Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 04/03/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 25 /2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
LE EN Presidente Rel.
Elena Papa Consigliere Marco Scognamiglio Primo Referendario ha emesso la seguente:
Sentenza nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 62469 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di AL ROMEI, c.f. [...], nato a [...] il [...] e residente in [...];
VISTA la sentenza della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello n. 164 del 22 ottobre 2025, depositata il 10 novembre 2025 VISTO l’atto di riassunzione in giudizio ai sensi dell’art. 199, comma 3, c.g.c. e art. 20 disp. att. c.g.c. del 18 novembre 2025 Per risarcimento del danno all’immagine in favore del Comune di Cascina Vista la legge n.1 del 2026 ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti del giudizio;
UDITO nella pubblica udienza del 12 febbraio 2026, celebrata con l’assistenza del segretario Dott. Giacomo Vannacci, il relatore, Pres. LE EN, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Massimo Lupi, nessuno presente per il convenuto; tanto esposto in
FATTO
1. Parti, oggetto del giudizio e genesi della pretesa 1.1. Con atto di citazione del 20 ottobre 2021, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana ha convenuto in giudizio AL OM, funzionario del Comune di Cascina (assegnato all’unità operativa “Nidi, progettazione educativa e diritto allo studio”), chiedendone la condanna al risarcimento, in favore dell’ente, della complessiva somma di euro 328.503,73, quale sommatoria di: a) danno da disservizio quantificato in euro 28.503,73; b) danno all’immagine quantificato in euro 300.000,00.
1.2. La vicenda è stata portata a conoscenza della Procura erariale anche tramite segnalazione del Comune e in relazione a iniziative dell’autorità giudiziaria penale (ivi compresa una misura cautelare personale). La condotta contestata è ricondotta all’abuso, da parte del convenuto, della propria posizione di unico funzionario addetto al settore di riferimento, con appropriazione/sviamento di risorse pubbliche destinate a servizi educativi per la prima infanzia, asili nido in convenzione e progetti sociali in favore di minori disabili o in condizioni di disagio.
2. Condotte materiale attribuite al convenuto e profilo economico 2.1. Secondo la ricostruzione richiamata negli atti, il convenuto avrebbe indicato ai soggetti titolari di convenzioni comunali l’effettuazione di bonifici su conti intestati a un’associazione e a una società/cooperativa, con successivo incameramento in contanti delle somme, grazie alla cooperazione di responsabili degli enti coinvolti.
2.2. L’importo complessivo delle appropriazioni è indicato (negli atti processuali contabili) come distribuito per annualità: € 87.587,00 (2012); € 41.070,00 (2013); € 83.930,00 (2014); € 92.480,00 (2015); € 73.910,00 (2016); € 21.445,00 (2017), per un totale di € 400.422,00.
3. Esiti del procedimento penale richiamati nel giudizio contabile 3.1. La vicenda risulta oggetto di procedimento penale definito con sentenze richiamate come irrevocabili: in particolare, una pronuncia di primo grado del G.i.p. del Tribunale di Pisa (indicata come n. 438/2018, del 24 dicembre 2018), una sentenza della Corte d’Appello di Firenze (indicata come n. 6293, con data 10 gennaio 2020; in altro atto richiamata come n. 6293/2019), e la sentenza della Corte di Cassazione (n. 16783/2021, 19 gennaio 2021) di rigetto del ricorso.
3.2. In estrema sintesi, secondo quanto esposto negli atti: a) in primo grado, OM è ritenuto responsabile di più episodi, tra cui peculato (capi B, C, D, E) e truffa aggravata (capo A); b)in secondo grado, viene operata una derubricazione di un capo originariamente qualificato come peculato (capo B) in truffa aggravata, con conferma dei restanti capi di peculato (C, D, E); c) la Cassazione conferma l’impianto della decisione di appello.
4. Pregresse statuizioni contabili sul danno patrimoniale (richiamo contestuale)
4.1. Gli atti danno conto che una parte del pregiudizio (poste patrimoniali) è stata già scrutinata in altro giudizio: la Sezione giurisdizionale Toscana, con sentenza n. 350/2019 (indicata come confermata in appello con sentenza n. 296/2021), ha condannato OM al pagamento di € 372.863,25 (responsabilità principale dolosa) e la dirigente BR AR a € 150.000,00 (responsabilità sussidiaria colposa per culpa in vigilando), in favore del Comune di Cascina.
5. Le domande azionate nel giudizio n. 62469 e la contumacia del convenuto 5.1. Nel giudizio n. 62469, la Procura ha azionato due voci: a) danno da disservizio, collegato alle risorse impiegate per rendicontazioni e attività necessarie a evitare la perdita di finanziamenti (anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,2017/2018), quantificato in € 28.503,73; b) danno all’immagine dell’amministrazione di appartenenza, quantificato in €300.000,00, richiamando la risonanza mediatica (“clamor fori”) e criteri equitativi.
