Art. 1.
Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilita' sociale e disagio giovanile
1. Fermo restando quanto previsto dal piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano, approvato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2024,)) al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilita' sociale, al Commissario straordinario nominato ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 ((,)) e' demandato il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale ((e ambientale)) , funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilita' sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti ((negli ambiti)) artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, ((nel contrasto della poverta')) educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario e' predisposto dal Commissario straordinario ((entro novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed e' approvato con delibera del Consiglio dei ministri. Per la realizzazione del piano e' autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all' articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ((,)) e imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), (( numero 1) )) , della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata ai sensi del citato articolo 1, comma 178, lettera b), (( numero 1) )) , nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport ((e i giovani)) . Con la delibera di approvazione del piano sono assegnate le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalita' attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse. L'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport ((e i giovani)) e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione di cui all' articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 da' evidenza delle risorse di cui al citato terzo periodo ((destinate)) alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano. Per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano possono essere, altresi', utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni ((e da altri)) enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, il Commissario straordinario puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell' articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. ovvero della Societa' Sport e Salute Spa, che svolgono altresi' le funzioni di centrali di committenza ai sensi dell' articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1 ((, comunque)) nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 e si avvale della struttura di supporto di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 ((,)) posta alle sue dirette dipendenze, il cui contingente massimo di personale e' incrementato di ulteriori ventisette unita', di cui una di personale dirigenziale di livello generale ((, quattro)) di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e ventidue unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura ((di supporto e')) riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri ((,)) e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 . Il trattamento economico del personale collocato ((fuori ruolo o in posizione di comando)) o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita' previste dall' articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. ((Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante modifica del provvedimento istitutivo della struttura di supporto,)) sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al primo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonche', mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e dagli articoli 14, comma 3, e 14. 1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 .
4. Per l'attuazione del piano straordinario approvato ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario nomina sei subcommissari di cui si avvale e ai quali delega le attivita' e le funzioni proprie. I subcommissari sono scelti dal Commissario straordinario tra soggetti in possesso di specifica professionalita' ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere. La remunerazione dei subcommissari e' stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, prevista al quinto periodo del presente comma. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, in aggiunta a quelli previsti dall' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 , da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, il compenso del Commissario straordinario e dei subcommissari e' determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma 6 fino al raggiungimento del limite previsto dall' articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e, comunque, in misura non superiore a quella indicata all' articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 .
5. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti ((nel piano straordinario)) di cui al comma 1 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, ((pari a)) complessivi euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
7. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 , ((le parole: "resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno," sono sostituite dalle seguenti: "resta in carica fino)) al 31 dicembre 2027».
8. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di competenza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, anche relativamente ai compiti di monitoraggio e supporto ((dell'attuazione)) degli interventi del PNRR, all' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In ragione della specificita' ed unitarieta' della carriera ed al fine di garantire la continuita' dei servizi, negli uffici individuati ai sensi del presente comma, i funzionari della carriera prefettizia assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e, qualora il posto di funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un ((eguale)) periodo, anche piu' volte, entro il successivo biennio.».
Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilita' sociale e disagio giovanile
1. Fermo restando quanto previsto dal piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano, approvato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2024,)) al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilita' sociale, al Commissario straordinario nominato ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 ((,)) e' demandato il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale ((e ambientale)) , funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilita' sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti ((negli ambiti)) artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, ((nel contrasto della poverta')) educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario e' predisposto dal Commissario straordinario ((entro novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed e' approvato con delibera del Consiglio dei ministri. Per la realizzazione del piano e' autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all' articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ((,)) e imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), (( numero 1) )) , della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata ai sensi del citato articolo 1, comma 178, lettera b), (( numero 1) )) , nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport ((e i giovani)) . Con la delibera di approvazione del piano sono assegnate le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalita' attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse. L'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport ((e i giovani)) e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione di cui all' articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 da' evidenza delle risorse di cui al citato terzo periodo ((destinate)) alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano. Per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano possono essere, altresi', utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni ((e da altri)) enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, il Commissario straordinario puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell' articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. ovvero della Societa' Sport e Salute Spa, che svolgono altresi' le funzioni di centrali di committenza ai sensi dell' articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1 ((, comunque)) nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 e si avvale della struttura di supporto di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 ((,)) posta alle sue dirette dipendenze, il cui contingente massimo di personale e' incrementato di ulteriori ventisette unita', di cui una di personale dirigenziale di livello generale ((, quattro)) di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e ventidue unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura ((di supporto e')) riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri ((,)) e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 . Il trattamento economico del personale collocato ((fuori ruolo o in posizione di comando)) o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita' previste dall' articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. ((Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante modifica del provvedimento istitutivo della struttura di supporto,)) sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al primo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonche', mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e dagli articoli 14, comma 3, e 14. 1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 .
4. Per l'attuazione del piano straordinario approvato ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario nomina sei subcommissari di cui si avvale e ai quali delega le attivita' e le funzioni proprie. I subcommissari sono scelti dal Commissario straordinario tra soggetti in possesso di specifica professionalita' ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere. La remunerazione dei subcommissari e' stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, prevista al quinto periodo del presente comma. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, in aggiunta a quelli previsti dall' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 , da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, il compenso del Commissario straordinario e dei subcommissari e' determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma 6 fino al raggiungimento del limite previsto dall' articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , e, comunque, in misura non superiore a quella indicata all' articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 .
5. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti ((nel piano straordinario)) di cui al comma 1 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, ((pari a)) complessivi euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
7. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 , ((le parole: "resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno," sono sostituite dalle seguenti: "resta in carica fino)) al 31 dicembre 2027».
8. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di competenza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, anche relativamente ai compiti di monitoraggio e supporto ((dell'attuazione)) degli interventi del PNRR, all' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In ragione della specificita' ed unitarieta' della carriera ed al fine di garantire la continuita' dei servizi, negli uffici individuati ai sensi del presente comma, i funzionari della carriera prefettizia assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e, qualora il posto di funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un ((eguale)) periodo, anche piu' volte, entro il successivo biennio.».