Sentenza 24 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 3542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3542 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03542/2026REG.PROV.COLL.
N. 03601/2025 REG.RIC.
N. 03663/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3601 del 2025, proposto da OR NE, RK RI CI, TR LD, MA DE, PA SI, CE EL HI, DR ND, CE CR, GI NI, TR NI e AN HI, rappresentati e difesi dall'avvocato Renzo Filoia, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
l’INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Gino Madonia, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 3663 del 2025, proposto dall’INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Gino Madonia, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
DR ND, CE CR, GI NI, TR NI e AN HI, rappresentati e difesi dall’avvocato Renzo Filoia, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la riforma,
per ambedue i ricorsi, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, n. 291 del 24 febbraio 2025, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’INPS nel ricorso n. 3601 del 2025, nonché di DR ND, CE CR, GI NI TR NI e di AN HI nel ricorso n. 3663 del 2025;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026, il consigliere CE RI e uditi, per le parti private, l’avvocato Alfonso Viscusi per delega dell’avvocato Renzo Filoia e, per l’INPS, l’avvocato Gino Madonia;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. L’oggetto del presente è la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (“TFS”, altrimenti nota come indennità di buonuscita), per talune categorie di dipendenti pubblici e, nel caso di specie, ex appartenenti a varie forze di polizia, congedati a domanda, i quali rivendicano la maggiorazione di sei scatti stipendiali prevista dall’art. 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1987, n. 472.
2. Con ricorso n. 331 del 2022 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, le parti private indicate in epigrafe, insieme ad altri soggetti, tutti ex appartenenti alle forze di polizia e congedati a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio, hanno agito contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale (NP) per l’accertamento, ai sensi dell’art. 6- bis del decreto-legge n. 367/1987 convertito, con modificazioni, in legge n. 472/1987, del loro diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi tra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio e per la conseguente condanna dell’amministrazione alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali con il conseguente pagamento delle differenze maturate, oltre a rivalutazione e interessi.
3. L’NP si è costituita nel giudizio primo grado, eccependo la prescrizione dei diritti azionati e comunque chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. ha accolto il ricorso per alcuni interessati e, per l’effetto, ha accolto la domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti di percepire il trattamento di fine servizio comprensivo anche dell’incremento derivante dai 6 scatti di cui all’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987 e conseguentemente ha condannato l’NP a rideterminare l’importo del trattamento spettante, oltre agli interessi, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Per altri interessati ha respinto il ricorso per mancanza del requisito del compimento del cinquantacinquesimo anno di età al momento del collocamento a riposo e per un solo ricorrente (CE EL HI) per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto fatto valere.
Inoltre, ha compensato tra tutte le parti le spese processuali.
5. Con ricorso (n. 3663 del 2025) ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 22 aprile 2025 e in data 22 maggio 2025 – l’NP ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza nei confronti di DR ND, CE CR, GI NI, TR NI e AN HI, articolando due motivi.
6. Con ricorso (n. 3601 del 2025) ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 29 aprile 2025 e in data 6 maggio 2025 – OR NE, RK RI CI, TR LD, MA DE, PA SI, CE EL HI, DR ND, CE CR, GI NI, TR NI e AN HI hanno proposto appello (qualificato come incidentale autonomo, avendo l’INPS, al tempo, già notificato il proprio appello ma non avendolo ancora depositato) avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi.
Con il medesimo atto gli appellanti interessati hanno eccepito l’infondatezza dell’appello dell’NP.
7. Nel ricorso n. 3601 del 2025 l’INPS si è costituito, in resistenza, in giudizio.
8. Nel ricorso n. 3663 del 2025 DR ND, CE CR, GI NI, TR NI e AN HI si sono costituiti in giudizio, riproponendo l’appello incidentale autonomo e le difese già esplicitate nel giudizio n. 3601 del 2025.
9. In vista dell’udienza di discussione, nel ricorso n. 3601 del 2025, ambedue le parti hanno depositato memorie, mentre nel ricorso n. 3663 del 2025 soltanto le parti private hanno depositato una memoria.
Con tali atti defensionali le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 17 marzo 2026.