5.2. Il convenuto non si è costituito nel giudizio di primo grado; il Collegio ne ha dichiarato la contumacia.
6. La sentenza di primo grado n. 193/2022 (Sezione Toscana)
6.1. Con sentenza n. 193/2022, deliberata all’udienza del 4 maggio 2022 e depositata il 20 luglio 2022, la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana ha dato atto che la sussistenza materiale dei comportamenti ascritti risultava “pacifica”, anche in ragione di emergenze del procedimento penale e dell’efficacia ex art. 651 c.p.p. attribuita alle risultanze penali irrevocabili richiamate in atti.
6.2. La Sezione ha accolto la domanda limitatamente al danno da disservizio, condannando OM al pagamento di € 28.503,73 (già comprensivi di rivalutazione monetaria), oltre interessi legali dalla pubblicazione sino al soddisfo, e spese quantificate in dispositivo.
6.3. Quanto al danno all’immagine, la Sezione ha dichiarato la relativa azione inammissibile/improcedibile in rito, ritenendo insussistente la condizione normativa richiesta e valorizzando l’assunto secondo cui, nel caso concreto, dagli atti emergerebbe una condanna per reato non ricompreso tra quelli contro la pubblica amministrazione, bensì tra i reati contro il patrimonio (sia pure a danno dello Stato).
7. L’appello della Procura e la sentenza n. 164/2025 della Sezione Terza Centrale 7.1. Avverso la sentenza n. 193/2022, la Procura regionale ha proposto appello, notificato il 15 settembre 2022, limitatamente al capo relativo al rigetto/inammissibilità della domanda di danno all’immagine.
7.2. La Procura ha dedotto, tra l’altro, errore e travisamento di fatto e omessa valutazione di elementi decisivi, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto mancante la condizione di procedibilità, nonostante il giudicato penale includesse anche condanne per peculato (capi C, D, E), reato contro la pubblica amministrazione, e che la derubricazione in truffa riguardava soltanto un capo (B).
7.3. Con sentenza n. 164/2025, pronunciata all’udienza del 22 ottobre 2025 e depositata il 10 novembre 2025, la Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello ha dichiarato la contumacia dell’appellato e ha accolto l’appello, ritenendo fondato (e assorbente) il motivo relativo all’errore in ordine alla condizione di procedibilità.
7.4. In particolare, la Sezione d’Appello ha affermato che, dalla lettura coordinata delle sentenze penali richiamate, emergeva in modo inequivoco una condanna irrevocabile per più episodi di peculato commessi nell’esercizio di funzioni pubbliche, integranti reati contro la pubblica amministrazione, con conseguente sussistenza della condizione di procedibilità prevista dall’art. 17, comma 30-ter, D.L. 78/2009.
7.5. Ritenuto che il giudice di primo grado aveva definito la domanda di danno all’immagine in rito (senza esame del merito e senza istruttoria sul pregiudizio, nesso causale e quantificazione), la Sezione d’Appello ha disposto il rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c., per la prosecuzione del giudizio sul merito e per la pronuncia sulle spese anche del grado di appello.
8. La riassunzione del giudizio n. 62469 dopo il rinvio 8.1. In esecuzione del rinvio disposto dalla sentenza n. 164/2025, la Procura regionale ha depositato atto di riassunzione (datato 18 novembre 2025) ai sensi dell’art. 199, comma 3, c.g.c. e dell’art. 20 disp. att. c.g.c., dichiarando di riassumere il giudizio n. 62469 nei confronti di OM limitamente alla domanda di danno all’immagine.
· 8.2. Con tale atto, la Procura: formula rinvio integrale all’atto di citazione e ai documenti già prodotti;
· insiste per la condanna di OM al pagamento di € 300.000,00 a titolo di danno all’immagine, oltre interessi e spese (anche del grado d’appello);
· chiede la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio nel merito;
9) Stato del procedimento ricavabile dagli atti Dalla sequenza documentale esaminata risulta che: (i) in primo grado la domanda di danno da disservizio è stata accolta, mentre quella di danno all’immagine è stata definita in rito; (ii) in appello tale statuizione in rito è stata riformata, con rinvio; (iii) la Procura ha riassunto il giudizio per ottenere la decisione nel merito sulla domanda di danno all’immagine.
All’esito della pubblica discussione del 12 febbraio 2026 il giudizio è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
1. Oggetto del giudizio in sede di rinvio.
Il presente giudizio, riassunto dalla Procura regionale ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c., ha ad oggetto esclusivamente la domanda di risarcimento del danno all’immagine, in conformità al principio di devoluzione derivante dalla sentenza della Sezione centrale d’appello.
