Sentenza 16 marzo 2000
Massime • 1
È ammissibile il ricorso per cassazione fondato esclusivamente su una questione di legittimità costituzionale di una norma di cui debba essere fatta applicazione nel procedimento, perché il ricorrente tende in tal modo a rimuovere uno dei punti della sentenza impugnata allo scopo di conseguire, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata, un effetto corrispondente al suo interesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2000, n. 6121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6121 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO - Presidente - del 16/03/2000
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - N. 556
3. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. UGO SCELFO - Consigliere - N. 47356/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, nonché da TI LI e AL PE,
avverso la sentenza 28 aprile 1999 della Corte di appello di Venezia. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galgano, che ha concluso per il rigetto del ricorso del TI, per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale e per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del AL, per essere il reato estinto per prescrizione.
Uditi gli avvocati Franco Antonelli per AL e Pietro Longo per TI.
OSSERVA
1. Con sentenza del 28 aprile 1999 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione 17 aprile 1997 del Tribunale di Padova, dichiarava non doversi procedere, per quel che qui direttamente interessa, nei confronti di TI LI, SO AT e IR NO in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione confermando la sentenza impugnata nei confronti di AL PE.
Più in particolare al SO ed al TI era stato addebitato, nella loro qualità di titolari delle omonime imprese di costruzioni, il reato di cui agli artt. 319 e 321 c.p., perché concordavano tra loro e conseguentemente promettevano a AR IM, TA ON, VE IO, e SA GO la corresponsione, in loro favore, della complessiva somma pari al 4% dell'importo dei lavori e, dunque, di lire 1.250.000.000, che agli stessi veniva versata, in larga misura, in più riprese, da GO PE e CE EO, in esecuzione della iniziale pattuizione, affinché i primi, pubblici amministratori, favorissero, così ripetutamente compiendo atti contrari ai doveri di ufficio, il consorzio "Padova Sport", a preferenza di altri consorzi e di altre ditte, per l'assegnazione, da parte del Comune di Padova, della concessione a progettare, costruire e gestire il nuovo stadio per il calcio. Al IR il reato di tentata concussione perché nella qualità di assessore all'Edilizia scolastica del Comune di Padova, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre o costringere il TI a promettere la somma di lire 140 milioni, pari al 4% dell'importo dell'appalto per la costruzione della scuola media statale di Via Cortivo di Vigodarzere e che il TI si era aggiudicato, prospettandogli, in caso contrario, comportamenti dilatori e ostruzionistici diretti a sviare la regolarità dell'iter amministrativo relativo ai pagamenti dei singoli stati di avanzamento dei lavori.
Il AL era stato, infine, condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata circostanza aggravante, per il reato di cui all'art. 319 e 319-bis c.p. perché, nella qualità di assessore del Comune di Padova, concordava con i rappresentanti del Consorzio "Padova Sport", accettando la conseguente promessa di questi ultimi, di corresponsione dell'ulteriore somma di lire 300 milioni, per favorire l'approvazione della perizia suppletiva e di variante relativa alla costruzione del nuovo stadio di calcio, così compiendo atti contrari ai doveri di ufficio.
3. Relativamente alla posizione del AL la Corte territoriale osserva che la sua richiesta di rinnovazione del dibattimento per esaminare l'GO, che aveva reso dichiarazioni soltanto nel corso delle indagini preliminari, era da disattendere in quanto l'assetto probatorio che aveva condotto il primo giudice all'affermazione di responsabilità andava individuato soprattutto sulla base di elementi di ordine logico;
inoltre, lo stesso imputato aveva riconosciuto di essersi incontrato in due occasioni con l'GO in presenza anche, una volta, dell'Assessore allo Sport VE IO (che ha definito il procedimento con la procedura di cui all'art. 444 e segg. c.p.p.) e che, dunque, in tali occasioni non poteva non essersi parlato di "tangenti".
4. Circa la posizione del EL, il giudice a quo rileva, in presenza dell'operatività della causa estintiva del reato, l'assenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito.
5. La sentenza ha, poi, dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, degli artt. 160, ultimo comma, ultima frase, c.p. (nella parte in ci dispone che in nessun caso il termine di prescrizione del reato può essere superato) e 157 dello stesso codice (nella parte in cui fa dipendere il termine prescrizionale dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche) sollevata dal Procuratore Generale.
