra riportati e descritti.
Il danno biologico relativo all'invalidità permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano, come già precisato,
pagina 7 di 9 l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto dell'entità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 38) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale la somma di euro in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea € 11.250,00 (reputandosi equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 125,00, tenuto conto delle allegazioni in ordine ad una particolare sofferenza del danneggiato) e di euro € 31.112,00 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti.
Alcuna personalizzazione del danno risulta svolta;
non risultano, inoltre, allegate spese sostenute.
Il totale dei danni patiti ammonta pertanto a € 42.362,00.
Su detto importo, liquidato all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU.,
n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi, nel caso di specie, vanno calcolati: sulla somma di euro 35.718,38 (pari alla somma di euro € 42.362,00 devalutata alla data della sentenza, gennaio 2020); dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1984, I comma, c.c. sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato, sino al saldo.
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e quantificate sul parametro relativo alle somme liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: preso atto della definitiva condanna penale;
condanna alla rifusione dei danni patiti da che Controparte_1 Parte_1 liquida, alla attualità, in € 47.796,70, oltre interessi dalla data della sentenza, gennaio
2020, calcolati sulla somma devalutata di € 41.275,22 ed annualmente rivalutata ed oltre interessi ex art. 1284, I comma, c.c. sulla somma alla attualità dalla sentenza al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Pone le spese di CTU e il rimborso del contributo unificato (ove versato) a carico di parte convenuta.
Pavia, 6 novembre 2025 Il Giudice
MO CA
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