Il rinvio disposto dal giudice d’appello si configura quale regressione del processo al primo giudice per l’esame del capo erroneamente dichiarato inammissibile, con effetti analoghi alla rimessione prevista dagli artt. 353 e 354 c.p.c., in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali.
In materia, la Corte di cassazione, Sez. Unite, 9 settembre 2010, n. 19246 ha affermato: «Qualora l’errore processuale abbia inciso sul diritto di difesa o abbia determinato una pronuncia in rito in luogo di quella di merito, il giudice d’appello deve rimettere la causa al primo giudice; la riassunzione nel termine di legge costituisce condizione di procedibilità del giudizio, pena l’estinzione». Il principio è coerente con quanto stabilito dalle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 15 giugno 2015, n. 12310): «L’errore sul rito non determina nullità insanabile del processo; deve essere disposta la conversione o la regressione solo quando l’erronea applicazione delle forme abbia inciso concretamente sul contraddittorio o sull’esercizio del diritto di difesa».
Nel caso in esame, la riassunzione è tempestiva e rituale; pertanto il giudizio deve proseguire nel merito. La sentenza d’appello n. 164/2025 ha accertato che il convenuto è stato condannato con decisione irrevocabile per più episodi di peculato commessi nell’esercizio di pubbliche funzioni, integranti delitti contro la pubblica amministrazione, e ha quindi riconosciuto la sussistenza della condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, D.L. 78/2009.
Tale statuizione, essendo stata resa dal giudice di appello in funzione rescindente e costituendo il presupposto del rinvio, vincola questa Sezione e delimita l’oggetto del presente giudizio alla sola decisione di merito.
Ne discende che, in questa sede, la Sezione è chiamata a pronunciarsi su:
· sussistenza del pregiudizio all’immagine della P.A. danneggiata;
· nesso di causalità tra condotta e pregiudizio;
· criteri e misura di liquidazione;
· spese (anche del grado d’appello, come da rinvio 2) Condotta illecita, elemento soggettivo e valore probatorio del giudicato penale Dagli atti richiamati in riassunzione emerge che la condotta contestata al convenuto è stata accertata in sede penale con condanna irrevocabile; la Procura fonda la domanda sul presupposto dell’accertamento penale e richiama l’efficacia del giudicato nel processo contabile ai sensi dell’art. 651 c.p.p. (quanto all’accertamento del fatto-reato e della riferibilità soggettiva).
Sotto il profilo oggettivo, la vicenda riguarda l’illecita appropriazione/sviamento di risorse destinate a finalità pubbliche (educazione infantile, nidi e progetti sociali) posta in essere abusando della qualifica e della posizione funzionale nell’ente. Sotto il profilo soggettivo, la Procura ha dedotto (e la trama fattuale lo corrobora) il dolo, quale consapevole e volontaria deviazione di denaro pubblico in danno dell’amministrazione di appartenenza.
3) Condizione di procedibilità dell’azione per danno all’immagine: giudicato interno sul punto. Presupposti del danno all’immagine La responsabilità penale irrevocabile per peculato produce effetti vincolanti ai sensi dell’art. 651 c.p.p., quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità e della riferibilità soggettiva.
Il reato di peculato rientra tra i delitti contro la P.A. idonei a fondare l’azione per danno all’immagine ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, D.L. 78/2009.
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito la natura del danno all’immagine. La Corte costituzionale, con sent. n. 355/2010 ha affermato: «Il danno all’immagine della pubblica amministrazione non costituisce automatica conseguenza del fatto-reato, ma richiede prova del concreto pregiudizio arrecato al prestigio e alla reputazione dell’ente; esso ha natura risarcitoria e non sanzionatoria». Nello stesso senso, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, n. 10/2003/QM: «Il danno all’immagine della P.A. integra un danno patrimoniale da perdita di credibilità e prestigio istituzionale, suscettibile di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., purché sia dimostrato il nesso eziologico tra condotta illecita e lesione dell’interesse pubblico all’onorabilità». La Corte di cassazione, Sez. Unite, 23 gennaio 2015, n. 9100, ha ulteriormente precisato: «Il danno all’immagine non è in re ipsa nella commissione del reato; è necessaria allegazione e prova, anche per presunzioni, del concreto vulnus arrecato all’ente».
Nel caso di specie, la reiterazione pluriennale delle condotte, l’entità delle somme distratte e la destinazione delle risorse a servizi educativi e sociali hanno determinato una lesione grave e oggettivamente percepibile della credibilità dell’ente locale.
