TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/11/2025, n. 3077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3077 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 4219/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MANZO Parte_1 C.F._1
RN (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ): Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza termine al 13.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
N. 4219 /2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . 1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Sant'Anastasia n. 3333/2021, depositata in Cancelleria in data 21.12.2021 nella parte in cui, pur avendo accolto la domanda spiegata dall'attore in prime cure, odierno appellante, ha disposto la compensazione delle spese di lite “attesa la peculiarità della questione trattata e l'esiguità delle somme richieste”, chiedendo la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
3. Sebbene ritualmente citata a mezzo posta elettronica certificata, l non si è Controparte_1 costituita e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 04.04.2023.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della notifica dell'atto di citazione in appello (21.06.2022) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado depositata il 21.12.2021 e non notificata, e della sua procedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c., dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 30.06.2022 nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
Ancora, deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto dichiarato nella sentenza dal Giudicante di prime cure, ancorché trattasi di una controversia con un valore inferiore ad € 1.100,00, l'appello debba considerarsi ammissibile dal momento che il rapporto giuridico oggetto della presente controversia, contratto di somministrazione di energia, rientra nell'ambito di un rapporto giuridico relativo a contratti conclusi mediante moduli o formulari. Ed invero, l'art. 113 comma II c.p.c. dispone che “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”, con la precisazione che tale disposizione è stata dichiarata dalla Corte Cost., sent. n. 206 del 6.7.2004 costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il Giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.
Occorre osservare che nel caso in esame il rapporto negoziale tra il e l'appellata Pt_1 [...] trae indubbiamente origine da un contratto di somministrazione di energia elettrica da CP_1 ritenersi perfezionato in base ai moduli e ai formulari predisposti dalla società elettrica, con la
N. 4219 /2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . conseguenza che, in seguito al d.l. 18 dell'8.2.2003, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 10.02.2003, il Giudice di Pace debba decidere i suddetti giudizi secondo diritto. La ratio della suddetta riforma è stata peraltro chiarita dalla Corte costituzionale che, nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d. l. n. 18/2003, convertito con modificazione dalla l. n. 63/2003 ha evidenziato come lo scopo dell'art. 113, comma II, c.p.c. “consiste nell'assicurare decisioni delle cause aventi ad oggetto rapporti nascenti da contratti conclusi mediante moduli o formulari tra loro non discordanti per i criteri che le informano, tale scopo può essere più adeguatamente soddisfatto se le suddette controversie vengono risolte secondo i criteri generali ed astratti previsti dalle leggi, anziché alla stregua delle particolari circostanze soggettive ed oggettive di ogni singolo rapporto” (cfr. Corte Cost, ord. 14.05.2008, n.139).
Ancora in via preliminare va chiarito che in merito a tutto quanto non abbia formato oggetto di appello e che non è stato riproposto ovvero che non dipenda dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero dal Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
5. Nel merito l'appello proposto concernente il solo capo relativo alle spese di lite è fondato e merita accoglimento. Ed invero, il Giudice di prime cure nella sentenza appellata ha disposto quanto segue in merito al regime delle spese di lite: “attesa la peculiarità della questione trattata e l'esiguità delle somme richieste ricorrono eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti”.
Tale motivazione non può essere condivisa risultando del tutto inidonea a giustificare la compensazione delle spese di lite effettuata dal Giudice di Pace, dal momento che il governo delle spese di lite è improntato ai principi di causalità e soccombenza in virtù di quanto disposto dall'art. 91 c.p.c. e che la compensazione, ipotesi derogatoria deli suddetti principi, può essere disposta, previa adeguata motivazione da parte del Giudice, nelle seguenti ipotesi: a) in caso di soccombenza reciproca;
2) dove venga in rilievo una questione di assoluta novità; 3) nel caso in cui vi sia un mutamento giurisprudenziale rispetto a questioni decisive. La Corte Costituzionale con la sentenza n.
