Sentenza 15 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2018, n. 51775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51775 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IA nato il [...] a [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10/11/2017 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Paolo Canevelli che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 30 aprile 2015 del Tribunale di Napoli che condannava IN IA alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di calunnia.
1.1. All'imputato, gestore di una ditta di calzature, è contestato di avere denunciato falsamente lo smarrimento di un assegno dallo stesso in precedenza consegnato a un proprio fornitore a parziale ristoro dell'importo recato dalle fatture emesse per le quali vi era sofferenza nei pagamenti. In tal modo il fornitore era incolpato falsamente del reato di ricettazione e/o di appropriazione di cosa smarrita.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione IN, a mezzo del difensore di fiducia, il quale ha dedotto come unico motivo il vizio di motivazione della sentenza. La Corte ha del tutto trascurato le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento dal teste Dalla Riva il quale riferiva che l'imputato non aveva partecipato alla consegna del titolo in questione poiché i rapporti tra la società facente capo all'imputato e la Converse Italia s.r.l. erano impersonali ed erano gestiti per il tramite di società di rappresentanza e corrieri logistici. La Corte non ha considerato che, sempre dalle dichiarazioni del teste sopraindicato, è emerso che i rapporti commerciali tra le parti erano sempre stati connotati da fiducia e che la società facente capo all'imputato godeva addirittura di un fido assicurativo, garante di eventuali transazioni non onorate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
3. D'altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto che la denuncia di smarrimento del titolo fu strumentale rispetto alla successiva negoziazione da parte dell'avente causa e stimato pertanto integrata la fattispecie della calunnia, facendo lineare applicazione dei consolidati principi di legittimità in materia (v. da ultimo Sez. 2, n. 14145 del 09/02/2018, Nicolosi e altri, Rv. 272756). Ed, in particolare, puntualmente la Corte d'appello di Napoli ha sottolineato che appare inverosimile che l'imputato abbia ricostruito la vicenda solo dopo la messa all'incasso dell'assegno e che, anche a voler ritenere che il predetto non ricordasse di aver consegnato l'assegno in pagamento, proprio per la stabilità dei rapporti con il fornitore la circostanza sarebbe stata facilmente appurabile attraverso un contatto con lo stesso o attraverso l'esame delle scritture contabili. Correttamente, inoltre, la Corte territoriale ha rimarcato che l'imputato ha scelto di rimanere contumace, così rinunciando a prospettare una versione alternativa dei fatti o a dimostrare che la denuncia potesse essere dovuta a mero errore. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i giudici di merito hanno valutato le dichiarazioni rese dal teste Dalla Riva, ritenendo però irrilevante la circostanza che l'assegno non fosse stato consegnato materialmente al predetto e che i rapporti fra le parti fossero buoni a fronte della inequivoca condotta tenuta dall'imputato, il quale, peraltro non ha in alcun modo risarcito la società della quale il teste era dipendente.
4.1. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2018 Il Consigliere e r(sore Il Presidente Maria