Art. 2.
Alla spesa derivante per l'esercizio 1962-1963 dalla attuazione della presente legge, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quell'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla spesa derivante per l'esercizio 1962-1963 dalla attuazione della presente legge, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quell'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.