77/2018 ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare le spese di lite anche “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel presente giudizio, da un lato, non è possibile riscontrare alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92, comma II, c.p.c., dovendosi evidenziare che la motivazione adottata dal primo Giudice è meramente apparente, avendo fatto un generico e stilistico riferimento alla peculiarità della questione trattata e all'esiguità del valore della controversia.
N. 4219 /2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . Con riguardo a tale ultimo profilo, va altresì riscontrata l'erroneità della suddetta statuizione, dal momento che la giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire ha chiarito “in tema di spese processuali, dovendo trovare un adeguato supporto motivazione il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “giusti motivi” ex art. 92 c.p.c., pur nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della l. n. 263 del 2005, la compensazione delle spese giustificata dall'esiguo valore della causa si traduce, allorquando l'importo delle stesse sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare agendo in giudizio, in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa ed in una lesione del diritto di agire in giudizio, con conseguente violazione di legge per l'illogicità e l'erroneità delle motivazioni addotte” (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI, 04.04.2018, n. 8346).
Né ricorrono, nella specie, i presupposti per colmare la pronuncia di primo grado mediante integrazione delle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, anche evidenziandosi che nella motivazione del Giudice di prime cure relativamente al merito non emerge alcun elemento di “peculiarietà” per cui dare un diverso fondamento alla statuizione sulle spese.
In definitiva, l'appello deve essere accolto avendo il Giudice di prime cure malgovernato le norme in materi di spese di lite e, di conseguenza, l dev'essere condannato in applicazione dei principi CP_1 di causalità e soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese di lite per il primo grado di giudizio, che si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, considerato il valore della controversia, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
6. Le spese del presente grado di giudizio si liquidano come da dispositivo, in assenza di nota spese in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi effettivamente svoltesi (con esclusione della fase istruttoria non tenutasi) e dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 3333/2021, depositata Parte_1 in Cancelleria in data 21.12.2021, così provvede:
a) accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna al Controparte_1 pagamento delle spese processuali sostenute da che liquida, quanto al primo Parte_1
N. 4219 /2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . grado di giudizio, in € 43,00 per esborsi e 278,00 per compensi professionali, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali al 15%, come per legge;
b) condanna al pagamento delle spese di lite per il presente grado di Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 67,00 per esborsi e 332,00 per compensi professionali, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15%, come per legge
Così deciso in Nola, il 14.11.2025
Il Giudice dott.ssa Federica Peluso
N. 4219 /2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 4219/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MANZO Parte_1 C.F._1
RN (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ): Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza termine al 13.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
N. 4219 /2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . 1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Sant'Anastasia n. 3333/2021, depositata in Cancelleria in data 21.12.2021 nella parte in cui, pur avendo accolto la domanda spiegata dall'attore in prime cure, odierno appellante, ha disposto la compensazione delle spese di lite “attesa la peculiarità della questione trattata e l'esiguità delle somme richieste”, chiedendo la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
3. Sebbene ritualmente citata a mezzo posta elettronica certificata, l non si è Controparte_1 costituita e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 04.04.2023.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della notifica dell'atto di citazione in appello (21.06.2022) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado depositata il 21.12.2021 e non notificata, e della sua procedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c., dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 30.06.2022 nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
Ancora, deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto dichiarato nella sentenza dal Giudicante di prime cure, ancorché trattasi di una controversia con un valore inferiore ad € 1.100,00, l'appello debba considerarsi ammissibile dal momento che il rapporto giuridico oggetto della presente controversia, contratto di somministrazione di energia, rientra nell'ambito di un rapporto giuridico relativo a contratti conclusi mediante moduli o formulari. Ed invero, l'art. 113 comma II c.p.c. dispone che “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”, con la precisazione che tale disposizione è stata dichiarata dalla Corte Cost., sent. n. 206 del 6.7.2004 costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il Giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.
