Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 334
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992

    La Corte Costituzionale ha già dichiarato inammissibili questioni analoghe. Il giudice ritiene la questione irrilevante e manifestamente infondata, uniformandosi all'orientamento prevalente di legittimità.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    In caso di liquidazione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate, la riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, senza necessità di preventiva notifica di atto presupposto. La sentenza è passata in giudicato e non è stata impugnata tempestivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 334
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 334
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo