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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3770/2022, introdotta
DA
, (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Paolozzi, presso cui
è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1
virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare l' al pagamento della somma di € 15.025,00 CP_1
quali ratei arretrati di pensione per ciechi civili assoluti, per il periodo dall'1.5.2019 al
14.12.2022, come da allegati conteggi, oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.12.2022, il sig. esponeva di essere stato Pt_1
riconosciuto cieco civile assoluto a decorrere dall'1.1.1982;
Riferiva di aver adito il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, per veder riconosciuto il diritto al ripristino della pensione per ciechi assoluti ex L. 66/1962, illegittimamente sospesa per motivi reddituali, domanda accolta con sentenza n.
2177/2012, depositata il 24.4.2012 e non appellata.
Sottolineava che tale pronuncia aveva ritenuto l'irrilevanza dei limiti reddituali per i ciechi assoluti, sicché aveva dichiarato il suo diritto al percepimento della pensione e condannato l'ente al pagamento dei ratei arretrati a decorrere dal 25.10.2001, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo.
Rappresentava che l' aveva provveduto al pagamento dei ratei arretrati dal CP_1
25.2.2003 al 24.4.2012.
Aggiungeva che, per il successivo periodo dall'1.6.2012 al 10.4.2019, aveva agito con ricorso monitorio dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Avellino, che accoglieva l'istanza pronunciando il decreto ingiuntivo n. 141/2019 per l'importo di € 27.694,20,
e che l'opposizione proposta dall' era stata rigettata con sentenza n. 916/2022 CP_1
del 15.10.2022, con cui il giudice del lavoro riteneva che la questione dell'irrilevanza del requisito reddituale per i ciechi fosse coperta dal giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Nola e, quindi, non più esaminabile.
Lamentava che l' risultava inadempiente anche per il successivo periodo CP_1
dall'1.5.2019 al 14.12.2022, per l'importo complessivo di € 15.025,00, oltre interessi, sicché si vedeva costretto ad agire in giudizio per i corrispondenti ratei di pensione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1
funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_2
giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Premetteva di aver proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n.
916/2022), poiché erronea ed ingiusta.
2 Eccepiva l'insussistenza del diritto alla corresponsione dei ratei di pensione in questione per difetto dell'imprescindibile elemento costitutivo dello stato di bisogno economico, ovverosia del requisito reddituale, non posseduto dal ricorrente, il quale, dal 2012 in poi, aveva sempre prodotto un reddito superiore alla soglia applicabile, identificata in quella stabilita per la pensione di inabilità ex art. 12 L. 1118/1971
(essendo unica la disciplina contenuta nell'art. 14 septies D. L. 663/1979, conv. da L.
33/1980), e ciò già solo grazie alla pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti ed all'indennità di accompagnamento quale cieco civile assoluto erogate in suo favore.
Evocava giurisprudenza favorevole.
Eccepiva altresì l'inefficacia della sentenza del Tribunale di Nola quale giudicato esterno, trattandosi di rapporto di durata sensibile alle successive modificazioni dello stato di fatto e, quindi, alle variazioni reddituali idonee a caducare il requisito del reddito e, con esso, a comportare la revoca della prestazione.
Impugnava gli avversi conteggi. Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, veniva depositata sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.
3628/2025 del 28.10.2025, con cui l'appello proposto da avverso la succitata CP_1
sentenza del Tribunale di Avellino veniva respinto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento ai c.d. “precedenti conformi”, questo giudicante ritiene di uniformare la propria decisione alla succitata pronuncia del giudice del gravame partenopeo. CP_ Ivi tra l'altro si legge: “l' con riguardo alle sopravvenienze di fatto o diritto che potrebbero interferire con
l'efficacia dell'eccepito giudicato, ha dedotto che la sentenza del Tribunale di Nola non aveva affermato la irrilevanza del reddito
CP da lavoro dipendente ma solo che l' in quel giudizio non ebbe a dimostrare l'esistenza dei redditi sicchè la mancanza di prova ebbe a riguardare il solo arco temporale in ordine al quale intervenne la pronuncia;
di contro il requisito reddituale rappresentava un elemento di fatto che variava anno per anno , con conseguente suo accertamento per ogni annualità, Ebbene esaminando la pronuncia sopra richiamata, passata in giudicato, è agevole verificare che con essa era stato riconosciuto il diritto del ricorrente, quale cieco civile assoluto, al ripristino della pensione in godimento illegittimamente sospesa per
3 CP superamento dei limiti reddituali dovuto a svolgimento di attività lavorativa e l' era stato condannato al pagamento dei ratei maturati nei limiti del termine di prescrizione. Il riconoscimento era espressamente fondato sulla ritenuta applicazione dell'art. 68 l.n. 153/1969 anche ai ciechi civili titolari di prestazioni assistenziali- e quindi non solo ai titolari di prestazioni previdenziali- che, in epoca successiva al riconoscimento della prestazione, avessero trovato un'occupazione che comportava il superamento del limite reddituale fissato dalla legge. Nella sentenza citata il Giudice aveva infatti aderito al principio statuito dalla Suprema Corte a sezioni unite ( sent.n. 3814/2005, Cass 15646/2012 ), secondo cui nei confronti dei ciechi vige un trattamento di miglior favore rispetto alle altre categorie di invalidi civili , per cui l'entità del reddito, anche superiore ai limiti di legge , in conseguenza dell'impiego dell'interessato, non comportava il venir meno del diritto alla prestazione. Nel giustificare la deroga i favore dei ciechi civili alla conservazione del trattamento in godimento anche in caso di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti, cioè quello reddituale, il Tribunale aveva fatto riferimento alla tutela dell'affidamento riposto dal cittadino nell'attuale ammontare del beneficio previdenziale anche in una prospettiva di progettualità di vita. Ciò posto nel caso di specie, con argomentazione immune da censure, il giudice di primo grado ha accertato che la sentenza intervenuta tra le medesime parti e passata in giudicato, aveva esplicitamente affermato che rispetto alla prestazione in oggetto destinata ai ciechi assoluti
,era del tutto irrilevante il requisito reddituale, in conformità al precedente orientamento espresso dai giudici di legittimità; la sentenza qui impugnata ha pure escluso che l avesse prospettato l'avvenuta modificazione di elementi di fatto o CP_2 mutamenti del quadro normativo di riferimento sussistente al momento dell'emissione della pronuncia passata in giudicato, essendosi, piuttosto, limitato ad eccepire la rilevanza dell'elemento reddituale, già esclusa nella sentenza del Tribunale di Nola per i motivi predetti , sentenza che l' non ha inteso impugnare. E' evidente , quindi , che tanto il requisito sanitario (cecità CP_2 assoluta), quanto la situazione reddituale (superamento del limite), siano rimaste immutate rispetto alla precedente decisione, per cui giustamente l convenuto è stato condannato in primo grado al pagamento delle prestazioni richieste. Stando CP_2 CP così le cose appaiono allora del tutto inammissibili le doglianze sulla cui base l' cerca di ottenere una nuova valutazione della disciplina già esaminata nella sentenza passata in giudicato e ritenuta applicabile alla fattispecie in termini ormai inoppugnabili;
né possono incidere sul giudicato le mutate interpretazioni giurisprudenziali di una stessa normativa (v. Sent. di questa Corte n. 213/2025 pubblicata il 21.01.2025;Sent. 2188/2024 pubbl. il 27/05/2024 in atti). Non coglie, pertanto , nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui l'estensore del precedente giudicato non abbia investito la questione dirimente nel presente giudizio (possesso del requisito reddituale) Ed infatti –come già detto-- dal mero dato letterale del richiamato giudicato, oltre che dalla complessiva disamina dello stesso, è dato rilevare che il Giudice estensore ha fatto riferimento al riacquisto della capacità di lavoro (tacitamente considerando la capacità di produzione del reddito da parte del cieco civile).
Quindi, contrariamente a quanto eccepito dall il giudicato si è formato proprio sulla questione dirimente Controparte_3 relativa al possesso di un reddito da lavoro dipendente superiore al limite. La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata, con rigetto del gravame”.
In tema di richiamo ai precedenti conformi, la giurisprudenza di legittimità ammette la motivazione della sentenza per relationem ex art. 118 disp. att. c.p.c., nel senso che il giudice può definire il giudizio evocando uno specifico precedente di merito o di legittimità, che forma integrante della sentenza, e ciò anche per ragioni di economia processuale, oltre che di certezza del diritto e della sua applicazione (Cassazione civile, sez. III, n. 29017 del 20/10/2021: “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni,
4 nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione”; conforme: Cass. civ., sez. lav., n. 17640 del 06/09/2016; Cassazione civile, sez. lav., n. 8053 del 22/05/2012: “La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, atteso che l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, è consentita la motivazione della sentenza mediante rinvio ad un precedente del medesimo ufficio, sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione, si dia conto dell'identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione”).
Peraltro, non v'è dubbio circa la totale sovrapponibilità della presente fattispecie rispetto a quella definita dal giudice d'appello, essendone identico il thema decidendum (giudicato sull'irrilevanza del requisito reddituale) e divergendo esclusivamente il periodo di riferimento della provvidenza economica.
2. Ebbene, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato quanto ritenuto dall'intestato Tribunale nella sentenza definitiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che la precedente pronuncia del Tribunale di Nola formasse res iudicata in punto di irrilevanza del reddito per il beneficio della pensione per cieco civile assoluto ex L. 66/1962.
Tale prospettazione è pienamente condivisa anche da questo giudicante, sicché la specifica questione del supero sopravvenuto del limite reddituale non può più essere esaminata, neppure in questa sede giudiziale, essendosi formato su di essa il giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Le oscillazioni reddituali, dunque, non assumono più rilevanza nello specifico rapporto dedotto in controversia, né una nuova regula iuris può essere dettata in forza delle contrarie sopravvenienze giurisprudenziali segnalate dall'Istituto.
Tanto basta a condurre all'accoglimento del ricorso e dell'invocata pronuncia di condanna.
In punto di quantum debeatur, il conteggio affoliato al ricorso introduttivo è stato contestato solo genericamente dall' che non ha eccepito l'infondatezza degli CP_1
5 elementi di calcolo ivi utilizzati, ossia gli importi mensili dei ratei di pensione, né
l'erroneità dello sviluppo aritmetico.
Di conseguenza, la quantificazione proposta deve ritenersi provata giusta assenza di contestazione specifica ex artt. 115 e 416 c.p.c., per l'importo € 14.850,72, oltre interessi legali per € 174,28 maturati a tutto il 31.12.2022, per complessivi € 15.025,00 lordi.
Occorre solo segnalare che la mensilità di dicembre 2022 è stata domandata per intero,
e tale va considerata ex art. 112 c.p.c.
Quanto agli accessori del credito successivi, in forza dell'art. 16 co. 6 L. 412/1991, il predetto importo va accresciuto della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dall'1.1.2023 e sino al soddisfo.
Assorbito ogni altro profilo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento, in favore di CP_1
ed a titolo di ratei di pensione per cieco assoluto Parte_1
ex L. 66/1962 per il periodo dall'1.5.2019 al 31.12.2022, dell'importo lordo di €
15.025,00, di cui € 174,28 per interessi legali maturati a tutto il 31.12.2022, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dall'1.1.2023 e sino al saldo;
2) condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese di lite, CP_1
che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 18.12.2025.
Il Giudice del lavoro
dott. Domenico Vernillo
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