Art. 32.
Se l'incolpato e' membro di un Consiglio dell'Ordine presso un tribunale, e' soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio costituito presso la Corte di appello dalla quale il tribunale dipende.
Qualora il Consiglio di cui l'incolpato fa parte, si trovi nella sede di una Corte d'appello, egli sara' sottoposto al giudizio del Consiglio stabilito presso la Corte d'appello piu' vicina.
Se l'incolpato e' membro di un Consiglio dell'Ordine presso un tribunale, e' soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio costituito presso la Corte di appello dalla quale il tribunale dipende.
Qualora il Consiglio di cui l'incolpato fa parte, si trovi nella sede di una Corte d'appello, egli sara' sottoposto al giudizio del Consiglio stabilito presso la Corte d'appello piu' vicina.