6. Ricorrono per cassazione il Procuratore Generale. il TI ed il AL, deducendo le doglianze di seguito esposte.
7. L'ufficio ricorrente ha proposto due ordini di motivi, entrambi incentrati sulla contestazione della irrilevanza della eccepita questione di legittimità costituzionale.
Con il primo lamenta manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata non ha distinto la determinazione della pena dal tempo necessario per la prescrizione, e nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la questione per essere la prescrizione già maturata, sia perché la prescrizione è comunque rinunciabile sia perché per il AL il termine prescrizionale non era ancora decorso.
Con il secondo deduce erronea applicazione delle norme che disciplinano la prescrizione dei reati, sotto i profili investiti dalla eccezione di legittimità costituzionale.
Le censure sono inammissibili.
7. Vanno, anzitutto, sciolte le riserve circa l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si denunci esclusivamente la dichiarazione di irrilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale.
Come è noto, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte Suprema poiché la questione di legittimità costituzionale di una norma ha carattere pregiudiziale, in difetto di una valida impugnativa del capo o del punto della decisione regolati da quest'ultima norma che già il giudice di merito abbia ritenuto pienamente conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento statale, il giudice di legittimità non può neppure considerarsi investito della questione (Sez. 1^, 29 settembre 1997, Messina);
precisandosi che è preclusa la deduzione, utilizzando il modello del difetto di motivazione, della carente considerazione riservata dal giudice di merito alle questioni di legittimità prospettate dalla parte;
che il provvedimento di diniego della non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale è, di per sè, non impugnabile, riservando la legge la possibilità di riproporre la questione in ogni successivo grado di giudizio (Sez. 6^, 19 febbraio 1997, Grafini); che è inammissibile il ricorso per cassazione avente come unico motivo la riproposizione di una questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata dal giudice di merito, in quanto, assumendo la questione sulla legittimità di una norma carattere pregiudiziale rispetto al procedimento nel quale la norma stessa deve essere applicata, per sottintendere un rapporto di strumentalità fra la soluzione della questione di legittimità e quella relativa alla dipendente questione di merito, la prima diventa irrilevante nel giudizio di cassazione, in assenza di una contemporanea impugnativa del capo e del punto della sentenza di merito regolati dalla norma di riferimento, sui quali il giudice di legittimità non è chiamato a pronunciare (Sez. 1^, 23 ottobre 1996, Bivona); si è anche affermato che il ricorso per cassazione incentrato sul solo motivo del rinnovo della eccezione di costituzionalità è inammissibile, per carenza del requisito della specificità del petitum, tassativamente imposto dalla legge (Sez. 2^, 6 novembre 1985, Pela); ancora, che non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa del giudice di merito circa la rilevanza o la fondatezza di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte;
che quest'ultima ha la facoltà di riproporre direttamente la questione alla Corte di cassazione la quale quando, con riferimento al thema decidendi, ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata, non annulla per tale motivo la sentenza impugnata, ma rimette alla Corte costituzionale la sola questione di legittimità costituzionale della legge da applicare per poi provvedere sulla impugnazione alla stregua della disciplina normativa che risulterà applicabile sulla base della decisione dell'organo di giustizia costituzionale (Sez. 1^, 14 novembre 1985, Andriani); che la pretesa violazione di una norma costituzionale va proposta nelle forme della eccezione di costituzionalità e non in quelle della impugnazione diretta (Sez. 1^, 8 marzo 1984, Contena); che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si proponga unicamente una questione di legittimità costituzionale, perché l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità non può essere fine a se stessa, ma deve svolgere una funzione strumentale rispetto a questioni oggetto del giudizio in corso (Sez. 3^, 29 settembre 1983, Boghi;
Sez. 3^, 10 maggio 1983, Colloca;
Sez. 4^, 17 dicembre 1981, Cutrono); che è inammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto la proposizione di una questione di legittimità costituzionale in via principale ed esclusiva anziché in via incidentale e strumentale ad una questione di merito (Sez. 4^, 16 novembre 1982, Caccianotti); che la proposizione di una questione di legittimità costituzionale di una norma non può formare oggetto di ricorso per cassazione, salvo che non risulti dipendente o collegata con i motivi di gravame (Sez. 3^, 13 luglio 1982, Tortora;
