TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/03/2026, n. 3839
TAR
Decreto cautelare 14 dicembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Il Collegio ritiene che il giudizio espresso in ordine all'impossibilità di riconoscere il titolo formativo estero non sia adeguatamente motivato, basandosi su preconcetti e argomenti deboli che non tengono conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dalla ricorrente.

  • Accolto
    Violazione normativa nazionale e principi europei

    La Corte di Giustizia Europea, in casi analoghi, ha statuito che le autorità nazionali devono prendere in considerazione l'insieme dei titoli e dell'esperienza, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste, e possono prevedere misure compensative.

  • Accolto
    Mancata considerazione di misure compensative

    Il Collegio evidenzia che il Ministero non ha considerato la possibilità di individuare misure ulteriori idonee a compensare le diversità di formazione, nonostante la giurisprudenza europea ammetta l'assegnazione di misure compensative anche in caso di divergenze sostanziali e assenza di titolo abilitativo.

  • Improcedibile
    Rinuncia alla domanda risarcitoria

    Il Collegio prende atto della rinuncia alla domanda risarcitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/03/2026, n. 3839
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3839
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo