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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2025, n. 20021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20021 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Di TO OP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d'appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola con requisitoria scritta chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce confermava la responsabilità di OP Di TO per i reati di tentata rapina aggravata, danneggiamento, oltraggio a pubblico ufficiale ed evasione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20021 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 11/04/2025 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 56, comma 3, 628, comma 3, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine4.(la conferma della responsabilità per il reato di tentata rapina aggravata: si deduceva che avrebbe dovuto riconoscersi la desistenza in ragione del fatto che l'abbandono dell'azione delittuosa sarebbe avvenuta quando il ricorrente aveva ancora il dominio dell'iniziativa criminale senza alcuna costrizione esterna e che la reazione della vittima avrebbe avuto solo l'effetto di attivare una virtuosa rivalutazione della condotta;
2.2. violazione di legge (art. 341-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di oltraggio: mancherebbe la condizione della "presenza di più persone"; invero tutti presenti avrebbero rivestito la qualifica di pubblici ufficiali e sarebbero stati intenti a compiere atti d'ufficio sicché la condotta contestata non avrebbe avuto alcuna "rilevanza esterna"; 2.3. violazione di legge (art. 635 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di danneggiamento: mancherebbe la prova della "contestualità" delle minacce con il lancio dei sassi, sicché il danneggiamento non sarebbe punibile;
2.4. violazione di legge (artt. 81, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine a definizione del trattamento sanzionatorio: non sarebbe stato sufficientemente giustificato il riconoscimento della recidiva ed il suo effetto sulla sanzione;
inoltre non sarebbe stata fornita un'adeguata motivazione a sostegno della quantificazione degli aumenti per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso che contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto l'esimente della desistenza non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato. Il Collegio riafferma che in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di consumare una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (tra le altre: Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep.2019, T., Rv. 275647 - 01). E che, pertanto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà, che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso 2 il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, FE e altri, Rv. 272535; Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T, Rv. 275647). Quanto alla necessità che la desistenza intervenga prima della "perfezione" della condotta che integra il tentativo il Collegio riafferma che nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435 - 01). Sul punto il Collegio riafferma che per ritenere "compiuto" il tentativo la valutazione della idoneità degli atti deve essere effettuata attraverso un giudizio di prognosi postuma, da effettuare con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso ( tra le altre: Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello rilevava che la condotta del Di TO aveva perfezionato il tentativo di rapina dato che l'aggressione predatoria era stata interrotta solo dalla reazione della vittima, cioè da un fattore esterno, che si frapponeva alla prosecuzione dell'azione, senza la quale la condotta criminosa sarebbe senz'altro continuata (pag. 4 della sentenza impugnata) 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. Il collegio riafferma che in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999 - 01; Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838 - 01 ). Segnatamente si ribadisce che «il requisito della pluralità di persone alla cui presenza deve svolgersi la condotta oltraggiosa è integrato unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili") ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spaziotemporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente. E' indispensabile, quindi, che la frase oltraggiosa raggiunga persone estranee non soltanto ai pubblici ufficiali direttamente investiti dalle offese, ma anche alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, atteso che solo in tali condizioni può crearsi il pericolo alla considerazione sociale ed all'autorevolezza della pubblica amministrazione» (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, § 3). 3 Nel caso di specie la condotta di oltraggio è stata consumata all'interno degli uffici della Questura alla presenza di agenti di pubblica sicurezza impegnati nel compimento di atti di ufficio e, segnatamente, nella identificazione degli autori dell'aggressione. Dunque, tenuto conto delle consolidate indicazioni ermeneutiche richiamate, il reato di oltraggio non sussiste. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di oltraggio perché il fatto non sussiste e la pena deve essere riterminata eliminando mesi sei di reclusione e duecentoottantadue euro di multa inflitti in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. 3. Il terzo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine alla sussistenza del danneggiamento, rilevando la mancanza di contestualità tra la minaccia e l'azione di danneggiamento è manifestamente infondato. Invero la Corte di appello, ha effettuato una accurata e persuasiva analisi delle prove raccolte rilevando come le stesse indicassero univocamente che la minacci all'offeso ed il lancio dei sassi fossero stati posti in essere «senza soluzione di continuità» (pag. 5 della senza impugnata). Rispetto a tale ricostruzione - che confermava quella effettuata dal tribunale - il ricorso si configura come meramente reiterativo delle doglianze proposte con la prima impugnazione. 4. Infine, sono manifestamente infondate anche le doglianze relative al trattamento sanzionatorio. Quanto agli oneri motivazionali che incombono sul giudice il Collegio riafferma che in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa. (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano', Rv. 251690 - 01). E che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01) . (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01) Contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello onorava gli oneri motivazionali individuati dalla Cassazione e forniva una accurata giustificazione sia in ordine alla sussistenza della recidiva che all'ammontare degli aumenti per la continuazione. Con riguardo alla recidiva la Corte rilevava, infatti, che i numerosi precedenti vantati, relativi alla pregressa consumazione di reati contro il patrimonio, tratteggiavano una personalità caratterizzata da ingravescente pericolosità, il che giustificava il riconoscimento dell'aggravante. 4 Del pari la Corte, contrariamente a quanto dedotto, ha offerto una giustificazione precisa ed individualizzata in ordine a tutti gli aumenti per la continuazione disposti (pag. 6 della sentenza impugnata).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di oltraggio perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi 6 di reclusione ed euro 282,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, il giorno 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola con requisitoria scritta chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce confermava la responsabilità di OP Di TO per i reati di tentata rapina aggravata, danneggiamento, oltraggio a pubblico ufficiale ed evasione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20021 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 11/04/2025 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 56, comma 3, 628, comma 3, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine4.(la conferma della responsabilità per il reato di tentata rapina aggravata: si deduceva che avrebbe dovuto riconoscersi la desistenza in ragione del fatto che l'abbandono dell'azione delittuosa sarebbe avvenuta quando il ricorrente aveva ancora il dominio dell'iniziativa criminale senza alcuna costrizione esterna e che la reazione della vittima avrebbe avuto solo l'effetto di attivare una virtuosa rivalutazione della condotta;
2.2. violazione di legge (art. 341-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di oltraggio: mancherebbe la condizione della "presenza di più persone"; invero tutti presenti avrebbero rivestito la qualifica di pubblici ufficiali e sarebbero stati intenti a compiere atti d'ufficio sicché la condotta contestata non avrebbe avuto alcuna "rilevanza esterna"; 2.3. violazione di legge (art. 635 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di danneggiamento: mancherebbe la prova della "contestualità" delle minacce con il lancio dei sassi, sicché il danneggiamento non sarebbe punibile;
2.4. violazione di legge (artt. 81, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine a definizione del trattamento sanzionatorio: non sarebbe stato sufficientemente giustificato il riconoscimento della recidiva ed il suo effetto sulla sanzione;
inoltre non sarebbe stata fornita un'adeguata motivazione a sostegno della quantificazione degli aumenti per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso che contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto l'esimente della desistenza non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato. Il Collegio riafferma che in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di consumare una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (tra le altre: Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep.2019, T., Rv. 275647 - 01). E che, pertanto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà, che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso 2 il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, FE e altri, Rv. 272535; Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T, Rv. 275647). Quanto alla necessità che la desistenza intervenga prima della "perfezione" della condotta che integra il tentativo il Collegio riafferma che nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435 - 01). Sul punto il Collegio riafferma che per ritenere "compiuto" il tentativo la valutazione della idoneità degli atti deve essere effettuata attraverso un giudizio di prognosi postuma, da effettuare con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso ( tra le altre: Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello rilevava che la condotta del Di TO aveva perfezionato il tentativo di rapina dato che l'aggressione predatoria era stata interrotta solo dalla reazione della vittima, cioè da un fattore esterno, che si frapponeva alla prosecuzione dell'azione, senza la quale la condotta criminosa sarebbe senz'altro continuata (pag. 4 della sentenza impugnata) 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. Il collegio riafferma che in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999 - 01; Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838 - 01 ). Segnatamente si ribadisce che «il requisito della pluralità di persone alla cui presenza deve svolgersi la condotta oltraggiosa è integrato unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili") ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spaziotemporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente. E' indispensabile, quindi, che la frase oltraggiosa raggiunga persone estranee non soltanto ai pubblici ufficiali direttamente investiti dalle offese, ma anche alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, atteso che solo in tali condizioni può crearsi il pericolo alla considerazione sociale ed all'autorevolezza della pubblica amministrazione» (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, § 3). 3 Nel caso di specie la condotta di oltraggio è stata consumata all'interno degli uffici della Questura alla presenza di agenti di pubblica sicurezza impegnati nel compimento di atti di ufficio e, segnatamente, nella identificazione degli autori dell'aggressione. Dunque, tenuto conto delle consolidate indicazioni ermeneutiche richiamate, il reato di oltraggio non sussiste. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di oltraggio perché il fatto non sussiste e la pena deve essere riterminata eliminando mesi sei di reclusione e duecentoottantadue euro di multa inflitti in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. 3. Il terzo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine alla sussistenza del danneggiamento, rilevando la mancanza di contestualità tra la minaccia e l'azione di danneggiamento è manifestamente infondato. Invero la Corte di appello, ha effettuato una accurata e persuasiva analisi delle prove raccolte rilevando come le stesse indicassero univocamente che la minacci all'offeso ed il lancio dei sassi fossero stati posti in essere «senza soluzione di continuità» (pag. 5 della senza impugnata). Rispetto a tale ricostruzione - che confermava quella effettuata dal tribunale - il ricorso si configura come meramente reiterativo delle doglianze proposte con la prima impugnazione. 4. Infine, sono manifestamente infondate anche le doglianze relative al trattamento sanzionatorio. Quanto agli oneri motivazionali che incombono sul giudice il Collegio riafferma che in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa. (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano', Rv. 251690 - 01). E che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01) . (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01) Contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello onorava gli oneri motivazionali individuati dalla Cassazione e forniva una accurata giustificazione sia in ordine alla sussistenza della recidiva che all'ammontare degli aumenti per la continuazione. Con riguardo alla recidiva la Corte rilevava, infatti, che i numerosi precedenti vantati, relativi alla pregressa consumazione di reati contro il patrimonio, tratteggiavano una personalità caratterizzata da ingravescente pericolosità, il che giustificava il riconoscimento dell'aggravante. 4 Del pari la Corte, contrariamente a quanto dedotto, ha offerto una giustificazione precisa ed individualizzata in ordine a tutti gli aumenti per la continuazione disposti (pag. 6 della sentenza impugnata).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di oltraggio perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi 6 di reclusione ed euro 282,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, il giorno 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore La Presidente