Sez. 6^, 13 maggio 1982, Morachiello). Una tesi, peraltro, contrastata dalla diversa linea interpretativa che ravvisa nel ricorso per cassazione con il quale si riproponga una questione di legittimità costituzionale della quale il giudice di merito abbia ritenuto la irrilevanza o la manifesta infondatezza, un gravame ammissibile perché in tal caso l'impugnazione investe sostanzialmente il capo ovvero il punto della sentenza regolato dalla norma giuridica sospettata di incostituzionalità, precisandosi come all'esito del giudizio l'alternativa della rimessione degli atti alla Corte costituzionale è solo il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 1^, 24 giugno 1991, Spinello); si è, quindi, ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avente come unico oggetto la denuncia di una questione di legittimità costituzionale per il implicito coinvolgimento della questione di merito nella prima eccezione (Sez. 6^, 8 luglio 1984, Artico;
Sez. 5^, 27 settembre 1984, Ciampa). Una tesi seguita anche dalle Sezioni unite che si sono pronunciate nel senso che il ricorso per cassazione, come tutte le impugnazioni, tende ad ottenere un risultato più favorevole rispetto alla situazione prevista dalla sentenza;
sicché la doglianza incentrata unicamente su questioni di legittimità costituzionale di una norma, a tale risultato si correla mediante la rimozione della norma impugnata;
puntualizzandosi che la doglianza investe, "sia pure in forma ellittica", il capo o il punto della sentenza, regolato dalla norma giuridica impugnata (Sez. un., 24 marzo 1984, Galli). Ritiene quindi il Collegio, in ciò uniformandosi alla decisione delle Sezioni unite ora ricordata. che la censura sia sotto tale profilo ammissibile, una volta scongiurato il rischio della proposizione di una questione di legittimità costituzionale proposta in via principale, attraverso il principio devolutivo proprio dell'impugnazione azionata e considerata la finalizzazione del ricorso a rimuovere uno dei punti della sentenza impugnata allo scopo di conseguire - attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata nei limiti del già devoluto - un effetto corrispondente all'interesse del ricorrente (nella specie, in damnosis, per essere l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero).
8. Così interpretata - come riproposizione, cioè, della questione di legittimità costituzionale disattesa dal giudice a quo, con la conseguente necessità, ove la Corte di cassazione ritenga rilevante e non manifestamente infondata la questione, non di esercitare poteri di tipo demolitorio, ma di sospendere il giudizio e di rimettere la questione alla Corte costituzionale a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la censura è, peraltro, inammissibile.
A parte gli esatti rilievi contenuti nella sentenza impugnata in merito alla irrilevanza della questione per essere la causa estintiva già maturata (v. l'ordinanza della Corte costituzionale n. 155 del 1997, circa l'effetto interruttivo della prescrizione del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore, ove si è precisato che "essendosi già verificata... la prescrizione triennale del reato contravvenzionale per cui si procede... la questione si appalesa manifestamente irrilevante agli effetti della decisione che il rimettente è chiamato ad adottare"), una statuizione da estendere ora anche al AL nei cui confronti la prescrizione risulta maturata, proprio in forza della concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, nel novembre del 1999, senza che risulti alcun atto di rinuncia alla prescrizione, la questione, così come proposta non si sottrae all'addebito di inammissibilità pure con riferimento al suo contenuto.
Va ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 160, 20 comma c.p., nella parte in cui non prevede, tra gli atti che interrompono il corso della prescrizione del reato anche l'emissione del decreto penale di condanna, richiedendo il giudice a quo una pronuncia additiva in materia penale, volta ad integrare la serie degli atti che tassativamente l'art. 160 c.p. enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della prescrizione (ordinanza n. 188 del 1993; ma v. anche ordinanze n. 193 del 1993;
391 del 1993; 489 del 1993; n. 194 del 1994).
Ha dichiarato, inoltre, inammissibile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 159 c.p.p.
nella parte in cui o non prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo della durata della sospensione e del rinvio del dibattimento conseguenti a mancata presentazione, allontanamento o mancata partecipazione del difensore dell'imputato dovuti alla astensione dalle udienze deliberata dalla categoria professionale, o non prevede, per le suddette ipotesi, l'adozione di un provvedimento giudiziale impugnabile di sospensione dei termini di prescrizione del reato per il tempo corrispondente alla durata della sospensione e del rinvio del dibattimento (sentenza n. 144 del 1994), seguendo una ratio decidendi sostanzialmente analoga a quella a base delle ordinanze supra;
v. anche le ordinanze n. 51 del 1999, n. 142 del 1999). Un'identica sorte è stata assegnata, sempre in riferimento all'art.3 della Costituzione, alla questione di legittimità dell'art. 160 c.p., nella parte in cui non prevede, tra gli atti che producono l'effetto di interrompere la prescrizione del reato, l'invito a presentarsi alla polizia giudiziaria per rendere l'interrogatorio su delega del pubblico ministero (ordinanza n. 178 del 1998). Seguendo, anche qui, la ratio decidendi delle ordinanze sopra ricordate, con richiamo al principio di legalità di cui all'art. 25 della Costituzione (v. anche ordinanza n. 245 del 1999).
