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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 658/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
ZI EL, TO
FRASCA MATTEO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3160/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli 02 90143 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180028325051000 TARES 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190029692437000 TARES 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620180028325051000 per TARSU anni di imposta 2011 e 2012 per un importo complessivo di € 806,19 e la cartella di pagamento n.
29620190029692437000 per TARES TARI anni di imposta 2013, 2014 e 2015, entrambe notificate il
28.07.2022, per un importo complessivo di € 1.276,90, eccependo la prescrizione della pretesa e la sua stessa insussistenza.
Il ricorrente non ha depositato copia della notifica del ricorso nel formato .eml al Comune di Palermo ed a
Agenzia delle Entrate - Riscossione e solo il primo resistente si è costituito, contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La prova della corretta notifica del ricorso, che si assume essere stata effettuata a mezzo di P.E.C., deve essere fornita con la modalità prescritta dall'art. 16, comma 3, del D.L. n. 119/2018, cioè a dire con il deposito delle ricevute di "accettazione" e di "avvenuta consegna" rilasciate dal gestore del sistema di posta elettronica certificata quali documenti informatici in formato "EML" (ma con la mera stampa delle stesse in formato
"PDF"), atteso che l'art. 10 del D.M.E.F. n. 163/2013 pubblicato sulla G.U. n. 37/2014, norma disciplinante la costituzione delle parti del processo tributario telematico, quando prevede che "La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.
Gi.T del ricorso..." lascia chiaramente intendere che il ricorso da depositare debba necessariamente essere lo stesso "documento informatico" (per la cui definizione si veda l'art. 1, lett. b, dello stesso decreto) trasmesso via P.E.C. all'ente impositore e che tale esigenza può essere soddisfatta esclusivamente mediante il deposito dei documenti informatici in formato "EML", attraverso i quali soltanto il giudice può verificare se l'atto depositato sia o meno quello effettivamente notificato alla parte nei cui confronti il ricorso è stato proposto e se sussista dunque, in ipotesi, la specifica causa di inammissibilità prevista dall'art. 22, comma 3 del D.
Lgs. n. 546/1992, valevole anche per la costituzione con madalità telematica.
Nel caso di specie, atteso che l'ente di riscossione non si è costituito in giudizio e che mancava il deposito del ricorso nel corretto formato .eml, la Corte ha invitato il ricorrente ad integrare, ma questi nulla ha depositato, così determinando l'inammissibilità del ricorso stesso.
Posto che la decisione si è arrestata ad una questione preliminare, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
spese compensate.
Palermo, 7.11.2025
La Giudice
Daniela Galazzi Il Presidente
DO PE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
ZI EL, TO
FRASCA MATTEO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3160/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli 02 90143 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180028325051000 TARES 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190029692437000 TARES 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620180028325051000 per TARSU anni di imposta 2011 e 2012 per un importo complessivo di € 806,19 e la cartella di pagamento n.
29620190029692437000 per TARES TARI anni di imposta 2013, 2014 e 2015, entrambe notificate il
28.07.2022, per un importo complessivo di € 1.276,90, eccependo la prescrizione della pretesa e la sua stessa insussistenza.
Il ricorrente non ha depositato copia della notifica del ricorso nel formato .eml al Comune di Palermo ed a
Agenzia delle Entrate - Riscossione e solo il primo resistente si è costituito, contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La prova della corretta notifica del ricorso, che si assume essere stata effettuata a mezzo di P.E.C., deve essere fornita con la modalità prescritta dall'art. 16, comma 3, del D.L. n. 119/2018, cioè a dire con il deposito delle ricevute di "accettazione" e di "avvenuta consegna" rilasciate dal gestore del sistema di posta elettronica certificata quali documenti informatici in formato "EML" (ma con la mera stampa delle stesse in formato
"PDF"), atteso che l'art. 10 del D.M.E.F. n. 163/2013 pubblicato sulla G.U. n. 37/2014, norma disciplinante la costituzione delle parti del processo tributario telematico, quando prevede che "La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.
Gi.T del ricorso..." lascia chiaramente intendere che il ricorso da depositare debba necessariamente essere lo stesso "documento informatico" (per la cui definizione si veda l'art. 1, lett. b, dello stesso decreto) trasmesso via P.E.C. all'ente impositore e che tale esigenza può essere soddisfatta esclusivamente mediante il deposito dei documenti informatici in formato "EML", attraverso i quali soltanto il giudice può verificare se l'atto depositato sia o meno quello effettivamente notificato alla parte nei cui confronti il ricorso è stato proposto e se sussista dunque, in ipotesi, la specifica causa di inammissibilità prevista dall'art. 22, comma 3 del D.
Lgs. n. 546/1992, valevole anche per la costituzione con madalità telematica.
Nel caso di specie, atteso che l'ente di riscossione non si è costituito in giudizio e che mancava il deposito del ricorso nel corretto formato .eml, la Corte ha invitato il ricorrente ad integrare, ma questi nulla ha depositato, così determinando l'inammissibilità del ricorso stesso.
Posto che la decisione si è arrestata ad una questione preliminare, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
spese compensate.
Palermo, 7.11.2025
La Giudice
Daniela Galazzi Il Presidente
DO PE