11. In limine litis , i due appelli devono essere riuniti in forza del disposto di cui all’art. 96, comma 1, del codice del processo amministrativo.
12. In relazione ad ambedue gli appelli, va premesso che le questioni oggetto di causa sono già state oggetto di scrutinio da parte di questa sezione con espressione di principi, itinera motivazionali ed esiti decisionali da cui il Collegio non intende discostarsi e a cui presta piena adesione e fa integrale riferimento ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 11 ottobre 2024, n. 8160, 26 aprile 2024, n. 3807, 11 aprile 2024, n. 3311, 23 marzo 2023, n. 2979, 21 marzo 2023, n. 2883 e 20 marzo 2023, n. 2827).
13. L’appello n. 3601 del 2025 è solo parzialmente fondato e deve essere accolto in parte e respinto per il resto, alla stregua delle seguenti considerazioni.
14. Tramite il primo motivo d’impugnazione è stata dedotta « SULLA POSIZIONE DEL RICORRENTE LL IO: ERRONEA VALUTAZIONE DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO IL RICORRENTE NON APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE ».
15. Tale censura è fondata, in quanto come emerge dalla documentazione depositata in primo grado, OR NE è un ex appartenente all’Arma dei carabinieri (il che è stato riconosciuto anche dall’INPS in memoria) e, quindi, ex appartenente alle forze di polizia a ordinamento militare.
Come agli altri ex carabinieri, ai quali il T.a.r. ha riconosciuto il beneficio di cui all’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987, va riconosciuto anche a OR NE – che ha maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile al momento della cessazione dal servizio attivo (età anagrafica al congedo: anni 55 e mesi 1 e giorni 2; servizio utile maturato all’atto del congedo: 42 anni mesi 6 e giorni 6) – il diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati al citato art. 6- bis , con la conseguenza che l’INPS deve essere condannato a procedere a una nuova determinazione, in maggiorazione, della buonuscita e versare all’interessato i relativi importi, precisandosi quanto affermato dal T.a.r. per altri ricorrenti, secondo cui « Ai sensi dell’art. 22, co. 36, della legge n. 724/1994, che richiama l’art. 16, co. 6, della legge n. 412/1991, sulla somma spettante non possono cumulativamente calcolarsi gli interessi e la rivalutazione monetaria, dovendo essere riconosciuta solo la maggior somma tra gli uni e l’altra (cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2023, n. 2761; Id., sez. II, 22 marzo 2021, n. 2463; Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624; Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3327) ».
16. Il secondo motivo d’impugnazione verte « SULLA POSIZIONE DEI RICORRENTI CIVICI, RINALDI, TADDEO E VARESI: ERRATA INTERPRETAZIONE DI LEGGE ».
17. Il motivo è infondato, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, l’art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge n. 387/1987 prevede chiaramente univocamente che « Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile », sicché non vi è spazio per alcuna interpretazione estensiva o analogica.
In particolare, non è condivisibile la tesi secondo cui rileverebbe essere entrati cronologicamente nell’anno di riferimento: un anno, invero, si compie, e dunque si ha, soltanto quando sono trascorsi tutti i giorni che lo compongono (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. II, 11 ottobre 2024, n. 8164).
18. Con la terza censura è stato dedotto « SULLA POSIZIONE DEL RICORRENTE DEL VECCHIO ».
19. Il motivo è infondato, poiché, come correttamente rilevato dal T.a.r., per CE EL HI, cessato dal servizio in data 12 novembre 2015, è stato emesso l’ultimo ordinativo di pagamento in data 9 novembre 2015 (trattasi di dato già presente agli atti di primo grado), sicché è fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale ritualmente formulata dall’INPS in primo grado. Considerando come dies a quo l’ultimo ordinativo di pagamento (soluzione maggiormente favorevole all’interessato), che, a differenza di quanto affermato dall’appellante non necessita di prova della sua comunicazione, il suo diritto è comunque prescritto, atteso che il ricorso di primo grado è stato notificato all’INPS in data 11 marzo 2022 e che la diffida del 5 giugno 2020 (a prescindere dalla questione evidenziata dal T.a.r. circa l’efficacia e dalla prova di ricezione inviata da una casella di posta elettronica ordinaria a una casella di p.e.c.) è stata indirizzata alla Questura di Siena, ufficio del Ministero dell’interno, il quale, sebbene ex datore di lavoro, non è in alcun modo debitore delle somme dovute a titolo di trattamento di fine servizio.