È stata, ancora, dichiarata la manifesta inammissibilità, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, della questione di legittimità dell'art. 71 c.p.p., nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento penale in caso di imputato affetto da infermità fisica permanente che non ne consenta la partecipazione al dibattimento. Il giudice a quo aveva sospettato la compromissione, oltre che del principio di eguaglianza, anche dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, pure considerando l'inevitabile prescrizione dei reati. Ma la Corte ha rilevato che una dichiarazione di illegittimità costituzionale del tipo di quella richiesta, oltre a determinare "la creazione ex novo di un regime eccezionale che invaderebbe le scelte che l'ordinamento riserva alla esclusiva sfera della discrezionalità legislativa", provocherebbe "come automatico effetto sul piano del diritto sostanziale, l'inserimento di un nuovo caso di sospensione della prescrizione del reato e, quindi, la creazione di conseguenze penali contra reum" (ordinanza n. 67 del 1999; v., in precedenza, la sentenza n 354 del 1996). Inoltre, per quel che direttamente riguarda i motivi proposti dall'ufficio ricorrente, ha dichiarato manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione e 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, la questione di legittimità dell'art. 157, 2^ comma, c.p., nella parte in cui consente che il termine di prescrizione del reato non sia definibile nella stessa misura in tutte le fasi del procedimento" ed in particolare nella parte in cui consente che sulla determinazione del termine di prescrizione abbia effetto, anche mediante il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee di cui all'art. 69 c.p., la concessione dell'attenuante di cui all'art.62-bis c.p., ovvero di ogni circostanza del reato non specificamente identificabile nei suoi, contenuti, facoltativa e comunque non preventivamente individuabile all'atto del rinvio a giudizio (ordinanza, n. 337 del 1999). Ha precisato la Corte che l'intervento richiesto dal giudice a quo "si tradurrebbe in un trattamento deteriore nei confronti dell'imputato, in violazione del principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in base al quale è precluso alla Corte qualsiasi intervento additivo in malam partem in materia penale, sempre che la disciplina non sia frutto di una scelta palesemente arbitraria o ingiustificata" (v., da ultimo, ordinanza n. 413 del 1998 e 297 del 1997); ribadendo che l'effetto estintivo della prescrizione trova ragione "nell'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno o notevolmente attenuato l'allarme della coscienza comune (sentenze n. 202 del 1971 e, n. 254 del 1985) e che, dunque, non può ritenersi ingiustificata la scelta del legislatore di rapportare i termini entro cui si produce tale effetto estintivo alla concreta gravità del fatto, quale risulta anche a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche e del bilanciamento delle circostanze.
9. Il EL denuncia mancanza di motivazione con riferimento alle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello, mancanza e contraddittorietà della motivazione circa il dolo di corruzione. Il ricorso è infondato.
È sufficiente, al riguardo, rammentare che il reato ascritto al TI è estinto per prescrizione e che il rilievo che il ricorrente deduca in tutti i motivi di ricorso censure incentrate sull'art. 606, lettera e, c.p.p., chiedendo, sia pure in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata delinea un quadro inconciliabile con l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. Un quadro, peraltro, che qui è impossibile far operare alla stregua dell'ampia motivazione contenuta nella sentenza impugnata, attenta ad ogni motivo di ricorso, talora con rinvio (recettizio) alla decisione di primo grado.
Così in relazione alla partecipazione al momento formativo dell'accordo corruttivo - sua pure in una fase susseguente a quella che ha coinvolto gli altri imprenditori ferma restando la responsabilità del TI per la partecipazione alla fase esecutiva, con inattaccabili precisazioni anche sulla contestazione concernente il dolo di corruzione e sull'insussistenza della concussione.
È utile, in proposito, ricordare come, secondo la pressoché costante giurisprudenza della Corte di cassazione, alla stregua del precetto dell'art. 606 c.p.p., il controllo di legittimità è volto ad accertare che a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici, restando escluse da tale controllo, non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova nonché la scelta di quelli ritenuti determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatantio assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate in altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici;
cosicché non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti addotta dai ricorrenti ne' su altre spiegazioni fornite dalla difesa, per quanto plausibili e logicamente sostenibili. Dal che si ricava che, purché il giudice di merito abbia enunciato i criteri adottati per la valutazione della prova, seguendo itinerari interpretativi plausibili e si sia informato al principio di completezza, valutando tutti i dati dimostrativi, la motivazione è da ritenere corretta pure se possa dirsi verosimile un'alternativa ricostruzione dei fatti posta a fondamento della statuizione.
Prescegliendosi, nella verifica della correttezza e della logicità della motivazione, l'argomentazione che non si fondi sulla certezza della ricostruzione operata, ma sulla metodologia adottata. Si vuol dire, cioè, che il giudice può anche avere errato la sua decisione ma, poiché, in positivo, la sua è fra le scelte possibili nella ricostruzione dei fatti sottoposti al suo esame quella più probabile, l'alternativa altrettanto logica, purché prospettata e confutata, viene a soccombere;
in caso contrario, finirebbe per accreditarsi la Corte di cassazione di poteri rivalutativi che, come tali, appartengono alla sola cognizione del giudice di merito. Una volta, dunque, che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad un diversa lettura o interpretazione (Sez. un., 27 novembre 1995, Mannino). Proprio tale criterio di verifica "esterna" è stato ribadito come il solo compatibile con il sistema dalle Sezioni unite;
nel senso che il giudizio del giudice di merito, purché risponda ai criteri di correttezza, completezza e logicità, non è necessario che si prospetti (in assoluto) come il migliore dei giudizi possibile, perché compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato i criteri della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a differenza di altre (Sez. un. 13 dicembre 1995, Clarke). Il tutto purché il tasso di probabilità logica dell'assetto ricostruttivo sia da ritenere, alla stregua delle regole di valutazione della prova indicate nell'art. 192, comma 1, C.P.P., plausibile, persuasivo, non smentito dall'omesso esame di dati probatori di segno contrario in grado di attribuire al fatto una diversa (ma vincente) valutazione sul piano logico.
Alla base di una tale linea interpretativa sembra, dunque, imporsi il postulato (ricavabile dall'art. 619, comma 1, C.P.P.) in forza del quale la Corte di cassazione è giudice del procedimento probatorio e non del risultato della prova. Cosicché risulterebbe esorbitante dall'ambito dei suoi poteri attribuire al giudice della legittimità il compito di verificare la rispondenza a giustizia della decisione nonostante le lacune e le aporie delle argomentazioni adottate ovvero la chiara illogicità di una motivazione sorretta da un apparato motivazionale logicamente incensurabile perché conforme alle regole di inferenza espresse nel paradigma inferenziale costituito dal sillogisma probatorio e che può esprimersi nella sequenza: massima di esperienza (premessa maggiore), dato probatorio (premessa minore), conseguenza (il fatto provato). Senza contare che, moduli "correttivi" della motivazione in fatto che sia solo "insufficiente" sono espressamente contemplati dal combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p. Occorre allora precisare come sembrerebbe davvero riduttivo assegnare una valenza "neutrale" al principio che impone al giudice di valutare la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Così da impedire ogni possibilità di verificare se dall'integrale contesto probatorio quale risultante dall'impiego del metodo inferenziale (i "criteri adottati") sia stato acquisito quel risultato, definibile in termini di certezza ipotetica, che ha determinato la decisione.
Ne deriva che il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione in fatto della sentenza deve necessariamente esaurirsi in questa verifica. Alla quale, peraltro, non è estranea l'analisi della massima di esperienza impiegata, al solo scopo di accertare se tale massima possa così definirsi per non appartenere, invece, al campo delle congetture.
Il tutto senza contare che, in presenza di una causa estintiva del reato, il dovere del giudice di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p. postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento (cfr., ex plurimis, Cass., 9 febbraio 1995, Cardillo); e ciò tanto più quando per la natura plurisoggettiva bilaterale del reato per cui è intervenuta condanna in primo grado, l'assoluzione nel merito comporti decisivi riverberi sulla posizione di un altro soggetto. Ne deriva, allora che mentre, per un verso l'evidenza della prova di innocenza deve essere tale da consentire la detta qualificazione nei confronti del coimputato (tanto da qualificare la sua posizione da quella di corrotto in quella di concussore), con inevitabili riverberi anche in ordine agli eventuali profili extra penali della riqualificazione, per un altro verso, l'operazione in parola risulta decisamente preclusa nel caso di specie.
