Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2026, n. 2911
CASS
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata risposta degli enti impositori all'istanza di sospensione legale della riscossione entro il termine di legge

    Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno ritenuto che gli enti impositori avessero risposto tempestivamente all'istanza di sospensione.

  • Inammissibile
    Omessa pronuncia sull'eccepita nullità della costituzione di ADER per mancata delibera di conferimento mandato

    La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo in quanto l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo in caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito.

  • Inammissibile
    Omesso esame di un fatto decisivo: contestazione della documentazione prodotta dagli enti resistenti

    La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo sia per la presenza di una doppia decisione conforme del giudice di primo e secondo grado, sia perché la contestazione non era stata riportata nei suoi esatti termini, precisando dove e quando era stata proposta. Inoltre, la censura non si confrontava con la statuizione della Corte d'appello sull'inammissibilità della censura relativa all'invalidità delle notifiche PEC, introdotta per la prima volta in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2026, n. 2911
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2911
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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