Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 658
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata corretta notifica del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la prova della notifica via PEC debba essere fornita tramite il deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato EML, come previsto dall'art. 10 del D.M.E.F. n. 163/2013 e dall'art. 16, comma 3, del D.L. n. 119/2018. Nonostante l'invito ad integrare, il ricorrente non ha depositato la documentazione richiesta.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata corretta notifica del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la prova della notifica via PEC debba essere fornita tramite il deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato EML, come previsto dall'art. 10 del D.M.E.F. n. 163/2013 e dall'art. 16, comma 3, del D.L. n. 119/2018. Nonostante l'invito ad integrare, il ricorrente non ha depositato la documentazione richiesta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 658
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 658
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo