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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 559/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4310/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820241460000182008 CONTRIBUTI IVS 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820241460000182008 CONTRIBUTI IVS 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820241460000182008 CONTRIBUTI IVS 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820241460000182008 CONTRIBUTI IVS 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820241460000182008 IMP.SOST.RED. 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820241460000182008 REGISTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820241460000182008 REGISTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820241460000182008 REGISTRO 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230004864443000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230007049337000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230007049236000 IMP.SOST.RED. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230001119472000 REGISTRO 2019
- AVVISO DI ADDEB n. 32820220004100134000 CONTRIBUTI IVS 2019
- AVVISO DI ADDEB n. 32820220004100134000 CONTRIBUTI IVS 2020
- AVVISO DI ADDEB n. 32820220004100134000 CONTRIBUTI IVS 2021
- AVVISO DI ADDEB n. 32820220004100134000 CONTRIBUTI IVS 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione impugna la procedura di iscrizione di ipoteca in epigrafe.
Eccepisce:
- mancata notifica degli atti presupposti.
Chiede:
- annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria limitatamente alle cartelle di pagamento impugnate.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione.
Eccepisce:
- la notificazione del ricorso è la scansione di documento analogico e non è un documento in formato nativo firmato digitalmente e senza alcuna attestazone di conformità come prevista per legge, inoltre il ricorso risulta essere priva della seconda pagina con conseguente impossibilità di poter leggere il contenuto integrale del ricorso e con impossibilità di difesa su fatti non portati a conoscenza.
Chiede:
- inammissibilità del ricorso;
- spese ed onorari del giudizio oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
All'Udienza del 15/12/2025 con Ordinanza n. 1712/2025 depositata 16/12/2025 la Corte rigetta la domanda di sospensione dell'atto oggetto del ricorso in epigrafe.
All'Udienza del 02/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto: - che il difensore del sig. Ricorrente_1, il dott. Difensore_1, in data 4/11/2025 presenta telematicamente istanza relativa alla duplicazione dei ricorsi rubricati con R.G.R.n. 4310/2025 e n.4364/2025, trattandosi del medesimo ricorso si rende necessario considerare il ricorso piu recente duplicato di quello piu risalente;
- che il Presidente dott. Lucio Di Nosse con id. n.5708 del 17/11/2025 riunisce per duplicazione il ricorso rubricato all'R.G.R.n. 4364/2025 all'R.G.R.n. 4310/2025 e che quest'ultimo è l'unico ricorso da considerare pendente.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine alla competenza a decidere riguardo:
- l'avviso di addebito n. 32820220004100134000, notificato il 03/01/2023 Ente che ha emesso il ruolo I.N. P.S. sede di Associazione_1 relativa a CONTRIBUTI IVS per gli anni 2019/2020/2021/2022.
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso mossa da parte resistente. Il ricorso notificato a controparte è conforme a quello notificato alla Corte;
- che è infondata l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti. Tutte le cartelle risultano regolarmente notificate nei modi di legge non sono state impugnate divenendo definitiva la pretesa;
- che non è maturata la prescrizione, nel caso in esame è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca n. 02876202400001290000 in data 26/08/2024 atto interruttivo della prescrizione.
Il ricorso non trova accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria limitatamente all'avviso di addebito n. 32820220004100134000.
Assegna il termine di gg. 90 a decorrere dalla comunicazione della sentenza per riassumere il giudizio davanti all'A.G.O..
Rigetta nel resto.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 800,00 oltre spese forfettarie del 15% C.P.A. ed IVA in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4310/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820241460000182008 CONTRIBUTI IVS 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820241460000182008 CONTRIBUTI IVS 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820241460000182008 CONTRIBUTI IVS 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820241460000182008 CONTRIBUTI IVS 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820241460000182008 IMP.SOST.RED. 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820241460000182008 REGISTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820241460000182008 REGISTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820241460000182008 REGISTRO 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230004864443000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230007049337000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230007049236000 IMP.SOST.RED. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230001119472000 REGISTRO 2019
- AVVISO DI ADDEB n. 32820220004100134000 CONTRIBUTI IVS 2019
- AVVISO DI ADDEB n. 32820220004100134000 CONTRIBUTI IVS 2020
- AVVISO DI ADDEB n. 32820220004100134000 CONTRIBUTI IVS 2021
- AVVISO DI ADDEB n. 32820220004100134000 CONTRIBUTI IVS 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione impugna la procedura di iscrizione di ipoteca in epigrafe.
Eccepisce:
- mancata notifica degli atti presupposti.
Chiede:
- annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria limitatamente alle cartelle di pagamento impugnate.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione.
Eccepisce:
- la notificazione del ricorso è la scansione di documento analogico e non è un documento in formato nativo firmato digitalmente e senza alcuna attestazone di conformità come prevista per legge, inoltre il ricorso risulta essere priva della seconda pagina con conseguente impossibilità di poter leggere il contenuto integrale del ricorso e con impossibilità di difesa su fatti non portati a conoscenza.
Chiede:
- inammissibilità del ricorso;
- spese ed onorari del giudizio oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
All'Udienza del 15/12/2025 con Ordinanza n. 1712/2025 depositata 16/12/2025 la Corte rigetta la domanda di sospensione dell'atto oggetto del ricorso in epigrafe.
All'Udienza del 02/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si prende atto: - che il difensore del sig. Ricorrente_1, il dott. Difensore_1, in data 4/11/2025 presenta telematicamente istanza relativa alla duplicazione dei ricorsi rubricati con R.G.R.n. 4310/2025 e n.4364/2025, trattandosi del medesimo ricorso si rende necessario considerare il ricorso piu recente duplicato di quello piu risalente;
- che il Presidente dott. Lucio Di Nosse con id. n.5708 del 17/11/2025 riunisce per duplicazione il ricorso rubricato all'R.G.R.n. 4364/2025 all'R.G.R.n. 4310/2025 e che quest'ultimo è l'unico ricorso da considerare pendente.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine alla competenza a decidere riguardo:
- l'avviso di addebito n. 32820220004100134000, notificato il 03/01/2023 Ente che ha emesso il ruolo I.N. P.S. sede di Associazione_1 relativa a CONTRIBUTI IVS per gli anni 2019/2020/2021/2022.
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso mossa da parte resistente. Il ricorso notificato a controparte è conforme a quello notificato alla Corte;
- che è infondata l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti. Tutte le cartelle risultano regolarmente notificate nei modi di legge non sono state impugnate divenendo definitiva la pretesa;
- che non è maturata la prescrizione, nel caso in esame è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca n. 02876202400001290000 in data 26/08/2024 atto interruttivo della prescrizione.
Il ricorso non trova accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria limitatamente all'avviso di addebito n. 32820220004100134000.
Assegna il termine di gg. 90 a decorrere dalla comunicazione della sentenza per riassumere il giudizio davanti all'A.G.O..
Rigetta nel resto.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 800,00 oltre spese forfettarie del 15% C.P.A. ed IVA in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione.