CASS
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2024, n. 42559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42559 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta documentale relativa al fallimento PENTA RL. con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 31 gennaio 2024, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lecco aveva dichiarato CO RA, quale amministratore di fatto della società PI HO RL, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, per aver - eseguito pagamenti preferenziali mediante restituzione di finanziamenti ai soci, e bancarotta per operazioni dolose, per aver concorso a cagionare il dissesto della società mediante l'inadempimento delle obbligazioni tributarie e contributive. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 42559 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 27/09/2024 Inoltre, lo aveva dichiarato responsabile, quale amministratore di fatto della società della società PENTA RL, dei reati di bancarotta documentale, per avere iscritto in bilancio rimanenze finali in realtà inesistenti e di bancarotta impropria, per avere causato il fallimento della società a causa del programmatico inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali. Per tali reati il RA era stato condannato alla pena di 4 anni reclusione, oltre alle pene accessorie. 2. Avverso tale sentenza CO RA ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, avente ad oggetto il punto 2.3 della sentenza impugnata, concernente il fallimento della società PENTA RL, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di confrontarsi con il motivo d'appello con cui si sosteneva che il giudice di primo grado, nell'affermare la responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta documentale in ragione della iscrizione in bilancio di rimanenze di magazzino in realtà inesistenti, aveva erroneamente indicato il bilancio tra le scritture contabili. In tal modo la Corte d'appello avrebbe disatteso il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude che il reato di bancarotta fraudolenta documentale possa avere ad oggetto il bilancio, posto che questo non rientra nella nozione di libri e scritture contabili cui fa riferimento l'art. 216, comma 1, n. 2), legge fall. 2.2. Con il secondo motivo, concernente il medesimo punto della sentenza, si deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che il curatore, sia nella relazione ex art. 33 legge fall., sia nella successiva integrazione, aveva affermato che le scritture contabili erano state tenute fino al fallimento e avevano consentito di ricostruire puntualmente le posizioni debitorie della società. La Corte distrettuale avrebbe, inoltre, omesso di pronunciarsi sulla censura con la quale era contestata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, il quale non poteva riscontrarsi nel mero mancato aggiornamento della sola posta attiva costituita dalle rimanenze di magazzino. Non avrebbe neppure chiarito gli elementi da cui sarebbe emersa la consapevolezza del ricorrente di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della società. 2.3. Il terzo motivo, avente ad oggetto il punto 2.1. della sentenza impugnata, concernente il fallimento della società PI HO RL, denuncia il vizio violazione dì legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale. La Corte territoriale 2 avrebbe omesso di motivare in ordine alle censure con cui si evidenziava che i finanziamenti dei soci erano stati destinati a soddisfare i creditori sociali e servivano per far fronte alla crisi di liquidità in cui versava la società, e che la restituzione di tali finanziamenti era volta a consentire di mantenere la linea di credito con i soci, e non già ad avvantaggiarli. Inoltre, il denaro anticipato dalla socia e amministratrice di diritto NA TA era stato utilizzato anche per pagare l'erario, secondo quanto risulterebbe dagli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale, che la Corte territoriale non aveva in alcun modo valutato. Ciò escluderebbe la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, mancando la volontà e la consapevolezza di ledere i diritti dei creditori insoddisfatti. 2.4. Il quarto motivo ha ad oggetto l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui agli artt. 216 e 223, comma 2, per aver concorso a cagionare il dissesto della società PI HO RL mediante l'inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali. Con esso il ricorrente deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con l'atto di appello, l'imputato aveva evidenziato come il Tribunale avesse ritenuto non riscontrati documentalmente numerosi pagamenti effettuati dalla società in favore dell'erario, in tal modo trascurando di esaminare le schede contabili allegate alla relazione del curatore ex art. 33 legge fall. La Corte territoriale avrebbe confermato l'omesso versamento e da ciò desunto la volontà del RA di autofinanziare la società a mezzo del sistematico inadempimento fiscale, senza tuttavia valutare la documentazione comprovante i cospicui pagamenti dei debiti tributari e previdenziali effettuati dalla società. 2.5. Il quinto motivo (erroneamente rubricato come quarto), concernente il fallimento della società PENTA RL, deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 223, comma 2, legge fall. I giudici d'appello avrebbero ritenuto non provata la volontà dell'imputato di regolarizzare la posizione fiscale e contributiva, senza valutare la prova documentale attestante i pagamenti effettuati dalla PI HO per conto della PENTA RL in favore dell'erario tra gli anni 2011 e 2013. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al ritenuto reato di bancarotta documentale relativa al fallimento PENTA RL. con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ha chiesto inoltre dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto. 3 Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Occorre muovere dalla premessa che l'esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte. Ricorre invero la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. 3. Il primo motivo, avente ad oggetto il reato di bancarotta documentale in relazione alla società PENTA RL, è infondato. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sulla erronea considerazione del bilancio come scrittura contabile, in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale esclude che il reato di bancarotta fraudolenta documentale non possa avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall. (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503 - 01; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 - 03). Se il richiamo all'orientamento di questa Corte regolatrice operato dal ricorrente risulta corretto, non altrettanto può dirsi in relazione alla censura dal medesimo formulata. Tanto il capo di imputazione, quanto entrambe le sentenze dei gradi di merito riferiscono la condotta ascritta al RA, non già al bilancio della società, bensì al mancato aggiornamento delle scritture contabili, le quali, a fronte di una posta attiva concernente rimanenze di magazzino dell'importo di euro 274.000 risultante in bilancio e del mancato rinvenimento di tali rimanenze, non avevano in alcun modo documentato l'uscita di tali beni dalla disponibilità della PENTA RL. 4. Il secondo motivo è infondato. 4.1. Quanto all'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale devono richiamarsi le considerazioni espresse al punto precedente, 4 dalle quali risulta acclarato che con motivazione logica e coerente, oltre che conforme al dato normativo, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato, correttamente ravvisandolo nell'omesso aggiornamento delle scritture contabili con riguardo alla destinazione dei beni costituenti le rimanenze di magazzino della società. La fraudolenta tenuta delle scritture contabili, infatti, si realizza quando esse sono tenute in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;
ciò che è accaduto nella specie, non avendo la condotta dell'imputato consentito di accertare la destinazione di tali beni. Alla luce degli artt. 2214 e segg. cod. civ., la conservazione e la fedele redazione delle scritture di impresa è preciso ed indefettibile onere dell'imprenditore, sia individuale che associato, nonché, di conseguenza, anche dell'amministratore di fatto, individuato ai sensi dell'art. 2639 cod. civ. La norma incriminatrice di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, come da tempo affermato da questa Corte, tende, tra l'altro, anche a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela;
pertanto, ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari rientra nel perimetro della rilevanza penale. Si è invero affermato che la parziale omissione del dovere annotativo integra la fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., in quanto rientra nell'ambito della norma incriminatrice anche la condotta di falsificazione dei dati realizzata attraverso la rappresentazione dell'evento economico in modo incompleto e distorto in ordine alla gestione di impresa e agli esiti della stessa (Sez. 5, n. 3114 del 17/12/2010, dep. 2011, Zaccaria, Rv. 249266 - 01). È indubbio che un tale intralcio nella specie vi sia stato, atteso che il mancato aggiornamento delle scritture contabili non ha consentito una completa ricostruzione del patrimonio della fallita, facendo figurare la disponibilità di beni invece risultati fisicamente e documentalmente inesistenti. 