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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 334/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4378/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00325456 62 000 SPESE GIUDIZIO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 16/09/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione ed
Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in pari data, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 100 2025 00325456 62 000, notificata in data 10/09/2025, contenente l'iscrizione a ruolo emessa da
Agenzia Entrate D.P. Salerno per il recupero delle Spese di Giudizio di € 500,00, liquidate dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno con la Sentenza n. 2069/2024 depositata il 09/05/2024.
Il ricorrente, sollevando in via preliminare l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, ha impugnato il predetto atto esattivo eccependo:
- Mancata notifica degli atti presupposti, andando così da aggravare la posizione del ricorrente giacché
l'agente della riscossione può in suo danno esercitare un'azione coattiva quale il preavviso di fermo oppure atto di pignoramento presso terzi;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, in proprio e nell'interesse di Agenzia Entrate Riscossione, atteso l'incarico conferito in data 17/10/2025 a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto, costituita nel giudizio con proprie
Controdeduzioni depositate il 17/11/2025, ha fatto preliminarmente rilevare che la Cartella di Pagamento ha fatto seguito alla Sentenza ivi richiamata, passata in giudicato, e che, pertanto, non si rendeva necessario alcun ulteriore atto prodromico.
Versando in atti la relativa documentazione ha insistito per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva questo Giudice che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 15 del D.
Lgs. n. 546/1992 è già stata sottoposta due volte, ma in entrambi i casi la Corte costituzionale non ha potuto esaminarla e risolverla nel merito per riconosciuti rilievi di inammissibilità (n. 292 dell'8 ottobre 2010 ed ordinanza n. 170 del 15 luglio 2022).
Premesso quanto sopra, nel mentre si è andato formandosi un orientamento della Corte di cassazione che ammette la ripetibilità delle spese processuali relative ai compensi e diritti a favore della pubblica amministrazione se sta in giudizio con propri funzionari, fondandolo sulle seguenti argomentazioni:
1) l'art. 15 del decreto legislativo n. 546/1992 avrebbe previsto da sempre la ripetibilità delle spese;
2) il processo tributario avrebbe propria autonomia;
3) la gestione del processo tributario richiederebbe una particolare competenza;
4) la Corte costituzionale, con ordinanza n. 117 del 1999, avrebbe ritenuto la questione di incostituzionalità non fondata.
Per quanto premesso, pertanto, uniformandosi al prevalente orientamento di legittimità, questo Giudice ritiene che l'art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 non sia in contrasto con la Costituzione e che la questione sia irrilevante e manifestamente infondata.
Priva di pregio deve pure ritenersi l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto, atteso che, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, degli altri enti impositori, degli agenti e dei concessionari privati della riscossione, qualora assistiti da propri dipendenti, il comma 2-sexies dell'art. 15 eel D. Lgs. 546/92 dispone che la riscossione delle somme liquidate a favore dei soggetti di cui sopra, avviene mediante iscrizione a ruolo, anche se soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Essendo stata depositata, la Sentenza n. 2069/2024, il 09/05/2024 e non essendo stata tempestivamente impugnata, per come dedotto da controparte, ma non smentito dal ricorrente, l'iscrizione a ruolo deve ritenersi legittimamente formata, non richiedendo, per come formulato dalla legge, alcuna preventiva notifica di atto presupposto.
Per i motivi sueposti il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
RESPINGE
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 200,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 16/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4378/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00325456 62 000 SPESE GIUDIZIO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 16/09/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione ed
Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in pari data, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 100 2025 00325456 62 000, notificata in data 10/09/2025, contenente l'iscrizione a ruolo emessa da
Agenzia Entrate D.P. Salerno per il recupero delle Spese di Giudizio di € 500,00, liquidate dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno con la Sentenza n. 2069/2024 depositata il 09/05/2024.
Il ricorrente, sollevando in via preliminare l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, ha impugnato il predetto atto esattivo eccependo:
- Mancata notifica degli atti presupposti, andando così da aggravare la posizione del ricorrente giacché
l'agente della riscossione può in suo danno esercitare un'azione coattiva quale il preavviso di fermo oppure atto di pignoramento presso terzi;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, in proprio e nell'interesse di Agenzia Entrate Riscossione, atteso l'incarico conferito in data 17/10/2025 a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto, costituita nel giudizio con proprie
Controdeduzioni depositate il 17/11/2025, ha fatto preliminarmente rilevare che la Cartella di Pagamento ha fatto seguito alla Sentenza ivi richiamata, passata in giudicato, e che, pertanto, non si rendeva necessario alcun ulteriore atto prodromico.
Versando in atti la relativa documentazione ha insistito per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva questo Giudice che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 15 del D.
Lgs. n. 546/1992 è già stata sottoposta due volte, ma in entrambi i casi la Corte costituzionale non ha potuto esaminarla e risolverla nel merito per riconosciuti rilievi di inammissibilità (n. 292 dell'8 ottobre 2010 ed ordinanza n. 170 del 15 luglio 2022).
Premesso quanto sopra, nel mentre si è andato formandosi un orientamento della Corte di cassazione che ammette la ripetibilità delle spese processuali relative ai compensi e diritti a favore della pubblica amministrazione se sta in giudizio con propri funzionari, fondandolo sulle seguenti argomentazioni:
1) l'art. 15 del decreto legislativo n. 546/1992 avrebbe previsto da sempre la ripetibilità delle spese;
2) il processo tributario avrebbe propria autonomia;
3) la gestione del processo tributario richiederebbe una particolare competenza;
4) la Corte costituzionale, con ordinanza n. 117 del 1999, avrebbe ritenuto la questione di incostituzionalità non fondata.
Per quanto premesso, pertanto, uniformandosi al prevalente orientamento di legittimità, questo Giudice ritiene che l'art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 non sia in contrasto con la Costituzione e che la questione sia irrilevante e manifestamente infondata.
Priva di pregio deve pure ritenersi l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto, atteso che, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, degli altri enti impositori, degli agenti e dei concessionari privati della riscossione, qualora assistiti da propri dipendenti, il comma 2-sexies dell'art. 15 eel D. Lgs. 546/92 dispone che la riscossione delle somme liquidate a favore dei soggetti di cui sopra, avviene mediante iscrizione a ruolo, anche se soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Essendo stata depositata, la Sentenza n. 2069/2024, il 09/05/2024 e non essendo stata tempestivamente impugnata, per come dedotto da controparte, ma non smentito dal ricorrente, l'iscrizione a ruolo deve ritenersi legittimamente formata, non richiedendo, per come formulato dalla legge, alcuna preventiva notifica di atto presupposto.
Per i motivi sueposti il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
RESPINGE
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 200,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 16/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)