10. Il AL deduce violazione della legge processuale per non essersi proceduto alla citazione dell'Agostoni, le cui dichiarazioni sarebbero state utilizzate nonostante i divieti di utilizzazione, nonché illogicità della motivazione fondata su mere supposizioni e non su massime di esperienza.
11. Deve, anzitutto, ricordarsi, quanto al primo profilo, che il Tribunale, ritenuto ingiustificato il dissenso del Pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato all'udienza preliminare, ha applicato al ricorrente la diminuzione di pena prevista dall'art.442, comma 2, c.p.p., dichiarato illegittimo (nel combinato disposto con gli artt. 438, 439 e 440 dello stesso codice) dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 81 del 1990, "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2".
Tutto ciò impone al Collegio di verificare se la richiesta di giudizio abbreviato e la successiva riduzione di pena ad opera della sentenza di primo grado precluda alle parti la rinnovazione del dibattimento a norma dell'art. 603 c.p.p. Ritiene il Collegio che nessuna preclusione si sia, sul punto, verificata.
La ratio decidendi alla base della ora ricordata sentenza costituzionale (v. anche sentenze n. 66 del 1990 e 183 del 1990) è nel senso che, poiché, con il negare il proprio consenso all'adozione del rito abbreviato, il pubblico ministero esprime la volontà che il processo sia definito in quella fase cruciale del sistema accusatorio che è il dibattimento, il controllo della motivazione sul dissenso può trovar posto solo al termine del dibattimento, perché una decisione adottata precedentemente comporterebbe l'adozione di un rito speciale contro la volontà del titolare della scelta del rito;
con la conseguenza che la riduzione di pena non incide in alcun modo sul modello processuale utilizzato che rimane quello del giudizio dibattimentale.
Una linea interpretativa, quella ora ricordata, che la giurisprudenza di questa Corte - dopo qualche iniziale esitazione - ha puntualmente condiviso, affermando il principio che il riconoscimento, sia pure postumo, dell'accoglibilità della richiesta non vale a cancellare l'ineludibile fatto storico-processuale che il processo si è celebrato con il rito ordinario. Qualora, quindi, il pubblico ministero non abbia acconsentito alla celebrazione del processo con il rito abbreviato e il giudice abbia ritenuto ingiustificato tale dissenso - applicando, all'esito del dibattimento, la riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p. - il giudizio di appello deve svolgersi nelle forme ordinarie e non con la procedura camerale di cui all'art. 599 c.p.p. (Sez. un., 21 aprile 1995, Zoccoli;
Sez. 6^, 22 dicembre 1998, Amante). Ne deriva che, dovendo qualificarsi il giudizio di appello come un ordinario giudizio di impugnazione, gli atti del dibattimento di primo grado mantengono (nonostante l'applicazione della riduzione di pena) la loro tipica natura, con inevitabili riverberi quanto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
Sennonché la sentenza impugnata ha correttamente denegato la rinnovazione del dibattimento, con una motivazione puntualmente osservante i criteri implicitamente indicati dall'art. 192 c.p.p. in tema di massime di esperienza.
12. Rileva il Collegio, e qui si introduce il secondo - ma complementate - profilo di censura, come, pure di recente, le Sezioni unite della Corte di cassazione abbiano ritenuto che non possa essere incluso nell'area del vizio della motivazione il sindacato sulle "massime di esperienza" utilizzate dal giudice di merito. Con ciò in certo senso ripercorrendo le cadenze indicate da un'autorevole dottrina la quale aveva puntualizzato come per consentire che il controllo di legittimità sulla motivazione non irrompa a sindacare il merito del giudizio è necessario e sufficiente che la Corte accerti soltanto se la motivazione rispecchi la struttura legale, cioè espliciti i fatti probatori, le massime di esperienza e le conclusioni. Il tutto in omaggio al principio che vede nella Corte di cassazione il giudice che verifica la ritualità del procedimento probatorio e non il suo risultato, così da introdurre una netta scansione, ai fini del controllo in sede di legittimità, tra motivazione e decisione. Cosicché la distinzione fra legittimità e merito sarebbe data dal fatto che nell'un caso si controlla la struttura legale della motivazione (secondo la sequenza: massima di esperienza-fatto probatorio-fatto accertato), nell'altro si controlla la fondatezza della massima di esperienza utilizzata. Pure se nei casi di interventi correttivi sulla motivazione non si è mancato di ritenere che la motivazione insufficiente può essere integrata esplicitando la massima di esperienza.
Una puntualizzazione che, per la verità, non sembra caratterizzarsi per particolare rigore sia per eccesso sia per difetto. In primo luogo, in omaggio al principio di "completezza" si vorrebbe l'enunciazione di tutte le massime di esperienza utilizzate;
e così pure di quelle assolutamente indiscutibili;
per di più non sembra consentito accedere alla conclusione che l'indicazione di una massima di esperienza discutibile debba necessariamente comportare l'annullamento della decisione in quanto affetta da manifesta illogicità.
In secondo luogo, come è stato acutamente rilevato, l'indicazione delle massime di esperienza in tanto ha una senso in quanto sia consentita una qualche loro sindacabilità, nei casi, quanto meno, in cui la massima non sia qualificabile come tale.
Occorre, peraltro, precisare come proprio sulla tematica delle massime di esperienza non sia agevolmente individuabile una precisa linea interpretativa da parte della giurisprudenza. Massime di comune esperienza vengono intese quelle definizioni o quei giudizi ipotetici di contenuto generale indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla osservazione dei quali sono dedotti ed oltre i quali devono valere per nuovi casi (Sez. 5^, 18 dicembre 1969, Lanzarotti). Così da definirle nell'ambito dei giudizi che vengono assunti dal giudice nell'esercizio del suo libero convincimento, ma che vincolano le conclusioni da adottare (Sez. 1^, 26 novembre 1962, Giacalone). Ed è singolare constatare come l'aggancio delle massime di esperienza al principio del libero convincimento finisca con l'esaltarsi, pur in presenza di puntuali canoni valutativi espressi dalla legge (si pensi a tutte le regole enunciate dall'art. 192), proprio nel regime del codice del 1988, non essendosi mancato di precisare come il detto libero convincimento, che si estrinseca nel momento della valutazione della prova, nel processo indiziario è il corretto risultato di un'operazione logico-induttiva attraverso la quale la massima di esperienza nel sillogismo normativamente imposto dall'art. 192, comma 2, c.p.p., si pone come premessa maggiore, l'indizio è la premessa minore e la conclusione è costituita, nel suo divenire, per cristallizzarsi definitivamente, dalla prova del fatto in esame. L'enunciazione del principio che preclude il sindacato sulle massime di esperienza non sempre appare, però, designato da un alone di asettica neutralità.
Pur non essendosi mancato di rilevare che non è consentito in sede di legittimità sostituire ad una proposizione probatoria, che sia fondata su fatti specifici e su massime di esperienza ad essi collegate, altra disposizione di diversa forza persuasiva (Sez. 5^, 14 aprile 1987, Gelli), non è infrequente l'esigenza che la massima di esperienza da utilizzare debba essere "appropriata" (Sez. 1^, 28 marzo 1969. De Pascale;
v. analogamente, per una massima di esperienza adottata dal giudice di merito e ritenuta esorbitante rispetto a cautele già imposte dalla legge, Sez. 6,^ 24 novembre 1988, Fontanin, in Giust. pen., 1989. 2^, 670), ovvero "plausibile" (Sez. 1^, 4 febbraio, 1988, Barbella), tanto che la massima non riconosciuta come tale da tutti e generalmente accettata finirebbe per contrastare con il principio di logicità (Sez. 1^, 22 maggio 1989. Barranca;
Sez. 6^, 21 giugno 1990, Cordi) o con il senso comune (Sez. 2^, 21 dicembre 1993,, Modesto). Salvo, ovviamente che non sussistano circostanze di fatto che lascino ragionevolmente supporre che le cose sono andate diversamente da come vanno le cose materiali ed umane (Sez. 1^, 27 novembre 1991. Terranova). Di estrema significazione è, poi, la qualificazione della regola di valutazione della chiamata di correo, per l'inferire della massima di esperienza. La chiamata in correità - si è detto, - diversamente dalla testimonianza, non può mai integrare, di per, sè sola un grave indizio di colpevolezza, se non sia corroborata da riscontri estrinseci idonei a suffragarne l'attendibilità (Sez. un., 21 aprile 1995, Costantino;
Sez. 1^, 13 marzo 1996,, Schiavone). Pur essendosi precisato che in tema di processi indiziari alla Corte di cassazione non compete un potere di ripetizione conoscitiva dell'esperienza del giudice di merito (Sez. 1^, 5 dicembre 1994, Colonnetti). Non si è mancato, infine, di discriminare la massima di esperienza dalla congettura. Nel primo caso il dato è stato già, o viene comunque, sottoposto a verifica empirica e quindi la massima può essere formulata sulla scorta dell'id quod plerumque accidit, mentre nel secondo caso tale verifica non vi è stata e non può esservi, ed essa resta affidata ad un nuovo calcolo di possibilità, sicché la massima rimane insuscettibile di verifica empirica e, quindi, di dimostrazione;
