Decreto cautelare 7 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 6 marzo 2025
Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2025
Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 28/01/2026, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01699/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01810/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1810 del 2025, proposto da
VI DE RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Coppola e Alessandro Fundarò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NI PO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria contenente la posizione finale e il punteggio finale dei partecipanti alla prova preselettiva nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui “all’avviso di pubblicazione degli esiti della prova preselettiva” dell’11 novembre 2024,
- nonché, ove occorra, degli atti precedenti e presupposti quali:
- l’avviso di pubblicazione degli esiti della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della pedissequa graduatoria dell’11 novembre 2024;
- il decreto n. 239 del 12 giugno 2024 di indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, d’ora in avanti denominato bando di concorso;
- il decreto di nomina della commissione esaminatrice;
- il diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- l'avviso relativo alle modalità operative per lo svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- l'avviso del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- il verbale della commissione giudicatrice anche nella parte in cui prevede la scelta delle materie della prova preselettiva;
- ogni altro provvedimento, comunque denominato, contenente le istruzioni per l'espletamento della prova preselettiva, i criteri scelti e adottati per la valutazione della prova preselettiva, le modalità di formazione e i criteri di selezione delle domande dalle quali estrarre i quesiti da utilizzare nella prova preselettiva, le modalità di formazione e i criteri di scelta delle domande in concreto utilizzate durante la prova preselettiva;
- il verbale e/o registrazione video e/o altro supporto idoneo relativo alla prova preselettiva svolta dal ricorrente;
- i verbali di correzione delle prove, ove interpretati in senso lesivo per il ricorrente;
- ove occorra per quanto di interesse, il questionario consegnato al ricorrente nella misura in cui contiene quesiti non afferenti alle materie della prova preselettiva;
- ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale a quelli innanzi menzionati,
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente, previa collocazione in posizione più utile nella graduatoria, ad essere ammesso alle prove di esame e valutazione dei titoli ex art. 8 del bando di concorso ovvero, in subordine, per l'annullamento della prova preselettiva e la ripetizione della stessa, con conseguente condanna dell'amministrazione al risarcimento in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di riedizione del potere in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il sig. RA ha impugnato l’esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto dipartimentale n. 239 del 12 giugno 2024, avvenuta per il mancato superamento della prova preselettiva, denunciando, in sintesi, la presenza nel questionario somministratogli di quesiti estranei alla materia «Storia d’Italia» prevista dal bando di concorso.
2. Ammesso “con riserva” alle successive fasi concorsuali con ordinanza cautelare del 4 giugno 2025, n. 3046, di questo T.a.r., il ricorrente non si è presentato alle prove motorio-attitudinali alle quali è stato convocato in data 25 settembre 2025, risultando assente giustificato (cfr. nota n. 12751 del 15 ottobre 2025 dell’Ufficio I - Affari generali: contenzioso concorsuale).
3. Con ordinanza ex art. 73, c. 3, c.p.a. del 3 dicembre 2025, n. 21789, il Collegio ha rilevato la possibile improcedibilità del gravame per la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso e la successiva rettifica, approvate, rispettivamente, con decreto dipartimentale n. 2878 del 14 luglio 2025 e n. 3061 dell’1° agosto 2025, «fatto noto a questo T.a.r. per averlo trattato in altri contenziosi (cfr. ord. 19 novembre 2025, n. 20583)» , invitando il ricorrente ad esercitare il diritto di difesa sul punto.
4. Con memoria in data 18 dicembre 2025 il ricorrente ha, in sintesi, sostenuto che:
- non era a conoscenza della pubblicazione della graduatoria per non essergli stata personalmente notificata dall’amministrazione e, comunque, l’impugnazione dell’originaria esclusione avrebbe dovuto intendersi comprensiva anche di quella degli atti conseguenti e successivi;
- il Ministero dell’Interno non avrebbe potuto adottare la graduatoria in pendenza del contenzioso e ledere così il suo legittimo affidamento nella prosecuzione dell’ iter concorsuale;
- la graduatoria sarebbe automaticamente travolta in parte qua dall’accoglimento del ricorso avverso l’esclusione perché affetta da un’invalidità di tipo caducante;
- il giudice amministrativo non possa sollevare d’ufficio questione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il ricorrente non ha, infatti, dimostrato di aver impugnato la graduatoria finale del concorso e la successiva rettifica, approvate, rispettivamente, con decreto dipartimentale n. 2878 del 14 luglio 2025 e n. 3061 dell’1° agosto 2025, determinando il definitivo consolidamento della sua esclusione dal concorso e non potendo, pertanto, trarre più alcuna utilità dall’accoglimento delle censure avverso l’originario provvedimento di esclusione.
I rilievi formulati nella memoria del 18 dicembre 2025 non possono essere condivisi, in quanto:
- la graduatoria e la sua rettifica sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno e ne è stato dato avviso sul Portale unico di reclutamento www.InPA.gov.it, in conformità all’art. 10 del bando di concorso, secondo cui «Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati» , sicché l’amministrazione non aveva alcun obbligo di notifica individuale nei confronti dei candidati;
- le formule di stile, con le quali il ricorso viene normalmente esteso a tutti gli atti successivi e conseguenti, non possono valere ai fini dell’impugnazione di atti non ancora esistenti nel mondo giuridico e non sollevano il ricorrente dall’onere di impugnare specificamente gli atti della sequenza procedimentale per lui lesivi che vengono via via adottati;
- è sempre onere del ricorrente seguire l’andamento delle operazioni concorsuali e verificare eventuali sopravvenienze, come la graduatoria finale di merito, alle quali venga data pubblicità nelle forme indicate dalla lex specialis (Cons. Stato, VI, 1° dicembre 2025, n. 9422);
- costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che « [l] a mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso…si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso ovvero della non ammissione alle prove successive, in quanto, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione del ricorrente (nella prospettazione che questi rende del proprio interesse ad agire), non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. L’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso, pertanto, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione o di non ammissione alle prove successive di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile, con la conseguenza che l’eventuale annullamento del provvedimento medio tempore impugnato, non potrebbe produrre alcun effetto utile per l’interessato» ( ex multis , Cons. Stato, II, 8 novembre 2024, n. 8935);
- il giudice amministrativo può sempre verificare la sussistenza delle condizioni per l’azione (come la permanenza dell’interesse a ricorrere) e, quindi, rilevare d’ufficio l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso (Cons. Stato, II, 10 luglio 2024, n. 6178; T.a.r. Napoli, III, 13 novembre 2019, n. 5354).
In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Avuto riguardo alla natura della controversia, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI TI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
AR AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AR | ZI TI |
IL SEGRETARIO