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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 878/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 01/10/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA BARBERA GAETANO, Giudice monocratico in data 01/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5567/2023 depositato il 19/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 366 del 11.05.2023 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato tramite pec il 7 settembre 2023, alla Città Metropolitana di Palermo, e depositato nella Segreteria di questa Corte il 19 dicembre successivo, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_2 e dall'Avvocato Difensore_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso n. 366 dell'11 maggio 2023, avente ad oggetto la Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche (in seguito T.O.S.A.P.), per l'anno di imposta 2017, dell'importo complessivo di €. 220,00, notificatogli il 13 giugno 2023.
Il ricorrente eccepiva: 1) l'insussistenza del presupposto impositivo della TO;
2) il difetto di legittimazione della Città Metropolitana di Palermo, essendo competente il Comune di Patralia Soprana;
3) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni.
In particolare, esponeva di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Petralia Soprana, ubicato sul lato destro della indirizzo_1 a cui accede da uno “slargo”, di esclusiva proprietà, della larghezza di circa 5 metri, dove erano state realizzate “delle piattaforme in cemento o mattoni, di proprietà privata, confinanti, a loro volta a raso con il margine esterno della sede stradale asfaltata”.
Aggiungeva che dopo che i proprietari delle costruzioni realizzate nella zona, conformandosi alla prescrizioni del regolamento di esecuzione del codice della strada, si erano distanziati di cinque metri dal margine della carreggiata, il predetto Comune aveva offerto loro la realizzazione sulle residue porzioni di terreno, facenti parte dei lotti privati, di una piattaforma in cemento e mattoni, purché fossero vincolate a parcheggio dai proprietari, come in effetti sono state utilizzate.
Deduceva che le dette aree non erano assimilabili ai marciapiedi, dei quali, peraltro, non era stata dotata la strada.
La Città metropolitana di Palermo, seppure ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza odierna, poi, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é fondato.
La T.O.S.A.P., sostituita dal così detto canone unico, introdotto dall'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n 160 del 2019, è disciplinata dagli artt. 38 e seguenti del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
In particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto dispone che "sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”.
Il comma 3 del medesimo articolo estende l'applicazione della tassa "alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”.
E il comma 5, inoltre, dispone che “Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale".
L'art. 44, comma 4, del citato decreto, chiarisce, poi, che “Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
L'accesso carrabile, pertanto, è soggetto al pagamento della T.O.S.A.P., solo nell'ipotesi di una effettiva sottrazione di superficie pubblica per un uso privato, e ne è escluso, invece, l'accesso così detto “a raso” o
“a filo” con la strada asfaltata, che per la sua conformazione non comporta nessun tipo di modifica del manto stradale, né determina un uso esclusivo a favore del privato e occupazione di suolo pubblico (vedi tra le tante Cass. n. 16913/2007, n. 12139/2021, n. 25345/2020 e n. 21714/2022).
Tanto premesso, si osserva che nella specie il materiale fotografico prodotto dal ricorrente mostra con chiarezza la possibilità di un accesso “a raso” dalla strada provinciale nello “slargo” realizzato lateralmente all'edificio, che, in mancanza di contestazione da parte della Città Metropolitana di Palermo, neppure costituita in giudizio, devono ritenersi entrambi, come prospettato in ricorso, di proprietà del Ricorrente_1. Inoltre, dall'esame delle fotografie prodotte non si evidenziano modifiche del manto stradale o la realizzazione di manufatti che posano aver facilitato l'accesso alla proprietà.
Deve escludersi, quindi, che ricorra nella specie il presupposto del tributo richiesto.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione seconda, in composizione monocratica, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1, e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Città Metropolitana di Palermo al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
300,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024
Il Presidente
ET La AR
firmato digitalmente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 01/10/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA BARBERA GAETANO, Giudice monocratico in data 01/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5567/2023 depositato il 19/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 366 del 11.05.2023 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato tramite pec il 7 settembre 2023, alla Città Metropolitana di Palermo, e depositato nella Segreteria di questa Corte il 19 dicembre successivo, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_2 e dall'Avvocato Difensore_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso n. 366 dell'11 maggio 2023, avente ad oggetto la Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche (in seguito T.O.S.A.P.), per l'anno di imposta 2017, dell'importo complessivo di €. 220,00, notificatogli il 13 giugno 2023.
Il ricorrente eccepiva: 1) l'insussistenza del presupposto impositivo della TO;
2) il difetto di legittimazione della Città Metropolitana di Palermo, essendo competente il Comune di Patralia Soprana;
3) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni.
In particolare, esponeva di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Petralia Soprana, ubicato sul lato destro della indirizzo_1 a cui accede da uno “slargo”, di esclusiva proprietà, della larghezza di circa 5 metri, dove erano state realizzate “delle piattaforme in cemento o mattoni, di proprietà privata, confinanti, a loro volta a raso con il margine esterno della sede stradale asfaltata”.
Aggiungeva che dopo che i proprietari delle costruzioni realizzate nella zona, conformandosi alla prescrizioni del regolamento di esecuzione del codice della strada, si erano distanziati di cinque metri dal margine della carreggiata, il predetto Comune aveva offerto loro la realizzazione sulle residue porzioni di terreno, facenti parte dei lotti privati, di una piattaforma in cemento e mattoni, purché fossero vincolate a parcheggio dai proprietari, come in effetti sono state utilizzate.
Deduceva che le dette aree non erano assimilabili ai marciapiedi, dei quali, peraltro, non era stata dotata la strada.
La Città metropolitana di Palermo, seppure ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza odierna, poi, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é fondato.
La T.O.S.A.P., sostituita dal così detto canone unico, introdotto dall'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n 160 del 2019, è disciplinata dagli artt. 38 e seguenti del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
In particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto dispone che "sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”.
Il comma 3 del medesimo articolo estende l'applicazione della tassa "alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”.
E il comma 5, inoltre, dispone che “Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale".
L'art. 44, comma 4, del citato decreto, chiarisce, poi, che “Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
L'accesso carrabile, pertanto, è soggetto al pagamento della T.O.S.A.P., solo nell'ipotesi di una effettiva sottrazione di superficie pubblica per un uso privato, e ne è escluso, invece, l'accesso così detto “a raso” o
“a filo” con la strada asfaltata, che per la sua conformazione non comporta nessun tipo di modifica del manto stradale, né determina un uso esclusivo a favore del privato e occupazione di suolo pubblico (vedi tra le tante Cass. n. 16913/2007, n. 12139/2021, n. 25345/2020 e n. 21714/2022).
Tanto premesso, si osserva che nella specie il materiale fotografico prodotto dal ricorrente mostra con chiarezza la possibilità di un accesso “a raso” dalla strada provinciale nello “slargo” realizzato lateralmente all'edificio, che, in mancanza di contestazione da parte della Città Metropolitana di Palermo, neppure costituita in giudizio, devono ritenersi entrambi, come prospettato in ricorso, di proprietà del Ricorrente_1. Inoltre, dall'esame delle fotografie prodotte non si evidenziano modifiche del manto stradale o la realizzazione di manufatti che posano aver facilitato l'accesso alla proprietà.
Deve escludersi, quindi, che ricorra nella specie il presupposto del tributo richiesto.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione seconda, in composizione monocratica, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1, e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Città Metropolitana di Palermo al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
300,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024
Il Presidente
ET La AR
firmato digitalmente