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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _______/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Ripetizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di indebito
pronunciato la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4621/2025 R.G. N. 4621/25
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 16.12.2025, avente ad
CRONOLOGICO oggetto: “Ripetizione di indebito”; N. _______________ e vertente
tra
rappresentata e difesa dall'avv. M.M. Albano Parte_1 REPERTORIO del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, N. _______________ elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in n. 177/2025 R.B. Prev.
AN NO (Sa), Via G. Carducci, n. 1;
Discusso nel termine
Ricorrente del 16.12.2025 e con scambio di note scritte art. 127 ter cpc
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in
Deposito minuta virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Per_1
_________________ Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4621/25 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 CP_2 §§§
Nel termine fissato del giorno 16.12.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 31.07.2025, adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e impugnava il provvedimento dell' in data 14.02.2025, notificato in data 12.03.2025, col quale CP_2
l' chiedeva ad essa ricorrente la restituzione della Controparte_3
somma di euro 1.592,28 per l'anno 2005 e di euro 676,26 per l'anno
2006, indebitamente percepite per indennità di disoccupazione;
quindi, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità del recupero disposto dall' e di disporre l'annullamento dei provvedimento suddetto, con CP_2
condanna dell' alla restituzione delle somme indebitamente CP_1
trattenute e al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il CP_2
rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 16.12.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, Parte_1
va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Giudizio n. 4621/25 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 CP_2 Invero, come fondatamente e compiutamente argomentato dall' CP_1
previdenziale (alle cui difese non v'è nulla da aggiungere),
“Contrariamente a quanto riferito dalla la sentenza n. Pt_1
3432/16 (all.1) faceva riferimento ad indebito diverso rispetto a quelli contestati nella presente sede, concernendo l'importo di 7.104,72 per malattia e maternità (all.2) che fu correttamente abbandonato all'epoca, in esecuzione della sentenza stessa (all.3).
Gli indebiti oggetto di causa invece concernono, essi si, la disoccupazione agricola, ma per essi sono già stati effettuati degli abbandoni parziali per riliquidazione proprio in ragione del successivo
e diverso riconoscimento del numero di giornate.
In particolare, in sede di riesame dell'anno 2005 la disoccupazione agricola è stata respinta con la motivazione "non puo' far valere il requisito contributivo richiesto" perché la predetta sentenza riconosce all'istante l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per 51 gg. (in luogo delle precedenti 102 gg.), che non sono sufficienti ad integrare il requisito richiesto (all.ti 4-5).
Relativamente all'anno 2006 invece, la pratica di disoccupazione agricola, in ragione dell'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli riconosciuta in sentenza (per 51 gg. in luogo delle precedenti 102 gg.), è stata rideterminata per un importo inferiore rispetto alla prima liquidazione, con conseguente parziale abbandono dell'indebito n. 54259
(all.ti 6-7).
Correttamente, dunque, è stato calcolato l'indebito per le somme indebitamente incamerate, ovvero tenendo perfettamente in considerazione l'avvenuta esecuzione della sentenza citata da controparte.
Trattandosi nel caso di specie di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ed atteso che nessuna ulteriore contestazione, al di là dell'asserita ed infondata violazione del ne bis in idem, è stata espressa dalla Pt_1
il ricorso si palesa come evidentemente infondato.
Giudizio n. 4621/25 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_2 In proposito, è appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
Pertanto, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato
e, quindi, va rigettato, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore del resistente le quali CP_2
Giudizio n. 4621/25 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 CP_2 vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' con ricorso depositato in data
[...] CP_2
31.07.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle CP_2
spese di lite, che vengono liquidate in euro 450,00 per compenso, oltre
Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4621/25 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 CP_2