4.2. Del pari priva di fondamento risulta la censura che attinge la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte territoriale ha al riguardo richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la parziale omissione del dovere annotativo, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa e non anche la volontà dell'effetto di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 5 V 284677 - 02. V. altresì, Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 - 01). Il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato (Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910 - 01). Nel caso di specie, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, la Corte d'appello ha evidenziato come il perdurante mancato aggiornamento delle scritture contabili costituisse il chiaro indice di una «deliberata e ponderata decisione del Ferraro finalizzata ad impedire la ricostruzione della situazione societaria, in danno dei creditori». Conclusione avvalorata dalla mancata collaborazione del RA con il curatore fallimentare, al quale non aveva consentito consentirne il rinvenimento di detti beni. 5. Il terzo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale in relazione al fallimento della società PI HO, è infondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiaramente delineato la natura dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale, individuandolo nel dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri creditori secondo lo schema del dolo eventuale. Esso, in sostanza, è ravvisabile quando l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a preferire intenzionalmente un creditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, dep. 2014, Lippi Rv. 257963). Si è invece escluso il dolo specifico laddove l'imprenditore soddisfi taluni debiti al solo fine di evitare il pericolo della presentazione di istanze di fallimento o, comunque, nella certezza o nella fondata convinzione di poter riuscire a far fronte, anche se in un secondo momento, a tutte le posizioni debitorie, poiché in tale ipotesi manca l'intenzione di favorire, ossia il dolo specifico richiesto dalla norma. Così, è stato ritenuto non ravvisabile il dolo specifico allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori, Rv. 262904 - 01). Tale evenienza è stata correttamente esclusa nella specie. 6 Il ricorrente ha sostenuto che, ai fini di tale valutazione, i giudici del merito avrebbero trascurato di considerare che il pagamento effettuato in favore della socia, la quale aveva ripetutamente finanziato l'attività societaria nel corso degli anni, era volto a consentire di mantenere il flusso finanziario dalla stessa garantito e così assicurare la prosecuzione dell'attività societaria e pagare i creditori, ivi compreso l'erario. In realtà, la Corte distrettuale, con argomentazioni logiche e coerenti, ha ravvisato la sussistenza dell'elemento soggettivo nella circostanza che il rimborso dei finanziamenti è avvenuto nonostante che la società versasse da tempo in stato di grave difficoltà finanziaria, e nonostante l'imputato fosse a conoscenza della gravissima situazione debitoria in cui essa si trovava. Né avrebbe potuto rinvenirsi un interesse della società al pagamento preferenziale della socia dal momento che questa, a differenza della restante massa creditoria, non aveva alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società. Si è, invero, ritenuto che il reato di bancarotta preferenziale è integrato dalle restituzioni - effettuate in periodo di insolvenza - ai soci dei finanziamenti concessi alla società, che costituiscono crediti liquidi ed esigibili, considerato, quanto alla sussistenza del dolo, che non sussistono motivi che giustifichino in termini di interesse societario la soddisfazione, prima degli altri creditori, del socio, il quale, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società (Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008, Frigerio, Rv. 239487 - 01; conf.: Sez. 5, n. 1793 del 10/11/2011, dep. 2012, N., Rv. 252003 - 01). 6. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, i numerosi pagamenti eseguiti in adempimento delle obbligazioni tributarie gravanti sulla PI HO RL, i quali avrebbero attestato l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 6.1. La censura è inammissibile in quanto sostanzialmente versata in fatto, dal momento che con essa si richiede a questa Corte una non consentita rivalutazione delle risultanze probatorie concernenti il parziale adempimento delle obbligazioni tributarie. Sotto altro punto di vista le censure del ricorrente, di per sé del tutto generiche, si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il RA in realtà non si confronta. 6.2. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'ad 223, comma secondo, n. 2, I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti 7 dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. Pertanto, si è ritenuto che ben possa essere qualificata come operazione dolosa il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive previdenziali, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rende prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492), ovvero il mancato versamento delle imposte dovute, dal momento che, in tal modo, la società viene gravata da ingenti debiti nei confronti dell'erario. Le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono dunque consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337 - 01. V., altresì, Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Casale, Rv. 264080). 6.3. Nel caso di specie la Corte territoriale, in linea con tali principi, ha ravvisato nel protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, risalente già all'anno 2008 e proseguito fino al fallimento dichiarato nel 2013, un comportamento che ha ingiustificatamente aumentato l'esposizione debitoria della società nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, anche in considerazione della conseguente irrogazione di ingentissime sanzioni e della maturazione di interessi che rendeva prevedibile, per la sua sistematicità ed ampiezza, il conseguente dissesto della società. D'altra parte, ciò che caratterizza la bancarotta impropria da operazioni dolose, distinguendola dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è l'immediato depauperamento della società, ma la creazione e l'aggravamento di una situazione di dissesto che porterà al fallimento della società. Il sistematico inadempimento dei debiti erariali e/o contributivi, se, da un lato arreca sicuri vantaggi all'impresa sotto forma di risparmio dei relativi costi - come accaduto nel caso in esame, nel quale ha consentito la sopravvivenza della società - dall'altro, aumenta ingiustificatamente l'esposizione nei confronti dell'erario e degli enti 8 previdenziali, così rendendo prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha puntualmente valutato la deduzione concernente i pagamenti rateali effettuati dalla società, ritenendoli tuttavia ininfluenti, dal momento che essi non erano idonei ad escludere la sussistenza del nesso causale tra la procrastinazione dell'adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali e il dissesto della società, essendo stato accertato che l'esposizione debitoria della società non era stata estinta, ma anzi era andata aumentando nel tempo, anche dopo l'accoglimento delle istanze di rateizzazione e il fallimento è risultato fondato proprio su tale indebitamento. 6.4. Del pari infondata è la censura concernente l'elemento soggettivo del reato. L'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. dispone che la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni dolose. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 223, comma 2, prevede due autonome fattispecie criminose, che contemplano entrambe una condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito il fallimento, le quali, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, incentrandosi, piuttosto, il discrimen tra tali due fattispecie sull'elemento soggettivo. Invero, nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre, nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. In sostanza, mentre la prima fattispecie (cagionamento con dolo) è a dolo diretto di evento, in quanto il dissesto "entra nel fuoco della volontà", la seconda (cagionamento per effetto di operazioni dolose) è a dolo generico (Sez. I, n. 7136 del 25/04/1990, De Sena Rv. 184359), giacché non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, il quale è, piuttosto, l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria ma non diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione accetta la probabilità che il dissesto si verifichi. In altri termini, è sufficiente la consapevolezza di compiere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349 - 01; Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510; conf. Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207). 9 6.5. La sentenza impugnata si è attenuta a tali canoni ermeneutici, individuando la sussistenza del dolo generico delle operazioni dolose nel sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e contributive protratto per anni, e perciò frutto di una consapevole scelta gestionale, che rendeva prevedibile il dissesto conseguente all'accumulazione di ingenti passività anche in ragione dell'inevitabile carico sanzionatorio che esso comportava (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046). 7. Il quinto motivo (erroneamente rubricato nel ricorso come quarto), concernente il reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. in relazione alla società PENTA RL, lamenta l'omessa valutazione della prova documentale da cui sarebbero risultati i pagamenti effettuati tra il 2011 e il 2013 dalla società PI HO per conto della PENTA dei debiti tributari e previdenziali su questa gravanti, i quali escluderebbero l'elemento soggettivo. Trattasi di censura inammissibile in quanto formulata in termini del tutto generici. Essa è in ogni caso infondata, dovendo richiamarsi le considerazioni svolte al punto precedente. La sentenza impugnata ha dato atto della circostanza che l'inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali da parte della PENTA si era protratto per anni, evidenziando dunque una consapevole scelta gestionale e non avendo di contro l'imputato dimostrato l'assoluta impossibilità di farvi fronte, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente una crisi di liquidità o una situazione di difficoltà economica. 8. Per le ragioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 27 settembre 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta documentale relativa al fallimento PENTA RL. con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 31 gennaio 2024, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lecco aveva dichiarato CO RA, quale amministratore di fatto della società PI HO RL, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, per aver - eseguito pagamenti preferenziali mediante restituzione di finanziamenti ai soci, e bancarotta per operazioni dolose, per aver concorso a cagionare il dissesto della società mediante l'inadempimento delle obbligazioni tributarie e contributive. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 42559 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 27/09/2024 Inoltre, lo aveva dichiarato responsabile, quale amministratore di fatto della società della società PENTA RL, dei reati di bancarotta documentale, per avere iscritto in bilancio rimanenze finali in realtà inesistenti e di bancarotta impropria, per avere causato il fallimento della società a causa del programmatico inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali. Per tali reati il RA era stato condannato alla pena di 4 anni reclusione, oltre alle pene accessorie. 2. Avverso tale sentenza CO RA ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, avente ad oggetto il punto 2.3 della sentenza impugnata, concernente il fallimento della società PENTA RL, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di confrontarsi con il motivo d'appello con cui si sosteneva che il giudice di primo grado, nell'affermare la responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta documentale in ragione della iscrizione in bilancio di rimanenze di magazzino in realtà inesistenti, aveva erroneamente indicato il bilancio tra le scritture contabili. In tal modo la Corte d'appello avrebbe disatteso il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude che il reato di bancarotta fraudolenta documentale possa avere ad oggetto il bilancio, posto che questo non rientra nella nozione di libri e scritture contabili cui fa riferimento l'art. 216, comma 1, n. 2), legge fall. 2.2. Con il secondo motivo, concernente il medesimo punto della sentenza, si deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che il curatore, sia nella relazione ex art. 33 legge fall., sia nella successiva integrazione, aveva affermato che le scritture contabili erano state tenute fino al fallimento e avevano consentito di ricostruire puntualmente le posizioni debitorie della società. La Corte distrettuale avrebbe, inoltre, omesso di pronunciarsi sulla censura con la quale era contestata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, il quale non poteva riscontrarsi nel mero mancato aggiornamento della sola posta attiva costituita dalle rimanenze di magazzino. Non avrebbe neppure chiarito gli elementi da cui sarebbe emersa la consapevolezza del ricorrente di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della società. 2.3. Il terzo motivo, avente ad oggetto il punto 2.1. della sentenza impugnata, concernente il fallimento della società PI HO RL, denuncia il vizio violazione dì legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale. La Corte territoriale 2 avrebbe omesso di motivare in ordine alle censure con cui si evidenziava che i finanziamenti dei soci erano stati destinati a soddisfare i creditori sociali e servivano per far fronte alla crisi di liquidità in cui versava la società, e che la restituzione di tali finanziamenti era volta a consentire di mantenere la linea di credito con i soci, e non già ad avvantaggiarli. Inoltre, il denaro anticipato dalla socia e amministratrice di diritto NA TA era stato utilizzato anche per pagare l'erario, secondo quanto risulterebbe dagli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale, che la Corte territoriale non aveva in alcun modo valutato. Ciò escluderebbe la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, mancando la volontà e la consapevolezza di ledere i diritti dei creditori insoddisfatti. 2.4. Il quarto motivo ha ad oggetto l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui agli artt. 216 e 223, comma 2, per aver concorso a cagionare il dissesto della società PI HO RL mediante l'inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali. Con esso il ricorrente deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con l'atto di appello, l'imputato aveva evidenziato come il Tribunale avesse ritenuto non riscontrati documentalmente numerosi pagamenti effettuati dalla società in favore dell'erario, in tal modo trascurando di esaminare le schede contabili allegate alla relazione del curatore ex art. 33 legge fall. La Corte territoriale avrebbe confermato l'omesso versamento e da ciò desunto la volontà del RA di autofinanziare la società a mezzo del sistematico inadempimento fiscale, senza tuttavia valutare la documentazione comprovante i cospicui pagamenti dei debiti tributari e previdenziali effettuati dalla società. 2.5. Il quinto motivo (erroneamente rubricato come quarto), concernente il fallimento della società PENTA RL, deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 223, comma 2, legge fall. I giudici d'appello avrebbero ritenuto non provata la volontà dell'imputato di regolarizzare la posizione fiscale e contributiva, senza valutare la prova documentale attestante i pagamenti effettuati dalla PI HO per conto della PENTA RL in favore dell'erario tra gli anni 2011 e 2013. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al ritenuto reato di bancarotta documentale relativa al fallimento PENTA RL. con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ha chiesto inoltre dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto. 3 Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Occorre muovere dalla premessa che l'esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte. Ricorre invero la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. 3. Il primo motivo, avente ad oggetto il reato di bancarotta documentale in relazione alla società PENTA RL, è infondato. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sulla erronea considerazione del bilancio come scrittura contabile, in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale esclude che il reato di bancarotta fraudolenta documentale non possa avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall. (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503 - 01; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 - 03). Se il richiamo all'orientamento di questa Corte regolatrice operato dal ricorrente risulta corretto, non altrettanto può dirsi in relazione alla censura dal medesimo formulata. Tanto il capo di imputazione, quanto entrambe le sentenze dei gradi di merito riferiscono la condotta ascritta al RA, non già al bilancio della società, bensì al mancato aggiornamento delle scritture contabili, le quali, a fronte di una posta attiva concernente rimanenze di magazzino dell'importo di euro 274.000 risultante in bilancio e del mancato rinvenimento di tali rimanenze, non avevano in alcun modo documentato l'uscita di tali beni dalla disponibilità della PENTA RL. 4. Il secondo motivo è infondato. 4.1. Quanto all'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale devono richiamarsi le considerazioni espresse al punto precedente, 4 dalle quali risulta acclarato che con motivazione logica e coerente, oltre che conforme al dato normativo, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato, correttamente ravvisandolo nell'omesso aggiornamento delle scritture contabili con riguardo alla destinazione dei beni costituenti le rimanenze di magazzino della società. La fraudolenta tenuta delle scritture contabili, infatti, si realizza quando esse sono tenute in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;
ciò che è accaduto nella specie, non avendo la condotta dell'imputato consentito di accertare la destinazione di tali beni. Alla luce degli artt. 2214 e segg. cod. civ., la conservazione e la fedele redazione delle scritture di impresa è preciso ed indefettibile onere dell'imprenditore, sia individuale che associato, nonché, di conseguenza, anche dell'amministratore di fatto, individuato ai sensi dell'art. 2639 cod. civ. La norma incriminatrice di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, come da tempo affermato da questa Corte, tende, tra l'altro, anche a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela;
pertanto, ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari rientra nel perimetro della rilevanza penale. Si è invero affermato che la parziale omissione del dovere annotativo integra la fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., in quanto rientra nell'ambito della norma incriminatrice anche la condotta di falsificazione dei dati realizzata attraverso la rappresentazione dell'evento economico in modo incompleto e distorto in ordine alla gestione di impresa e agli esiti della stessa (Sez. 5, n. 3114 del 17/12/2010, dep. 2011, Zaccaria, Rv. 249266 - 01). È indubbio che un tale intralcio nella specie vi sia stato, atteso che il mancato aggiornamento delle scritture contabili non ha consentito una completa ricostruzione del patrimonio della fallita, facendo figurare la disponibilità di beni invece risultati fisicamente e documentalmente inesistenti. 4.2. Del pari priva di fondamento risulta la censura che attinge la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte territoriale ha al riguardo richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la parziale omissione del dovere annotativo, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa e non anche la volontà dell'effetto di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 5 V 284677 - 02. V. altresì, Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 - 01). Il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato (Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910 - 01). Nel caso di specie, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, la Corte d'appello ha evidenziato come il perdurante mancato aggiornamento delle scritture contabili costituisse il chiaro indice di una «deliberata e ponderata decisione del Ferraro finalizzata ad impedire la ricostruzione della situazione societaria, in danno dei creditori». Conclusione avvalorata dalla mancata collaborazione del RA con il curatore fallimentare, al quale non aveva consentito consentirne il rinvenimento di detti beni. 5. Il terzo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale in relazione al fallimento della società PI HO, è infondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiaramente delineato la natura dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale, individuandolo nel dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri creditori secondo lo schema del dolo eventuale. Esso, in sostanza, è ravvisabile quando l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a preferire intenzionalmente un creditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, dep. 2014, Lippi Rv. 257963). Si è invece escluso il dolo specifico laddove l'imprenditore soddisfi taluni debiti al solo fine di evitare il pericolo della presentazione di istanze di fallimento o, comunque, nella certezza o nella fondata convinzione di poter riuscire a far fronte, anche se in un secondo momento, a tutte le posizioni debitorie, poiché in tale ipotesi manca l'intenzione di favorire, ossia il dolo specifico richiesto dalla norma. Così, è stato ritenuto non ravvisabile il dolo specifico allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori, Rv. 262904 - 01). Tale evenienza è stata correttamente esclusa nella specie. 6 Il ricorrente ha sostenuto che, ai fini di tale valutazione, i giudici del merito avrebbero trascurato di considerare che il pagamento effettuato in favore della socia, la quale aveva ripetutamente finanziato l'attività societaria nel corso degli anni, era volto a consentire di mantenere il flusso finanziario dalla stessa garantito e così assicurare la prosecuzione dell'attività societaria e pagare i creditori, ivi compreso l'erario. In realtà, la Corte distrettuale, con argomentazioni logiche e coerenti, ha ravvisato la sussistenza dell'elemento soggettivo nella circostanza che il rimborso dei finanziamenti è avvenuto nonostante che la società versasse da tempo in stato di grave difficoltà finanziaria, e nonostante l'imputato fosse a conoscenza della gravissima situazione debitoria in cui essa si trovava. Né avrebbe potuto rinvenirsi un interesse della società al pagamento preferenziale della socia dal momento che questa, a differenza della restante massa creditoria, non aveva alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società. Si è, invero, ritenuto che il reato di bancarotta preferenziale è integrato dalle restituzioni - effettuate in periodo di insolvenza - ai soci dei finanziamenti concessi alla società, che costituiscono crediti liquidi ed esigibili, considerato, quanto alla sussistenza del dolo, che non sussistono motivi che giustifichino in termini di interesse societario la soddisfazione, prima degli altri creditori, del socio, il quale, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società (Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008, Frigerio, Rv. 239487 - 01; conf.: Sez. 5, n. 1793 del 10/11/2011, dep. 2012, N., Rv. 252003 - 01). 6. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, i numerosi pagamenti eseguiti in adempimento delle obbligazioni tributarie gravanti sulla PI HO RL, i quali avrebbero attestato l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 6.1. La censura è inammissibile in quanto sostanzialmente versata in fatto, dal momento che con essa si richiede a questa Corte una non consentita rivalutazione delle risultanze probatorie concernenti il parziale adempimento delle obbligazioni tributarie. Sotto altro punto di vista le censure del ricorrente, di per sé del tutto generiche, si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il RA in realtà non si confronta. 6.2. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'ad 223, comma secondo, n. 2, I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti 7 dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. Pertanto, si è ritenuto che ben possa essere qualificata come operazione dolosa il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive previdenziali, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rende prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492), ovvero il mancato versamento delle imposte dovute, dal momento che, in tal modo, la società viene gravata da ingenti debiti nei confronti dell'erario. Le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono dunque consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337 - 01. V., altresì, Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Casale, Rv. 264080). 6.3. Nel caso di specie la Corte territoriale, in linea con tali principi, ha ravvisato nel protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, risalente già all'anno 2008 e proseguito fino al fallimento dichiarato nel 2013, un comportamento che ha ingiustificatamente aumentato l'esposizione debitoria della società nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, anche in considerazione della conseguente irrogazione di ingentissime sanzioni e della maturazione di interessi che rendeva prevedibile, per la sua sistematicità ed ampiezza, il conseguente dissesto della società. D'altra parte, ciò che caratterizza la bancarotta impropria da operazioni dolose, distinguendola dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è l'immediato depauperamento della società, ma la creazione e l'aggravamento di una situazione di dissesto che porterà al fallimento della società. Il sistematico inadempimento dei debiti erariali e/o contributivi, se, da un lato arreca sicuri vantaggi all'impresa sotto forma di risparmio dei relativi costi - come accaduto nel caso in esame, nel quale ha consentito la sopravvivenza della società - dall'altro, aumenta ingiustificatamente l'esposizione nei confronti dell'erario e degli enti 8 previdenziali, così rendendo prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha puntualmente valutato la deduzione concernente i pagamenti rateali effettuati dalla società, ritenendoli tuttavia ininfluenti, dal momento che essi non erano idonei ad escludere la sussistenza del nesso causale tra la procrastinazione dell'adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali e il dissesto della società, essendo stato accertato che l'esposizione debitoria della società non era stata estinta, ma anzi era andata aumentando nel tempo, anche dopo l'accoglimento delle istanze di rateizzazione e il fallimento è risultato fondato proprio su tale indebitamento. 6.4. Del pari infondata è la censura concernente l'elemento soggettivo del reato. L'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. dispone che la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni dolose. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 223, comma 2, prevede due autonome fattispecie criminose, che contemplano entrambe una condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito il fallimento, le quali, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, incentrandosi, piuttosto, il discrimen tra tali due fattispecie sull'elemento soggettivo. Invero, nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre, nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. In sostanza, mentre la prima fattispecie (cagionamento con dolo) è a dolo diretto di evento, in quanto il dissesto "entra nel fuoco della volontà", la seconda (cagionamento per effetto di operazioni dolose) è a dolo generico (Sez. I, n. 7136 del 25/04/1990, De Sena Rv. 184359), giacché non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, il quale è, piuttosto, l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria ma non diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione accetta la probabilità che il dissesto si verifichi. In altri termini, è sufficiente la consapevolezza di compiere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349 - 01; Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510; conf. Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207). 9 6.5. La sentenza impugnata si è attenuta a tali canoni ermeneutici, individuando la sussistenza del dolo generico delle operazioni dolose nel sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e contributive protratto per anni, e perciò frutto di una consapevole scelta gestionale, che rendeva prevedibile il dissesto conseguente all'accumulazione di ingenti passività anche in ragione dell'inevitabile carico sanzionatorio che esso comportava (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046). 7. Il quinto motivo (erroneamente rubricato nel ricorso come quarto), concernente il reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. in relazione alla società PENTA RL, lamenta l'omessa valutazione della prova documentale da cui sarebbero risultati i pagamenti effettuati tra il 2011 e il 2013 dalla società PI HO per conto della PENTA dei debiti tributari e previdenziali su questa gravanti, i quali escluderebbero l'elemento soggettivo. Trattasi di censura inammissibile in quanto formulata in termini del tutto generici. Essa è in ogni caso infondata, dovendo richiamarsi le considerazioni svolte al punto precedente. La sentenza impugnata ha dato atto della circostanza che l'inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali da parte della PENTA si era protratto per anni, evidenziando dunque una consapevole scelta gestionale e non avendo di contro l'imputato dimostrato l'assoluta impossibilità di farvi fronte, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente una crisi di liquidità o una situazione di difficoltà economica. 8. Per le ragioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 27 settembre 2024 Il Consigliere estensore