La risonanza pubblica della vicenda e la posizione funzionale rivestita dal convenuto hanno integrato presunzioni gravi, precise e concordanti circa l’effettivo pregiudizio reputazionale in coerenza con la gravità complessiva della vicenda.
4). Quantificazione equitativa La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è ammissibile purché sorretta da motivazione.
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, n. 8/2019/QM hanno precisato: «La quantificazione del danno all’immagine deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, evitando automatismi legati all’entità del danno patrimoniale o alla pena inflitta».
Nel caso concreto, l’importo di euro 300.000,00 appare proporzionato, come meglio si vedrà dappresso, alla gravità complessiva delle condotte e alla dimensione dell’ente, nonché coerente con precedenti giurisprudenziali relativi a fatti analoghi.
5) Nesso causale Il nesso causale tra condotta e danno all’immagine risulta integrato quando il discredito dell’ente sia conseguenza immediata e diretta della condotta del suo agente, resa possibile e qualificata dall’esercizio delle funzioni pubbliche.
Nel caso concreto, la stessa ricostruzione fattuale (abuso della posizione di funzionario addetto al settore, condotte plurime e protratte) e la risonanza mediatica allegata confermano che la lesione reputazionale si radica nella riferibilità della vicenda all’amministrazione di appartenenza.
6) Quantificazione del danno all’immagine e congruità della somma richiesta La Procura ha chiesto la liquidazione equitativa del danno all’immagine in euro 300.000,00, valorizzando parametri quali:
· dolosità della condotta;
· rilevanza penale dei fatti;
· reiterazione degli episodi;
· risonanza mediatica;
· entità del profitto illecito connesso alle condotte di peculato (indicata in circa euro 332.808,71 / 332.818,71).
Alla luce di tali indicatori, l’importo domandato appare proporzionato: in particolare, la Procura ha evidenziato che la somma di euro 300.000,00 risulta inferiore rispetto alla grandezza economica del profitto illecito e, comunque, coerente con la gravità complessiva della vicenda e con l’impatto reputazionale che, per logica istituzionale, ricade sull’ente.
7) Esercizio del potere riduttivo Il collegio ritiene non doversi applicare l’obbligo di riduzione definito ex lege dal nuovo comma 1 octies apportato dall’art.1 della legge 1 del 2026 all’art.1 della legge 20 del 1994 in quanto come espressamente afferma la disposizione ora citata, detto potere di riduzione non si applica ai casi di dolo ed illecito arricchimento; ed è evidente da quanto sin qui detto che la fattispecie che qui ne occupa è eminentemente dolosa.
8) Accessori e spese Quanto agli accessori, il Collegio ritiene dovuti gli interessi legali secondo i criteri ordinariamente adottati in materia di debiti di valore (rivalutazione monetaria sino alla decisione e interessi legali dalla pubblicazione/deposito della sentenza sino al soddisfo, nei limiti della domanda - il risarcimento del danno all’immagine costituisce debito di valore: le Sezioni Unite della Corte di cassazione, 17 febbraio 1995, n. 1712, hanno affermato:
«Nel debito di valore la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi mirano a reintegrare integralmente il patrimonio del creditore; gli interessi decorrono dalla data dell’evento dannoso o da quella della domanda, secondo la prova del danno da ritardo».
In ambito contabile, la Corte dei conti, Sez. giur. centr. app., n. 370/2018 ha stabilito: «Sul danno all’immagine, quale debito di valore, sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi compensativi calcolati sulla somma via via rivalutata, a decorrere dalla verificazione del fatto illecito».
Ne discende che la mera previsione degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, come nei debiti di valuta, non appare coerente con la natura del credito risarcitorio.
In applicazione dei principi sopra richiamati, devono pertanto riconoscersi:
· la rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito alla data della decisione;
· gli interessi compensativi sulla somma progressivamente rivalutata;
· gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Quanto alle spese, la sentenza d’appello ha espressamente chiarito che, in caso di rinvio, la pronuncia sulle spese del grado d’appello è demandata al giudice di rinvio.
Ne consegue che questa Sezione deve provvedere anche su tale capo, oltre che sulle spese della fase di rinvio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente decidendo Dichiara la contumacia del convenuto e accoglie la richiesta della Procura, condannandolo al pagamento di euro 300.000,00 ( trecentomila /00). Dispone che sulla somma liquidata siano dovuti rivalutazione monetaria dalla data dei fatti illeciti sino alla data della presente sentenza, nonché interessi compensativi sulla somma progressivamente rivalutata; dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali».
La condanna alle spese segue la soccombenza e viene liquidata in euro 640,71(seicentoquaranta/71).
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE
LE EN
f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 04/03/2026 Il Funzionario
NI ET
f.to digitalmente