CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
TONA GIOVANBATTISTA, Relatore
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - SE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004058000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni del ricorrente:
ritenere e dichiarare l'integrale ovvero - ma eventualmente solo in subordine - la parziale nullità e comunque l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata e del presupposto ruolo, per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di causa
Conclusioni di parte resistente:
- ritenere e dichiarare inammissibile ed in subordine rigettare il ricorso proposto dal ricorrente per i motivi di cui in narrativa.
- dichiarare legittima la procedura di riscossione;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della NE, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato i seguenti atti:
1. Preavviso di fermo amministrativo n. 29280202500004058000 notificato in data 20.03.2025 (all. 2)
2. Cartella esattoriale n. 29220160011424040000 notificata il 17.05.2017 per Tasse Automobilistiche Sicilia del 2012
3. Cartella esattoriale n. 29220170006861965000, notificata il 08.01.2018 per Tasse Automobilistiche
Sicilia del 2013
4. Cartella esattoriale n. 29220180003577129000, notificata il 01.08.2022 per Tasse Automobilistiche
Sicilia del 2014
5. Cartella esattoriale n. 29220190006793902000, notificata il 12.12.2019 per Tasse Automobilistiche
Sicilia del 2015
6. Cartella esattoriale n. 29220200006702089000 notificata il 09.11.2022 per Tasse Automobilistiche Sicilia del 2017
7. Cartella esattoriale n. 29220210024248344000, notificata il 25.01.2023 per Tasse Automobilistiche
Sicilia del 2016
8. Cartella esattoriale n. 29220210028660988000 notificata il 25.01.2023 per Tasse Automobilistiche Sicilia del 2018
9. Cartella esattoriale n. 29220220006207539000, notificata il 26.10.2022 per Tasse Automobilistiche
Sicilia del 2019
10.Cartella esattoriale n. 29220230009321810000, notificata il 30.06.2023 per Tasse Automobilistiche Sicilia del 2020
11.Cartella esattoriale n. 29220240008437982000, notificata il 30.04.2024 per Tasse Automobilistiche Sicilia del 2021
Ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del fermo amministrativo perché si fondava su atti non notificati, aveva ad oggetto un'autovettura che costituiva bene strumentale indispensabile allo svolgimento dell'attività professionale della ricorrente (Professione_1 in Località_1, località da raggiungere quotidianamente dalla sua abitazione di residenza) e infine costituiva misura del tutto sproporzionata rispetto all'importo richiesto in pagamento.
Ha altresì impugnato tutti gli atti presupposti, deducendo che non erano stati mai notificati e che il tributo in esso riportato doveva considerarsi prescritto.
Si è costituita Agenzia delle Entrate NE che ha contestato il ricorso e ha prodotto copia delle notifiche degli atti presupposti.
La produzione è stata successivamente integrata con successive note integrative.
Parte ricorrente ha chiesto termine per esaminare la documentazione e controdedurre.
La Corte ha concesso il chiesto termine.
Parte ricorrente non ha formulato alcuna altra deduzione e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Il preavviso di fermo è stato emesso sulla base di atti impositivi dei quali l'agente della riscossione ha prodotto prova della notifica, che non essendo stata specificamente contestata da controparte può considerarsi pacificamente dimostrativa della conoscenza legale degli stessi.
Parte ricorrente ha dedotto ma non dimostrato l'indispensabilità del mezzo per lo svolgimento dell'attività professionale della ricorrente e l'assenza di ogni altro mezzo alternativo per raggiungere il luogo di lavoro.
Del tutto indimostrata è la sproporzione tra il debito tributario della contribuente e il valore del bene da sottoporre a fermo amministrativo, visto che nel ricorso e nella certificazione allegata si fa riferimento al prezzo di acquisto del veicolo risalente ad oltre sette anni or sono e non vi è alcuna stima attuale del mezzo.
Il rigetto deve essere pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della resistente, liquidandole in euro 1.480,00, oltre accessori di legge.