20. L’appello n. 3663 del 2025 è solo parzialmente fondato e deve essere accolto in parte e respinto per il resto, alla stregua delle seguenti considerazioni.
21. Con il primo motivo l’INPS ha lamentato la « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 bis, c. 2, del d.l. 387 del 1987 nella parte in cui è stato ritenuto sussistente il requisito anagrafico pari ad anni 55 compiuti al momento della cessazione dal servizio (GI NI) ».
22. Tale censura è fondata.
Al riguardo si osserva che, come da documentazione versata agli atti del primo grado, GI NI è un ex dipendente dell’Arma dei carabinieri nato il [...] e cessato dal servizio in data 31 dicembre 2020. Egli, pertanto, è stato posto in congedo a 54 anni, 8 mesi e 7 giorni, di età, sicché non ha il requisito anagrafico richiesto per il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987, né sono possibili differenti interpretazioni del chiaro temore letterale del comma 2 del predetto articolo (cfr. quanto illustrato al paragrafo 17).
23. Mediante la seconda censura l’INPS, « In via preliminare di merito », ha censurato « il capo della sentenza che ha rigettato l’eccezione di prescrizione formulata in riferimento alle domande proposte dagli appellati DR ND, CE CR, TR NI e AN HI, per violazione dell’art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973 ».
24. Siffatto motivo è infondato.
24.1. Tra le due tesi circa la decorrenza del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale per far valere il diritto (se decorrente dal giorno della cessazione del servizio o dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento), il Collegio aderisce a quella ormai consolidata secondo cui tale data coincide con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come già affermato da questa sezione con numerose pronunce (cfr. ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807, 6 dicembre 2023, n. 10559, 18 aprile 2023, n. 3914, 20 marzo 2023 n. 2827, nonché n. 2980/2023 e 2981/2023 cit.), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.
Alla luce delle suddette considerazioni, va respinta la richiesta, dell’appellante, di deferimento all’adunanza plenaria della questione del dies a quo della decorrenza della prescrizione, in quanto la sua fissazione alla data dell’ultimo ordinativo di pagamento costituisce principio consolidato, in relazione al quale non si ravvisano contrasti tali da giustificare la prospetta remissione.
24.2. Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione versata in primo grado, emerge che per DR ND, CE CR, TR NI e AN HI gli ultimi ratei della buonuscita sono stati emessi tra il 2016 e il 2018 e tutti loro hanno validamente e tempestivamente interrotto (entro il quinquennio) la prescrizione con diffide del 2021 e poi con la notificazione del ricorso nel 2022.
25. In conclusione: l’appello n. 3601 del 2025 deve essere accolto in parte, pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza, deve essere accolta la domanda proposta in primo grado da OR NE, con le conseguenze precisate al paragrafo 15; per il resto il predetto appello deve essere respinto; deve essere accolto parzialmente l’appello n. 3663 del 2025 e, pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, devono essere respinte le domande proposte in primo grado da DR ND, CE CR, TR NI e AN HI; per il resto (in relazione alla sola posizione di GI NI) il predetto appello deve essere respinto.
26. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sugli appelli numeri 3601 del 2025 e 3663 del 2025, come in epigrafe proposti:
- li riunisce;
- accoglie in parte l’appello n. 3601 del 2025 e, per l’effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, accoglie la domanda proposta in primo grado da OR NE, con le conseguenze precisate al paragrafo 15 della parte motiva;
- respinge per il resto l’appello n. 3601 del 2025;
- accoglie in parte l’appello n. 3663 del 2025 e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, respinge le domande proposte in primo grado da DR ND, CE CR, TR NI e AN HI;
- respinge per il resto l’appello n. 3663 del 2025 in relazione alla sola posizione di GI NI.
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
IG SS TI, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
CE RI, Consigliere, Estensore
CE Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| CE RI | IG SS TI |
IL SEGRETARIO