Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2026REG.PROV.COLL.
N. 01991/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1991 del 2025, proposto da
Laboratorio di Patologia Clinica di FR MU S.r.l., Laboratorio Analisi Biologiche del Dott. Stefano Ponti S.r.l., Laboratorio Analisi Valdès S.r.l., Laboratorio Analisi di Patologia Chimico Clinica S.r.l., Laboratorio Analisi Clinico Chimico Batteriologico Sardo S.r.l., C.A.M. di DI ED e MI ED & C. S.a.s., Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Dr. Paolo Loddo e D.Ssa Valentina Loddo S.r.l., Laboratorio Analisi Mediche Prof. Sergio Muntoni S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Calabrò S.r.l., Laboratorio L.A.A.O. S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche di ON LC S.a.s., Laboratorio Analisi e Ricerche Cliniche S.a.s. di Luca della Sala, Laboratorio di Patologia Clinica Melis & Ponti S.r.l., C.D.A. Centro Diagnostico Aresu S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione autonoma SA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione SA in Roma, via Lucullo n.24;
nei confronti
Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dell'Ats, Studio Fisiochinesi Terapico Ortopedico Dott. Giuliano Massazza e Anna De Giudici S.a.s., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la SA (Sezione Prima) n. 67/2025, resa tra le parti, nel giudizio promosso per l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 61/26 del 18.12.2018, nella parte in cui ha previsto gli aggiornamenti tariffari indicati nel relativo allegato e stabilito l’esclusione dell’applicazione della disposizione dell’art. 1, comma 796 lett. o), della legge 27.12.2006 n. 296 con decorrenza dal 1° gennaio 2018 unitamente a tutti gli ulteriori atti comunque connessi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. NT RL e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Oggetto del presente appello la sentenza del Tar SA n. 67/2025 che ha respinto il ricorso proposto contro la deliberazione di Giunta regionale n. 61/26 del 2018 nella parte in cui –adeguandosi a precedenti pronunzie giurisdizionali- ha escluso l’applicazione del cd. sconto previsto dalla legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ma soltanto a partire dal 1° gennaio 2018.
Riferisce la parte appellante che l’art. 1, comma 796, lett. o) della finanziaria in questione aveva previsto che, a far data dal 1° gennaio 2007, tutte le strutture private accreditate eroganti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Nazionale avrebbero dovuto praticare, per il triennio 2007/2009, uno sconto sulle tariffe di remunerazione del 20% per la diagnostica di laboratorio e del 2% per le altre prestazioni specialistiche; ma che, nonostante la durata triennale prevista dal legislatore nazionale, nella Regione SA tale riduzione tariffaria abbia -illegittimamente- trovato applicazione ben oltre il lasso temporale previsto, come accertato all’esito di un contenzioso giudiziario conclusosi con due successive pronunzie di questa Sezione (le sentenze n. 4902 del 10 agosto 2018 e n.6519 del 19.11.2018) e una sentenza del tar SA (la n. 981 del 16.11.2018), che ne hanno limitato l’efficacia temporale al triennio di riferimento della legge finanziaria su richiamata.
Orbene, secondo la tesi della parte appellante, con la d.G.R. n. 61/26 del 18.12.2018 oggetto della presente controversia, la Regione SA, in dichiarata esecuzione delle richiamate pronunzie ma in dispregio del relativo giudicato, avrebbe rideterminato le tariffe di cui si tratta, di fatto consentendo l’applicazione delle riduzioni tariffarie a tutto periodo precedente il 1° gennaio 2018.
Si è costituita in giudizio la Regione SA con atto in data 13 marzo 2025 per resistere al gravame, meglio articolando le proprie difese in successive memorie.
All’udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.-L’appello va respinto. Tutto l’impianto difensivo, incentrato sull’asserita violazione dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge finanziaria 2007 che ha introdotto lo sconto, dell’art. 8 sexies del d.lgs. n. 502/1992 che disciplina le modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie di cui si tratta e dei richiamati giudicati, si fonda su di un erroneo presupposto: che la D.G.R. gravata abbia inteso rivedere le tariffe in questione, anche in violazione delle relative norme procedurali, escludendo la riduzione tariffaria solo a partire dal periodo successivo al 1° gennaio 2018, così limitando gli effetti delle presupposte pronunzie giurisdizionali.
Non è quello che si ricava dal tenore della deliberazione gravata, inquadrata nella complessiva vicenda. Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, infatti, il richiamo al 1° gennaio 2018 si giustifica in ragione del fatto che la Regione SA, con la delibera impugnata, si sia limitata a modificare -in autotutela e a prescindere dall’autoesecutività delle sentenze che hanno accertato la limitata durata temporale delle riduzioni tariffarie controverse- la precedente d.G.R. n.21/12 del 2018 contenente la “ Determinazione dei tetti di spesa per l'acquisto da parte dell'Azienda per la Tutela della Salute delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalle strutture private accreditate per il triennio 2018-2019-2020 ”; sicché, ragionevolmente, anche la d.G.R. n. 61/26 ha fatto riferimento solo ed esclusivamente allo stesso triennio (2018/2020), senza alcun richiamo ai periodi precedenti e senza alcun riflesso sui periodi stessi.
L’arco temporale pregresso è, cioè, rimasto escluso dal perimetro delle determinazioni assunte dall’ente regionale qui in discussione e, conseguentemente, si colloca al di fuori del thema decidendum del presente giudizio.
3.- L’appello va, dunque, respinto e confermate le statuizioni di prime cure. In considerazione tuttavia della natura della pretesa azionata e della complessiva vicenda giudiziaria presupposta, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa della presente fase.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL D'AN, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
AN Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
NT RL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT RL | OL D'AN |
IL SEGRETARIO