SE, 17.2.2026
Il GIUDICE REL.EST. IL PRESIDENTE
NB ON NO IB CI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
TONA GIOVANBATTISTA, Relatore
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - SE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004058000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni del ricorrente:
ritenere e dichiarare l'integrale ovvero - ma eventualmente solo in subordine - la parziale nullità e comunque l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata e del presupposto ruolo, per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di causa
Conclusioni di parte resistente:
- ritenere e dichiarare inammissibile ed in subordine rigettare il ricorso proposto dal ricorrente per i motivi di cui in narrativa.
- dichiarare legittima la procedura di riscossione;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della NE, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato i seguenti atti:
1. Preavviso di fermo amministrativo n. 29280202500004058000 notificato in data 20.03.2025 (all. 2)
2. Cartella esattoriale n. 29220160011424040000 notificata il 17.05.2017 per Tasse Automobilistiche Sicilia del 2012
3. Cartella esattoriale n. 29220170006861965000, notificata il 08.01.2018 per Tasse Automobilistiche
Sicilia del 2013
4. Cartella esattoriale n. 29220180003577129000, notificata il 01.08.2022 per Tasse Automobilistiche
Sicilia del 2014
5. Cartella esattoriale n. 29220190006793902000, notificata il 12.12.2019 per Tasse Automobilistiche
Sicilia del 2015
6. Cartella esattoriale n. 29220200006702089000 notificata il 09.11.2022 per Tasse Automobilistiche Sicilia del 2017
7. Cartella esattoriale n. 29220210024248344000, notificata il 25.01.2023 per Tasse Automobilistiche
Sicilia del 2016
8. Cartella esattoriale n. 29220210028660988000 notificata il 25.01.2023 per Tasse Automobilistiche Sicilia del 2018
9. Cartella esattoriale n. 29220220006207539000, notificata il 26.10.2022 per Tasse Automobilistiche
Sicilia del 2019
10.Cartella esattoriale n. 29220230009321810000, notificata il 30.06.2023 per Tasse Automobilistiche Sicilia del 2020
11.Cartella esattoriale n. 29220240008437982000, notificata il 30.04.2024 per Tasse Automobilistiche Sicilia del 2021
Ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del fermo amministrativo perché si fondava su atti non notificati, aveva ad oggetto un'autovettura che costituiva bene strumentale indispensabile allo svolgimento dell'attività professionale della ricorrente (Professione_1 in Località_1, località da raggiungere quotidianamente dalla sua abitazione di residenza) e infine costituiva misura del tutto sproporzionata rispetto all'importo richiesto in pagamento.
Ha altresì impugnato tutti gli atti presupposti, deducendo che non erano stati mai notificati e che il tributo in esso riportato doveva considerarsi prescritto.
Si è costituita Agenzia delle Entrate NE che ha contestato il ricorso e ha prodotto copia delle notifiche degli atti presupposti.
La produzione è stata successivamente integrata con successive note integrative.
Parte ricorrente ha chiesto termine per esaminare la documentazione e controdedurre.
La Corte ha concesso il chiesto termine.
Parte ricorrente non ha formulato alcuna altra deduzione e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Il preavviso di fermo è stato emesso sulla base di atti impositivi dei quali l'agente della riscossione ha prodotto prova della notifica, che non essendo stata specificamente contestata da controparte può considerarsi pacificamente dimostrativa della conoscenza legale degli stessi.
Parte ricorrente ha dedotto ma non dimostrato l'indispensabilità del mezzo per lo svolgimento dell'attività professionale della ricorrente e l'assenza di ogni altro mezzo alternativo per raggiungere il luogo di lavoro.
Del tutto indimostrata è la sproporzione tra il debito tributario della contribuente e il valore del bene da sottoporre a fermo amministrativo, visto che nel ricorso e nella certificazione allegata si fa riferimento al prezzo di acquisto del veicolo risalente ad oltre sette anni or sono e non vi è alcuna stima attuale del mezzo.
Il rigetto deve essere pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della resistente, liquidandole in euro 1.480,00, oltre accessori di legge.
SE, 17.2.2026
Il GIUDICE REL.EST. IL PRESIDENTE
NB ON NO IB CI