CASS
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OS ET, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 22-01-2024 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione;
udito l'avvocato Filippo Maria Barbera, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1027 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il aprile 2023, il Tribunale di Messina, riconosciute le attenuanti generiche, condannava ET OS alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, reato a lui contestato per avere indicato, quale titolare dell'omonima ditta individuale, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014, elementi passivi fittizi per un ammontare di 39.600 euro di imponibile e di 8.712 euro di iva, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società Tecno s.r.I.; fatto commesso in Barcellona Pozzo di Gotto il 31 dicembre 2015. Con sentenza del 22 gennaio 2024, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva all'imputato la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la decisone del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello peloritana, OS, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta, sotto il profilo del travisamento della prova e del difetto di motivazione in ordine alle censure difensive, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al reato a lui ascritto, osservando che le affermazioni della Corte territoriale si fondano su dati probatori inesistenti, essendo meramente congetturale l'affermazione secondo cui gli altri soci della Tecno s.r.l. non avevano le competenze tecniche necessarie, posto che alcun accertamento in tal senso è stato svolto, mentre sono state ignorate le deposizioni dei testi tecnici che hanno precisato di essersi rapportati con la Tecno in persona della sua responsabile legale SA EF e non con l'imputato, che dunque non è affatto provato che fosse il dominus di tale società, a ciò aggiungendosi che OS era obbligato a firmare e timbrare personalmente gli elaborati progettuali, che non potevano essere firmati dai loro autori/progettisti, veri e propri ghostwriters. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, rilevandosi che la prescrizione massima applicabile è quella di 7 anni e 6 mesi, posto che la più lieve fattispecie di cui l'imputato è stato ritenuto colpevole, ossia quella di cui al comma 2 bis dell'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, è stata introdotta solo con la legge n. 157 del 2019, legge posteriore a quella che, otto anni prima, ha modificato in peius il termine prescrizionale previsto per l'unica fattispecie originariamente sussistente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 2 'sF-rs 1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. E invero le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata disamina delle risultanze probatorie acquisite, valorizzando gli esiti della verifica fiscale svolta nel 2019 dai funzionari dell'Agenzia dell'Entrate, i quali, nel compiere accertamenti nei confronti dell'impresa individuale di ET OS rispetto all'anno di imposta 2014, hanno soffermato la propria attenzione sulle spese indicate nellk dichiarazione fiscale Unico 2015, riferite a 4 fatture emesse tra il 15 e il 18 dicembre 2014 dalla società Tecno s.r.I., per un imponibile di 39.600 euro. Tali fatture sono state ritenute false, non solo perché tutte emesse in prossimità di fine anno, sebbene riguardassero relazioni redatte in mesi diversi e anche di gran lunga risalenti rispetto alla fatturazione dei costi, ma anche perché il contribuente non aveva prodotto alcuna documentazione in ordine all'effettivo pagamento delle fatture, non essendo provato che i relativi assegni, quand'anche emessi, siano stati portati all'incasso con conseguente addebito sul conto corrente. A ciò è stato aggiunto, da un lato, che le relazioni prodotte dall'imputato erano state firmate non dalla Tecno, ma dallo stesso OS, dall'altro, che le fatture erano tutte estremamente generiche, non essendo in grado di fornire i dati necessari da cui desumere natura, qualità e quantità dei beni ehservizi oggetto delle singole prestazioni, secondo quanto disposto dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972. La falsità delle fatture n. 4, 5, 6 e 7 del 2014 emesse dalla Tecno s.r.l. è stata dunque ricollegata all'oggettiva inesistenza delle operazioni ad esse sottese, che peraltro risultavano oltremodo distoniche rispetto'alla professionalità dei soci della Tecno s.r.I., società impegnata in servizi di progettazione e ingegneria integrata;
quest'ultima era infatti ricónducibile per il 50% delle quote proprio all'imputato e, per le restanti quote, al di lui padre, agricoltore, alla madre, occupata in attività di affittacamere e alla moglie, laureata in medicina;
