CASS
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2024, n. 14678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14678 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO [ANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale PIETRO VIOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 14678 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 23/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di RU ha rigettato le istanze di semilibertà o di affidameni:o in prova al servizio sociale, previo accertamento della cd. collaborazione impossibile, che erano state presentate da EN ME, detenuto con fine pena fissato al 21/12/2025 presso la Casa di reclusione di Spoleto, in esecuzione della condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione, inflitta con la sentenza della Corte di appello di Bologna del 02/09/2017, passata in giudicato il 24/10/2018, per i reati di cui agli artt. 110-416-bis, 56-610-416-bis.1, 615-ter-416-bis.1. 2. Ricorre per cassazione EN ME, a mezzo dell'avv. Vincenzo Belli, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'ari:. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale vengono cumulativamente denunciati i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt. 47, 58 -ter, 4 -bis e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 ed ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale di sorveglianza di RU ha fondato la decisione solo sul richiamo alle sentenze di condanna e su fatti già accertati, piuttosto che sull'attualità della pericolosità sociale del condannato. Non vi è alcun riferimento a elementi di attualità, circa la sussistenza di collegamenti del soggetto con la consorteria ndranghetistica o circa la persistente pericolosità sociale dello stesso. Non è stato preso minimamente in considerazione l'ineccepibile percorso carcerario del condannato, il quale ha intrattenuto contatti - durante la carcerazione - esclusivamente con il legale e con i familiari;
neanche si è adeguatamente esaminato il comportamento serbato dal soggetto durante lo svolgimento del processo. L'ordinanza impugnata si traduce, quindi, in un ostacolo al percorso di reintegrazione sociale del detenuto. Incongrua è poi la motivazione adottata dal Tribunale, laddove quasi rimprovera al ME di non aver impugnato i precedenti provvedimenti di rigetto. Non si è valutato come il ricorrente sia stato condannato nella sola veste di ricorrente, per cui non può essere a conoscenza delle dinamiche intrinseche della cosca: tale fatto concretizza, all'evidenza, una collaborazione impossibile. Quanto al mancato adempimento - da parte del condannato - alle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria connesse alla condanna, non è stato considerato trattarsi della conseguenza sia di una lunga detenzione, sia delle precarie condizioni economiche. Pacifica, infine, è l'assenza di collegamenti del soggetto con qualsiasi sodalizio malavitoso. \5-cs." 2 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In base al nuovo regime giuridico, delineatosi grazie all'intervento del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, si è verificata la trasformazione - da assoluta in relativa - della presunzione di pericolosità, ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti. Nel caso di specie, a fronte della mancata collaborazione per il reato attinente alla criminalità organizzata e per gli altri reati per i quali è intervenuta la condanna in esecuzione, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato tanto l'assenza di elementi evocativi della interruzione del collegamento con l'associazione criminosa, quanto la mancanza di qualsiasi revisione critica della condotta criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova ricordare che l'art. 4-bis Ord. pen., nel testo antecedente all'intervento del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, prevedeva, al primo comma, una presunzione di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata, a carico del condannato per reati cd. ostativi di prima fascia che non collaborasse con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. Proprio in virtù di tale presunzione - di carattere assoluto, in quanto superabile se non dalla collaborazione stessa - la disposizione comportava che le richieste di concessione di misure alternative proposte da soggetto non collaborante dovessero essere dichiarate in limine inammissibili. Le uniche eccezioni erano rappresentate dai casi di collaborazione impossibile o irrilevante di cui al comma 1-bis della medesima disposizione. Con progressivi interventi della Consulta, è stata limitata la rigida portata di tale esclusione. Invero, la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, con perimetro applicativo limitato ai permessi premio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che - per i delitti ivi contemplati - potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere tanto l'attualità di collegamenl:i con la criminalità organizzata, quanto il pericolo del ripristino di tali collegamenti. A seguito di tale pronuncia, è restata intonsa l'ostal:ività della mancata collaborazione con la giustizia, con riferimento alla possibilità di concedere le misure alternative alla detenzione e la liberazione condizionale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che gli effetti della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale non si applicano analogicamente a benefici diversi dal 3 vtn permesso-premio, cui soltanto, a tenore della motivazione, è limitata la portata della decisione. (Sez. 1, n. 17100 del 01/04/2021, Gallico, R.v. 281416 - 01). Con riferimento alla liberazione condizionale, questa Sezione, con l'ordinanza n. 18518 del 2020, ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.
4-bis, comma 1, e 58-ter Ord. pen. e dell'art. 2 d. I. n. 152 del 1991, convertito con modifiche nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludevano che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, potesse essere ammesso alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione con la giustizia. La Corte costituzionale, con la "ordinanza-monito" n. 97 del 2021, ha ritenuto opportuno rinviare la trattazione del procedimento di un anno, onde consentire al Parlamento di raggiungere un diverso punto di equilibro tra gli opposti interessi in gioco, ritenuto - ma non dichiarato - incostituzionale quello sottoposto al suo esame, in ragione della ostatività conseguente alla mancanza di collaborazione con la giustizia e dalla quale consegue l'impossibilità di «sperare nella fine della pena». La Consulta evidenziava, tra le ragioni a sostegno della sospensione del giudizio, che «la normativa risultante da una pronuncia di accoglimento delle questioni, conchiusa nei termini proposti dal giudice a quo, [avrebbe dato] vita a un sistema penitenziario caratterizzato, a sua volta, da incoerenza», Invero, in caso di accoglimento delle questioni sottoposte al suo esame, i condannati non collaboranti, che potevano vedersi valutare nel merito l'istanza di permesso premio a seguito della sentenza n. 253 del 2019, avrebbero potuto accedere anche al procedimento di ammissione alla liberazione condizionale;
tuttavia, sarebbe rimasto loro inibito l'accesso alle altre misure alternative, ossia a quelle misure che «normalmente segnano, in progressione dopo i permessi premio, l'avvio verso il recupero della libertà». 2.1. Nelle more della celebrazione della nuova udienza, è intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, che ha tra l'altro previsto all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), l'integrale sostituzione del comma 1-bis dell'art.
4-bis Ord. pen. Con l'ordinanza n. 227 del 2022, la Consulta ha restituito gli atti alla Corte di cassazione, ritenendo che spettasse al giudice a quo verificare l'influenza della normativa sopravvenuta, sul tema della rilevanza delle questioni sollevate e, all'esito, procedere alla rivalutazione della loro non manifesta infondatezza. Invero, «si è in presenza di una modifica complessiva della disciplina interessata dalle questioni di legittimità costituzionale in esame e, per quel che qui particolarmente interessa, di una trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità del condannato all'ergastolo per reati ostativi non collaborante». 4 2.2. Il procedimento in esame non concerne l'istituto direttamente interessato dalla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale. Tuttavia, come già osservato nella recente sentenza di questa Corte n. 15196 del 1.2.2023, "le ragioni di ordine sistematico evidenziate dall'ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale persuadono della necessità di attualizzare nei procedimenti pendenti il vaglio sulla concedibilità delle misure alternative. In effetti, il non liquet della Consulta si giustifica per l'esigenza di non compromettere la razionalità di un sistema che, in caso di assenza di collaborazione o in mancanza dei presupposti della collaborazione impossibile o irrilevante, avrebbe visto la possibilità di esaminare nel merito l'istanza di permesso premio e la liberazione condizionale, e non anche tutto ciò che sta nel mezzo delle due tappe che - idealmente - segnano l'avvio e la conclusione del percorso rieducativo extrannoenia, ossia le misure alternative. In tal modo, anche per la normativa relativa alle misure alternative, la Corte costituzionale ha rimarcato un'evidente tensione con principi costituzionali per quanto attiene alla presunzione assoluta di appartenenza al sodalizio riconnessa alla mancanza di collaborazione, in ragione dell'ipotetica irragionevolezza e contrarietà al finalismo rieducativo di un sistema che non preclude, alla stregua di quest'ultimo presupposto, né l'avvio del percorso rieducativo né la sua conclusione, ma che non favorisce la progressione in itinere nel trattamento, interrompendolo bruscamente. Pertanto, la restituzione degli atti da parte della Consulta convince questa Corte dell'impossibilità di esaminare la legittimità del provvedimento impugnato sulla base della pregressa normativa, considerata altresì la richiesta del Giudice delle Leggi di riesaminare i presupposti della questione di legittimità costituzionale sollevata, nel relativo procedimento, alla luce dello ius superveniens". 2.3. La novella del 2022 richiede dunque che sia esercitato il potere valutativo di merito, in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal ricorrente, alla luce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale. Tale situazione, infatti, non costituisce 1:ìiù un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris e che si sostanziano nella necessità di valutare, in concreto, il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso. In questa attività, il Tribunale di sorveglianza dovrà avvalersi degli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma dell'art.
4-bis Ord. pen., introdotti con legge n. 199 del 2022. 5 \F&' 3. Tanto premesso, al fine del corretto inquadramento giuridico della questione, può passarsi all'esame dei singoli profili di censura oggetto di specifica deduzione. 3.1. Sostiene la difesa, in primo luogo, che la decisione assunta dal Tribunale di sorveglianza poggi sulla esclusiva considerazione della valenza significativa dei fatti passati e che, pertanto, non si sia proceduto a compiere un accertamento adeguato, circa il profilo della attualità della pericolosità. Contrariamente alla tesi difensiva, invece, il provvedimento trae alimento dall'aspetto della mancata collaborazione, ad opera di ME. Questi infatti, ripetutamente convocato dinanzi alla DDA, ha sempre rifiutato di collaborare con la giustizia e, quindi, di fornire informazioni. Informazioni delle quali, prosegue il Tribunale di sorveglianza, egli è sicuramente in possesso, come agevolmente desumibile dalla semplice considerazione della fiducia che in lui riponevano gli esponenti apicali della cosca, nonché dal ruolo svolto nell'iter criminis accertato. 3.2. Per contrastare tali affermazioni, che sono espressive di una stretta consequenzialità logica e dalle quali non emerge il minimo spunto di contraddittorietà, la difesa si limita alla apodittica affermazione circa la pretesa impossibilità della collaborazione, asseritamente derivante - in via automatica - dall'esser stato condannato quale concorrente esterno in associazione mafiosa e, pertanto, dall'essere un soggetto non a conoscenza delle logiche mafiose, in quanto non intraneo al sodalizio. Una argomentazione che, con tutta evidenza, evita il confronto con l'affermazione che rappresenta l'architrave del provvedimento avversato, laddove il ME viene invece ritenuto in grado di offrire un "ricco e articolato contributo conoscitivo" (in ragione della posizione già ricoperta e del ruolo svolto durante le condotte criminose per le quali è intervenuta la condanna in espiazione, nonché in relazione ai radicati rapporti intessuti con la cosca). A fronte di tale costrutto argomentativo, dunque, risulta poco conferente il semplice svilimento del ruolo rivestito dal condannato, all'interno del meccanismo delittuoso per il quale è stata inflitta la condanna ora in esecuzione. Non possono che restare recessivi, rispetto a tale rilevante aspetto, i diversi profili dedotti nel ricorso, ossia il percorso carcerario compiuto ed il buon comportamento processuale serbato. 3.3. Ulteriore caposaldo del provvedimento è il mancai:o adempimento alle obbligazioni civili. E per contrastare tale assunto, la difesa non riesce ad oltrepassare la soglia della mera argomentazione assertiva, limitandosi ad addurre il profilo della lunga carcerazione subita, così adducendo un argomento del tutto fuori fuoco e sostanzialmente ininfluente. krà 1P) 6 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024.
neanche si è adeguatamente esaminato il comportamento serbato dal soggetto durante lo svolgimento del processo. L'ordinanza impugnata si traduce, quindi, in un ostacolo al percorso di reintegrazione sociale del detenuto. Incongrua è poi la motivazione adottata dal Tribunale, laddove quasi rimprovera al ME di non aver impugnato i precedenti provvedimenti di rigetto. Non si è valutato come il ricorrente sia stato condannato nella sola veste di ricorrente, per cui non può essere a conoscenza delle dinamiche intrinseche della cosca: tale fatto concretizza, all'evidenza, una collaborazione impossibile. Quanto al mancato adempimento - da parte del condannato - alle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria connesse alla condanna, non è stato considerato trattarsi della conseguenza sia di una lunga detenzione, sia delle precarie condizioni economiche. Pacifica, infine, è l'assenza di collegamenti del soggetto con qualsiasi sodalizio malavitoso. \5-cs." 2 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In base al nuovo regime giuridico, delineatosi grazie all'intervento del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, si è verificata la trasformazione - da assoluta in relativa - della presunzione di pericolosità, ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti. Nel caso di specie, a fronte della mancata collaborazione per il reato attinente alla criminalità organizzata e per gli altri reati per i quali è intervenuta la condanna in esecuzione, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato tanto l'assenza di elementi evocativi della interruzione del collegamento con l'associazione criminosa, quanto la mancanza di qualsiasi revisione critica della condotta criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova ricordare che l'art. 4-bis Ord. pen., nel testo antecedente all'intervento del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, prevedeva, al primo comma, una presunzione di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata, a carico del condannato per reati cd. ostativi di prima fascia che non collaborasse con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. Proprio in virtù di tale presunzione - di carattere assoluto, in quanto superabile se non dalla collaborazione stessa - la disposizione comportava che le richieste di concessione di misure alternative proposte da soggetto non collaborante dovessero essere dichiarate in limine inammissibili. Le uniche eccezioni erano rappresentate dai casi di collaborazione impossibile o irrilevante di cui al comma 1-bis della medesima disposizione. Con progressivi interventi della Consulta, è stata limitata la rigida portata di tale esclusione. Invero, la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, con perimetro applicativo limitato ai permessi premio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che - per i delitti ivi contemplati - potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere tanto l'attualità di collegamenl:i con la criminalità organizzata, quanto il pericolo del ripristino di tali collegamenti. A seguito di tale pronuncia, è restata intonsa l'ostal:ività della mancata collaborazione con la giustizia, con riferimento alla possibilità di concedere le misure alternative alla detenzione e la liberazione condizionale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che gli effetti della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale non si applicano analogicamente a benefici diversi dal 3 vtn permesso-premio, cui soltanto, a tenore della motivazione, è limitata la portata della decisione. (Sez. 1, n. 17100 del 01/04/2021, Gallico, R.v. 281416 - 01). Con riferimento alla liberazione condizionale, questa Sezione, con l'ordinanza n. 18518 del 2020, ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.
4-bis, comma 1, e 58-ter Ord. pen. e dell'art. 2 d. I. n. 152 del 1991, convertito con modifiche nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludevano che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, potesse essere ammesso alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione con la giustizia. La Corte costituzionale, con la "ordinanza-monito" n. 97 del 2021, ha ritenuto opportuno rinviare la trattazione del procedimento di un anno, onde consentire al Parlamento di raggiungere un diverso punto di equilibro tra gli opposti interessi in gioco, ritenuto - ma non dichiarato - incostituzionale quello sottoposto al suo esame, in ragione della ostatività conseguente alla mancanza di collaborazione con la giustizia e dalla quale consegue l'impossibilità di «sperare nella fine della pena». La Consulta evidenziava, tra le ragioni a sostegno della sospensione del giudizio, che «la normativa risultante da una pronuncia di accoglimento delle questioni, conchiusa nei termini proposti dal giudice a quo, [avrebbe dato] vita a un sistema penitenziario caratterizzato, a sua volta, da incoerenza», Invero, in caso di accoglimento delle questioni sottoposte al suo esame, i condannati non collaboranti, che potevano vedersi valutare nel merito l'istanza di permesso premio a seguito della sentenza n. 253 del 2019, avrebbero potuto accedere anche al procedimento di ammissione alla liberazione condizionale;
tuttavia, sarebbe rimasto loro inibito l'accesso alle altre misure alternative, ossia a quelle misure che «normalmente segnano, in progressione dopo i permessi premio, l'avvio verso il recupero della libertà». 2.1. Nelle more della celebrazione della nuova udienza, è intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, che ha tra l'altro previsto all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), l'integrale sostituzione del comma 1-bis dell'art.