ed è singolare la contraddizione latente in tale proposizione, ove dopo la premessa che la massima di esperienza si fonda sulla probabilità, si afferma che poiché il giudizio che viene formulato a conclusione del processo non può mai essere di probabilità, ma di certezza, possono trovare ingresso, nella concatenazione logica dei vari sillogismi in cui si sostanzia la motivazione, anche le massime di esperienza e non certo le mere congetture (Sez. 1^, 22 ottobre 1990, Grilli). In tali termini dovrebbe dunque leggersi l'indirizzo giurisprudenziale che preclude alla Corte di cassazione il sindacato sulle massime di esperienza (cfr., Sez. 2^, 9 marzo 1993, Mariani). Va però precisato che nella motivazione in fatto i criteri di inferenza sono plurimi per la pluralità dei passaggi logici che il giudice di merito è tenuto a percorrere, alcuni dei quali così pacifici da non dover essere neppure enunciati. Il tutto nel contesto complessivo della motivazione che non può essere controllata atomisticamente.
La massima di esperienza, dunque, costituisce la premessa maggiore del sillogismo giudiziale che, sussunto il fatto come premessa minore, consente di trarre una deduzione che logicamente costituisce la verità o non verità del fatto da provare (Sez. 1^, 2 aprile 1992, Filice). Il che impone di ritenere che la doglianza relativa alla scelta delle massime di esperienza da parte del giudice di merito non può essere proposta quale vizio della motivazione quando la valutazione e l'interpretazione delle risultanze processuali siano state compiute secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento e sia stata data una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate, con motivazione adeguata e congrua (Sez. 4^, 30 aprile 1993. De Giovanni). 13. Con riferimento alla complessa articolazione dei motivi di ricorso del AL appare evidente come la verifica operata dalla impugnata decisione resista ad ogni censura in ordine sia al diniego di rinnovazione del dibattimento sia alle massime di esperienza utilizzate.
Correttamente il giudice a quo ha privato di valenza probatoria, con riferimento alla posizione del ricorrente, le dichiarazioni dell'GO.
Nonostante l'impalcatura accusatoria desumibile dalla sentenza di primo grado poggi sull'acquisizione, alla stregua del testo dell'art.513 c.p.p. non ancora modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267,
delle dichiarazioni dell'GO, confermate dalle parziali ammissioni del AL riferite alla sua presenza all'incontro con il VE, la Corte di appello ha ritenuto le dichiarazioni dell'imputato in reato connesso del tutto ininfluenti perché rappresenterebbero mere illazioni, deduzioni soggettive, convinzioni del dichiarante.
Ha così interpretato la dichiarazione di colpevolezza pronunciata dalla sentenza di primo grado come essenzialmente basata su prove logiche: l'ammesso incontro presso la TO predisposto al fine di controllare l'operato del vice sindaco socialista;
la circostanza che fu corrisposta la richiesta tangente suppletiva. Senza contare che un incontro tra il collettore delle tangenti GO, il VE ed il AL non poteva in quel periodo giustificarsi altrimenti che in funzione della richiesta di tangenti. Ed ancora, poiché il AL era l'esponente del partito maggiore, sarebbe assurdo ritenere che, una volta ammessa la sua partecipazione all'incontro, non abbia influito sulla richiesta di somme di danaro, dato che in quell'occasione appunto di tangenti si sarebbe parlato. Il suo contributo (sia pure "gregario") si sarebbe rivelato funzionale a facilitare l'accordo corruttivo e a garantire al maggior partito politico, del quale il AL era il massimo esponente cittadino, la quota parte della illecita retribuzione. La mancata citazione dell'GO, del resto, a parte il rilievo della "prova di resistenza", non pare possa essere oggetto di doglianza, essendo comunque l'imputato gravato dall'onere di indicare, nei motivi nuovi, alla stregua della sentenza costituzionale n. 361 del 1998 (la decisione del giudice di appello è, infatti successiva a tale sentenza) i capitoli di prova sui quali operare le contestazioni.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del AL per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AL PE perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Rigetta il ricorso di TI LI che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2000