CASS
Sentenza 7 agosto 2020
Sentenza 7 agosto 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/08/2020, n. 23696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23696 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: • ST ON VA nato a [...] il [...] • ST RG nata a [...] 1'08/11/1995 avverso il decreto emesso il 25/01/2019 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il decreto ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria di replica dei ricorrenti depositata il 19/06/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 25/01/2019 la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava il ricorso proposto da AS ON VA e AS RG e confermava il decreto emesso in data 11/10/2017 dal Tribunale di Reggio Calabria - sezione Misure di Prevenzione nei confronti del AS, avente ad oggetto la confisca di un fabbricato sito in Locri (in catasto urbano al foglio 19, p.11a 2219) intestato alla figlia di costui, RG. Rilevava la corte territoriale, esaminando i motivi di appello, comuni al proposto ad alla terza interessata, che la confisca si giustificava con l'esigenza di colpire il patrimonio acquisito illecitamente durante la manifestazione di pericolosità Penale Sent. Sez. 2 Num. 23696 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 14/07/2020 sociale (il AS per un lunghissimo arco temporale che copriva gran parte della sua esistenza era stato consigliere del capo cosca e inserito nella compagine associativa) e, quindi, affetto da un vizio genetico;
che la determinazione di sproporzione della capacità reddituale in relazione al bene confiscato era stata correttamente effettuata dal primo giudice, sulla base di calcoli analitici delle entrate cd. lecite all'epoca di realizzazione del manufatto confiscato. 2. Avverso il decreto di appello hanno proposto ricorso per cassazione AS ON e AS RG con un unico atto e tramite i comuni difensori di fiducia sulla base di un unico ed articolato motivo con il quale è stata eccepita la violazione degli artt. 111 Cost. nonché 4, 16, 18, 20 e 24 d.lvo. n.159 del 2011 ed il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di pericolosità del proposto al tempo di realizzazione del bene confiscato e alla ritenuta insufficienza delle risorse reddittuali. Richiamati i principi di diritto che disciplinano la materia, i ricorrenti hanno dedotto che la storia giudiziaria e personale del AS evidenziava che la sua pericolosità sociale si era manifestata in un periodo compreso fra il 1998 ed 2003, esaurendosi in tale anno, con l'espiazione della pena inflittagli a seguito del processo conseguente all'indagine cd. Primavera, nell'irrilevanza della successiva prosecuzione della sorveglianza speciale, interrotta a causa della detenzione, e della sottoposizione a libertà controllata, disposta con la sentenza di condanna, misure riconducibili a provvedimenti anteriori al 2003 ed applicati secondo criteri presuntivi e non di attualità della pericolosità stessa. Quanto alla realizzazione del manufatto confiscato, iniziata sulla base di concessione edilizia del 13/03/2007 e sospesa nel 2011 per impossibilità economica di proseguire i lavori, le provviste necessarie dovevano considerarsi lecite, non avendo i giudici di merito considerato diversi fattori allegati dalla difesa (l'esecuzione delle opere in economia, da parte dell'impresa edile di AS RI, fratello della ricorrente;
l'accesso a mutuo bancario per far fronte alle spese;
le somme lecitamente percepite dal nucleo familiare). 3. Con requisitoria scritta del 03/03/2020 il Pubblico Ministero ha richiesto il rigetto dei ricorsi. Con memoria di replica depositata il 19/06/2020 la difesa dei ricorrenti ha insistito nei motivi di ricorso e nella richiesta di accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi. 2 2. Occorre premettere che ai sensi dell'art. 10, comma 3 del d. I.vo 06/09/2011 n. 159 il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, disposizione che peraltro codifica un principio già espresso dalle sezioni unite con riferimento alla normativa previgente (Cass. sez. un. sent. n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014 - Rv. 260246), con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza, situazione che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato dalla parte e che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Cass. sez. 6, sent. n. 33705 del 15/06/2016 - dep. 01/08/2016 - Rv. 270080). 3. Nel caso di specie le argomentazioni della corte territoriale sono tutt'altro che apparenti, in relazione alle due questioni prospettate nel ricorso. Il giudizio sulla pericolosità sociale del proposto è stato correttamente effettuato con valutazione ex ante, al momento dell'acquisto del bene confiscato, richiamandosi a riguardo l'accertamento giurisdizionale dell'appartenenza mafiosa del AS, la sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (pure violata), e l'applicazione nel 2008 della misura di sicurezza della libertà vigilata di anni tre, sul presupposto della permanente pericolosità sociale, prorogata per ulteriori sei mesi nel 2011 e revocata solo il 07/06/2012. Non si tratta dunque - come sostenuto dai ricorrenti - di una valutazione di pericolosità in termini di presunzione, riferita all'epoca della sentenza di condanna, ma di un valutazione effettiva, all'attualità, riservata per legge alla cognizione del giudice di sorveglianza (art. 679 cod. proc. pen.). 4. Anche l'analisi reddittuale effettuata dai giudici di merito risponde a criteri di sufficienza motivazionale, essendo state ricostruite le entrate lecite del nucleo familiare del AS (con esclusione del figlio non convivente) e le uscite documentate, nel periodo di analisi, con puntuale analisi delle osservazioni dell'appellante, reiterate in cassazione (pagine 8 e 9 del provvedimento impugnato). 5. La dichiarazione d'inammissibilità determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 2.000,00 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 14 luglio 2020 Il Consigliere estensore Il Preside te D. t. Luigi Agostinacchio Dott. PI ago /