4-bis Ord. pen. Con l'ordinanza n. 227 del 2022, la Consulta ha restituito gli atti alla Corte di cassazione, ritenendo che spettasse al giudice a quo verificare l'influenza della normativa sopravvenuta, sul tema della rilevanza delle questioni sollevate e, all'esito, procedere alla rivalutazione della loro non manifesta infondatezza. Invero, «si è in presenza di una modifica complessiva della disciplina interessata dalle questioni di legittimità costituzionale in esame e, per quel che qui particolarmente interessa, di una trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità del condannato all'ergastolo per reati ostativi non collaborante». 4 2.2. Il procedimento in esame non concerne l'istituto direttamente interessato dalla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale. Tuttavia, come già osservato nella recente sentenza di questa Corte n. 15196 del 1.2.2023, "le ragioni di ordine sistematico evidenziate dall'ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale persuadono della necessità di attualizzare nei procedimenti pendenti il vaglio sulla concedibilità delle misure alternative. In effetti, il non liquet della Consulta si giustifica per l'esigenza di non compromettere la razionalità di un sistema che, in caso di assenza di collaborazione o in mancanza dei presupposti della collaborazione impossibile o irrilevante, avrebbe visto la possibilità di esaminare nel merito l'istanza di permesso premio e la liberazione condizionale, e non anche tutto ciò che sta nel mezzo delle due tappe che - idealmente - segnano l'avvio e la conclusione del percorso rieducativo extrannoenia, ossia le misure alternative. In tal modo, anche per la normativa relativa alle misure alternative, la Corte costituzionale ha rimarcato un'evidente tensione con principi costituzionali per quanto attiene alla presunzione assoluta di appartenenza al sodalizio riconnessa alla mancanza di collaborazione, in ragione dell'ipotetica irragionevolezza e contrarietà al finalismo rieducativo di un sistema che non preclude, alla stregua di quest'ultimo presupposto, né l'avvio del percorso rieducativo né la sua conclusione, ma che non favorisce la progressione in itinere nel trattamento, interrompendolo bruscamente. Pertanto, la restituzione degli atti da parte della Consulta convince questa Corte dell'impossibilità di esaminare la legittimità del provvedimento impugnato sulla base della pregressa normativa, considerata altresì la richiesta del Giudice delle Leggi di riesaminare i presupposti della questione di legittimità costituzionale sollevata, nel relativo procedimento, alla luce dello ius superveniens". 2.3. La novella del 2022 richiede dunque che sia esercitato il potere valutativo di merito, in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal ricorrente, alla luce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale. Tale situazione, infatti, non costituisce 1:ìiù un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris e che si sostanziano nella necessità di valutare, in concreto, il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso. In questa attività, il Tribunale di sorveglianza dovrà avvalersi degli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma dell'art.
4-bis Ord. pen., introdotti con legge n. 199 del 2022. 5 \F&' 3. Tanto premesso, al fine del corretto inquadramento giuridico della questione, può passarsi all'esame dei singoli profili di censura oggetto di specifica deduzione. 3.1. Sostiene la difesa, in primo luogo, che la decisione assunta dal Tribunale di sorveglianza poggi sulla esclusiva considerazione della valenza significativa dei fatti passati e che, pertanto, non si sia proceduto a compiere un accertamento adeguato, circa il profilo della attualità della pericolosità. Contrariamente alla tesi difensiva, invece, il provvedimento trae alimento dall'aspetto della mancata collaborazione, ad opera di ME. Questi infatti, ripetutamente convocato dinanzi alla DDA, ha sempre rifiutato di collaborare con la giustizia e, quindi, di fornire informazioni. Informazioni delle quali, prosegue il Tribunale di sorveglianza, egli è sicuramente in possesso, come agevolmente desumibile dalla semplice considerazione della fiducia che in lui riponevano gli esponenti apicali della cosca, nonché dal ruolo svolto nell'iter criminis accertato. 3.2. Per contrastare tali affermazioni, che sono espressive di una stretta consequenzialità logica e dalle quali non emerge il minimo spunto di contraddittorietà, la difesa si limita alla apodittica affermazione circa la pretesa impossibilità della collaborazione, asseritamente derivante - in via automatica - dall'esser stato condannato quale concorrente esterno in associazione mafiosa e, pertanto, dall'essere un soggetto non a conoscenza delle logiche mafiose, in quanto non intraneo al sodalizio. Una argomentazione che, con tutta evidenza, evita il confronto con l'affermazione che rappresenta l'architrave del provvedimento avversato, laddove il ME viene invece ritenuto in grado di offrire un "ricco e articolato contributo conoscitivo" (in ragione della posizione già ricoperta e del ruolo svolto durante le condotte criminose per le quali è intervenuta la condanna in espiazione, nonché in relazione ai radicati rapporti intessuti con la cosca). A fronte di tale costrutto argomentativo, dunque, risulta poco conferente il semplice svilimento del ruolo rivestito dal condannato, all'interno del meccanismo delittuoso per il quale è stata inflitta la condanna ora in esecuzione. Non possono che restare recessivi, rispetto a tale rilevante aspetto, i diversi profili dedotti nel ricorso, ossia il percorso carcerario compiuto ed il buon comportamento processuale serbato. 3.3. Ulteriore caposaldo del provvedimento è il mancai:o adempimento alle obbligazioni civili. E per contrastare tale assunto, la difesa non riesce ad oltrepassare la soglia della mera argomentazione assertiva, limitandosi ad addurre il profilo della lunga carcerazione subita, così adducendo un argomento del tutto fuori fuoco e sostanzialmente ininfluente. krà 1P) 6 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024.