del resto, come sottolineato dal primo giudice (pag. 13), non si spiega per quale ragione OS avrebbe dovuto rivolgersi alla società Tecno s.r.I., consapevole dell'assenza di figure professionali al suo interno a parte se stesso, per l'esecuzione di prestazioni che il medesimo non era in grado di sostenere da solo per onorare gli impegni asseritamente assunti con la Vodafone s.p.a., con cui aveva stipulato un accordo (peraltro risalente al 2011, privo di sottoscrizione e anzi recante alla pagina finale di ciascun allegato le generalità di altro ingegnere diverso dall'imputato), piuttosto che subappaltare egli stesso, in quanto a sua volta titolare di partita iva, le predette prestazioni professionali ai vari tecnici portati in giudizio dalla difesa, che invero non risulta abbiano ricevuto i loro compensi con modalità tracciabili, avendo anzi alcuni di loro persino escluso di aver emesso fattura per quanto di competenza. 3 Nel condividere l'impostazione del primo giudice, la Corte di appello ha ribadito (pag. 4 della sentenza impugnata) che la società Tecno s.r.I., in ragione delle sue comprovate carenze strutturali, si è rivelata essere un mero strumento operativo nelle mani di OS, senza alcuna alterità di centri reali di imputazione economica, essendo dunque l'emissione delle fatture da parte della Tecno s.r.l. funzionale allo scopo di abbattere l'imponibile tramite l'apparenza di costi in realtà non sostenuti. 1.1. In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, il giudizio sulla sussistenza e sull'ascrivibilità all'imputato del reato a lui contestato non presta il fianco alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente una differente lettura delle acquisizioni probatorie, operazione questa che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, come quello in esame, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità. 2. Il secondo motivo sulla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è parimenti destituito di fondamento. Ed invero, in forza della previsione di cui all'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, in vigore dal 14 settembre 2011, il contestato delitto di cui all'art. 2 del medesimo decreto, commesso il 31 dicembre 2015, si prescrive in 10 anni, per cui la prescrizione massima matura il 31 dicembre 2025. Né rileva la successiva introduzione da parte dell'art. 39 del decreto legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 159 del 2019, della previsione di cui al comma 2 bis dell'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, secondo cui, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a centomila euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Quella in esame, infatti, come già precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 5720 del 07/01/2016, Rv. 265948) in relazione all'analoga previsione di cui all'originario art. 2, comma terzo, del d. Igs. n. 74 del 2000, applicabile ai fatti anteriori al 14 settembre 2011, costituisce non una fattispecie autonoma, ma una circostanza attenuante, come tale inidonea a incidere sul computo della prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., per cui la prescrizione non può che essere calcolata avuto riguardo alla pena edittale (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione) di cui al comma 1 dell'art. 2 vigente all'epoca del fatto, pena peraltro coincidente con quella introdotta dal legislatore del 2019 per l'ipotesi attenuata. 4 • 3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di OS deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/09/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione;
udito l'avvocato Filippo Maria Barbera, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1027 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il aprile 2023, il Tribunale di Messina, riconosciute le attenuanti generiche, condannava ET OS alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, reato a lui contestato per avere indicato, quale titolare dell'omonima ditta individuale, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014, elementi passivi fittizi per un ammontare di 39.600 euro di imponibile e di 8.712 euro di iva, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società Tecno s.r.I.; fatto commesso in Barcellona Pozzo di Gotto il 31 dicembre 2015. Con sentenza del 22 gennaio 2024, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva all'imputato la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la decisone del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello peloritana, OS, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta, sotto il profilo del travisamento della prova e del difetto di motivazione in ordine alle censure difensive, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al reato a lui ascritto, osservando che le affermazioni della Corte territoriale si fondano su dati probatori inesistenti, essendo meramente congetturale l'affermazione secondo cui gli altri soci della Tecno s.r.l. non avevano le competenze tecniche necessarie, posto che alcun accertamento in tal senso è stato svolto, mentre sono state ignorate le deposizioni dei testi tecnici che hanno precisato di essersi rapportati con la Tecno in persona della sua responsabile legale SA EF e non con l'imputato, che dunque non è affatto provato che fosse il dominus di tale società, a ciò aggiungendosi che OS era obbligato a firmare e timbrare personalmente gli elaborati progettuali, che non potevano essere firmati dai loro autori/progettisti, veri e propri ghostwriters. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, rilevandosi che la prescrizione massima applicabile è quella di 7 anni e 6 mesi, posto che la più lieve fattispecie di cui l'imputato è stato ritenuto colpevole, ossia quella di cui al comma 2 bis dell'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, è stata introdotta solo con la legge n. 157 del 2019, legge posteriore a quella che, otto anni prima, ha modificato in peius il termine prescrizionale previsto per l'unica fattispecie originariamente sussistente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 2 'sF-rs 1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. E invero le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata disamina delle risultanze probatorie acquisite, valorizzando gli esiti della verifica fiscale svolta nel 2019 dai funzionari dell'Agenzia dell'Entrate, i quali, nel compiere accertamenti nei confronti dell'impresa individuale di ET OS rispetto all'anno di imposta 2014, hanno soffermato la propria attenzione sulle spese indicate nellk dichiarazione fiscale Unico 2015, riferite a 4 fatture emesse tra il 15 e il 18 dicembre 2014 dalla società Tecno s.r.I., per un imponibile di 39.600 euro. Tali fatture sono state ritenute false, non solo perché tutte emesse in prossimità di fine anno, sebbene riguardassero relazioni redatte in mesi diversi e anche di gran lunga risalenti rispetto alla fatturazione dei costi, ma anche perché il contribuente non aveva prodotto alcuna documentazione in ordine all'effettivo pagamento delle fatture, non essendo provato che i relativi assegni, quand'anche emessi, siano stati portati all'incasso con conseguente addebito sul conto corrente. A ciò è stato aggiunto, da un lato, che le relazioni prodotte dall'imputato erano state firmate non dalla Tecno, ma dallo stesso OS, dall'altro, che le fatture erano tutte estremamente generiche, non essendo in grado di fornire i dati necessari da cui desumere natura, qualità e quantità dei beni ehservizi oggetto delle singole prestazioni, secondo quanto disposto dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972. La falsità delle fatture n. 4, 5, 6 e 7 del 2014 emesse dalla Tecno s.r.l. è stata dunque ricollegata all'oggettiva inesistenza delle operazioni ad esse sottese, che peraltro risultavano oltremodo distoniche rispetto'alla professionalità dei soci della Tecno s.r.I., società impegnata in servizi di progettazione e ingegneria integrata;
quest'ultima era infatti ricónducibile per il 50% delle quote proprio all'imputato e, per le restanti quote, al di lui padre, agricoltore, alla madre, occupata in attività di affittacamere e alla moglie, laureata in medicina;
del resto, come sottolineato dal primo giudice (pag. 13), non si spiega per quale ragione OS avrebbe dovuto rivolgersi alla società Tecno s.r.I., consapevole dell'assenza di figure professionali al suo interno a parte se stesso, per l'esecuzione di prestazioni che il medesimo non era in grado di sostenere da solo per onorare gli impegni asseritamente assunti con la Vodafone s.p.a., con cui aveva stipulato un accordo (peraltro risalente al 2011, privo di sottoscrizione e anzi recante alla pagina finale di ciascun allegato le generalità di altro ingegnere diverso dall'imputato), piuttosto che subappaltare egli stesso, in quanto a sua volta titolare di partita iva, le predette prestazioni professionali ai vari tecnici portati in giudizio dalla difesa, che invero non risulta abbiano ricevuto i loro compensi con modalità tracciabili, avendo anzi alcuni di loro persino escluso di aver emesso fattura per quanto di competenza. 3 Nel condividere l'impostazione del primo giudice, la Corte di appello ha ribadito (pag. 4 della sentenza impugnata) che la società Tecno s.r.I., in ragione delle sue comprovate carenze strutturali, si è rivelata essere un mero strumento operativo nelle mani di OS, senza alcuna alterità di centri reali di imputazione economica, essendo dunque l'emissione delle fatture da parte della Tecno s.r.l. funzionale allo scopo di abbattere l'imponibile tramite l'apparenza di costi in realtà non sostenuti. 1.1. In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, il giudizio sulla sussistenza e sull'ascrivibilità all'imputato del reato a lui contestato non presta il fianco alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente una differente lettura delle acquisizioni probatorie, operazione questa che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, come quello in esame, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità. 2. Il secondo motivo sulla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è parimenti destituito di fondamento. Ed invero, in forza della previsione di cui all'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, in vigore dal 14 settembre 2011, il contestato delitto di cui all'art. 2 del medesimo decreto, commesso il 31 dicembre 2015, si prescrive in 10 anni, per cui la prescrizione massima matura il 31 dicembre 2025. Né rileva la successiva introduzione da parte dell'art. 39 del decreto legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 159 del 2019, della previsione di cui al comma 2 bis dell'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, secondo cui, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a centomila euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Quella in esame, infatti, come già precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 5720 del 07/01/2016, Rv. 265948) in relazione all'analoga previsione di cui all'originario art. 2, comma terzo, del d. Igs. n. 74 del 2000, applicabile ai fatti anteriori al 14 settembre 2011, costituisce non una fattispecie autonoma, ma una circostanza attenuante, come tale inidonea a incidere sul computo della prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., per cui la prescrizione non può che essere calcolata avuto riguardo alla pena edittale (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione) di cui al comma 1 dell'art. 2 vigente all'epoca del fatto, pena peraltro coincidente con quella introdotta dal legislatore del 2019 per l'ipotesi attenuata. 4 • 3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di OS deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/09/2024