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria di replica dei ricorrenti depositata il 19/06/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 25/01/2019 la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava il ricorso proposto da AS ON VA e AS RG e confermava il decreto emesso in data 11/10/2017 dal Tribunale di Reggio Calabria - sezione Misure di Prevenzione nei confronti del AS, avente ad oggetto la confisca di un fabbricato sito in Locri (in catasto urbano al foglio 19, p.11a 2219) intestato alla figlia di costui, RG. Rilevava la corte territoriale, esaminando i motivi di appello, comuni al proposto ad alla terza interessata, che la confisca si giustificava con l'esigenza di colpire il patrimonio acquisito illecitamente durante la manifestazione di pericolosità Penale Sent. Sez. 2 Num. 23696 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 14/07/2020 sociale (il AS per un lunghissimo arco temporale che copriva gran parte della sua esistenza era stato consigliere del capo cosca e inserito nella compagine associativa) e, quindi, affetto da un vizio genetico;
che la determinazione di sproporzione della capacità reddituale in relazione al bene confiscato era stata correttamente effettuata dal primo giudice, sulla base di calcoli analitici delle entrate cd. lecite all'epoca di realizzazione del manufatto confiscato. 2. Avverso il decreto di appello hanno proposto ricorso per cassazione AS ON e AS RG con un unico atto e tramite i comuni difensori di fiducia sulla base di un unico ed articolato motivo con il quale è stata eccepita la violazione degli artt. 111 Cost. nonché 4, 16, 18, 20 e 24 d.lvo. n.159 del 2011 ed il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di pericolosità del proposto al tempo di realizzazione del bene confiscato e alla ritenuta insufficienza delle risorse reddittuali. Richiamati i principi di diritto che disciplinano la materia, i ricorrenti hanno dedotto che la storia giudiziaria e personale del AS evidenziava che la sua pericolosità sociale si era manifestata in un periodo compreso fra il 1998 ed 2003, esaurendosi in tale anno, con l'espiazione della pena inflittagli a seguito del processo conseguente all'indagine cd. Primavera, nell'irrilevanza della successiva prosecuzione della sorveglianza speciale, interrotta a causa della detenzione, e della sottoposizione a libertà controllata, disposta con la sentenza di condanna, misure riconducibili a provvedimenti anteriori al 2003 ed applicati secondo criteri presuntivi e non di attualità della pericolosità stessa. Quanto alla realizzazione del manufatto confiscato, iniziata sulla base di concessione edilizia del 13/03/2007 e sospesa nel 2011 per impossibilità economica di proseguire i lavori, le provviste necessarie dovevano considerarsi lecite, non avendo i giudici di merito considerato diversi fattori allegati dalla difesa (l'esecuzione delle opere in economia, da parte dell'impresa edile di AS RI, fratello della ricorrente;
l'accesso a mutuo bancario per far fronte alle spese;
le somme lecitamente percepite dal nucleo familiare). 3. Con requisitoria scritta del 03/03/2020 il Pubblico Ministero ha richiesto il rigetto dei ricorsi. Con memoria di replica depositata il 19/06/2020 la difesa dei ricorrenti ha insistito nei motivi di ricorso e nella richiesta di accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi. 2 2. Occorre premettere che ai sensi dell'art. 10, comma 3 del d. I.vo 06/09/2011 n. 159 il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, disposizione che peraltro codifica un principio già espresso dalle sezioni unite con riferimento alla normativa previgente (Cass. sez. un. sent. n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014 - Rv. 260246), con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza, situazione che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato dalla parte e che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Cass. sez. 6, sent. n. 33705 del 15/06/2016 - dep. 01/08/2016 - Rv. 270080). 3. Nel caso di specie le argomentazioni della corte territoriale sono tutt'altro che apparenti, in relazione alle due questioni prospettate nel ricorso. Il giudizio sulla pericolosità sociale del proposto è stato correttamente effettuato con valutazione ex ante, al momento dell'acquisto del bene confiscato, richiamandosi a riguardo l'accertamento giurisdizionale dell'appartenenza mafiosa del AS, la sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (pure violata), e l'applicazione nel 2008 della misura di sicurezza della libertà vigilata di anni tre, sul presupposto della permanente pericolosità sociale, prorogata per ulteriori sei mesi nel 2011 e revocata solo il 07/06/2012. Non si tratta dunque - come sostenuto dai ricorrenti - di una valutazione di pericolosità in termini di presunzione, riferita all'epoca della sentenza di condanna, ma di un valutazione effettiva, all'attualità, riservata per legge alla cognizione del giudice di sorveglianza (art. 679 cod. proc. pen.). 4. Anche l'analisi reddittuale effettuata dai giudici di merito risponde a criteri di sufficienza motivazionale, essendo state ricostruite le entrate lecite del nucleo familiare del AS (con esclusione del figlio non convivente) e le uscite documentate, nel periodo di analisi, con puntuale analisi delle osservazioni dell'appellante, reiterate in cassazione (pagine 8 e 9 del provvedimento impugnato). 5. La dichiarazione d'inammissibilità determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 2.000,00 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 14 luglio 2020 Il Consigliere estensore Il Preside te D. t. Luigi Agostinacchio Dott. PI ago /