Occorre osservare che nel caso in esame il rapporto negoziale tra il e l'appellata Pt_1 [...] trae indubbiamente origine da un contratto di somministrazione di energia elettrica da CP_1 ritenersi perfezionato in base ai moduli e ai formulari predisposti dalla società elettrica, con la
N. 4219 /2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . conseguenza che, in seguito al d.l. 18 dell'8.2.2003, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 10.02.2003, il Giudice di Pace debba decidere i suddetti giudizi secondo diritto. La ratio della suddetta riforma è stata peraltro chiarita dalla Corte costituzionale che, nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d. l. n. 18/2003, convertito con modificazione dalla l. n. 63/2003 ha evidenziato come lo scopo dell'art. 113, comma II, c.p.c. “consiste nell'assicurare decisioni delle cause aventi ad oggetto rapporti nascenti da contratti conclusi mediante moduli o formulari tra loro non discordanti per i criteri che le informano, tale scopo può essere più adeguatamente soddisfatto se le suddette controversie vengono risolte secondo i criteri generali ed astratti previsti dalle leggi, anziché alla stregua delle particolari circostanze soggettive ed oggettive di ogni singolo rapporto” (cfr. Corte Cost, ord. 14.05.2008, n.139).
Ancora in via preliminare va chiarito che in merito a tutto quanto non abbia formato oggetto di appello e che non è stato riproposto ovvero che non dipenda dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero dal Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
5. Nel merito l'appello proposto concernente il solo capo relativo alle spese di lite è fondato e merita accoglimento. Ed invero, il Giudice di prime cure nella sentenza appellata ha disposto quanto segue in merito al regime delle spese di lite: “attesa la peculiarità della questione trattata e l'esiguità delle somme richieste ricorrono eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti”.
Tale motivazione non può essere condivisa risultando del tutto inidonea a giustificare la compensazione delle spese di lite effettuata dal Giudice di Pace, dal momento che il governo delle spese di lite è improntato ai principi di causalità e soccombenza in virtù di quanto disposto dall'art. 91 c.p.c. e che la compensazione, ipotesi derogatoria deli suddetti principi, può essere disposta, previa adeguata motivazione da parte del Giudice, nelle seguenti ipotesi: a) in caso di soccombenza reciproca;
2) dove venga in rilievo una questione di assoluta novità; 3) nel caso in cui vi sia un mutamento giurisprudenziale rispetto a questioni decisive. La Corte Costituzionale con la sentenza n.
77/2018 ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare le spese di lite anche “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel presente giudizio, da un lato, non è possibile riscontrare alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92, comma II, c.p.c., dovendosi evidenziare che la motivazione adottata dal primo Giudice è meramente apparente, avendo fatto un generico e stilistico riferimento alla peculiarità della questione trattata e all'esiguità del valore della controversia.
N. 4219 /2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . Con riguardo a tale ultimo profilo, va altresì riscontrata l'erroneità della suddetta statuizione, dal momento che la giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire ha chiarito “in tema di spese processuali, dovendo trovare un adeguato supporto motivazione il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “giusti motivi” ex art. 92 c.p.c., pur nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della l. n. 263 del 2005, la compensazione delle spese giustificata dall'esiguo valore della causa si traduce, allorquando l'importo delle stesse sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare agendo in giudizio, in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa ed in una lesione del diritto di agire in giudizio, con conseguente violazione di legge per l'illogicità e l'erroneità delle motivazioni addotte” (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI, 04.04.2018, n. 8346).
Né ricorrono, nella specie, i presupposti per colmare la pronuncia di primo grado mediante integrazione delle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, anche evidenziandosi che nella motivazione del Giudice di prime cure relativamente al merito non emerge alcun elemento di “peculiarietà” per cui dare un diverso fondamento alla statuizione sulle spese.
In definitiva, l'appello deve essere accolto avendo il Giudice di prime cure malgovernato le norme in materi di spese di lite e, di conseguenza, l dev'essere condannato in applicazione dei principi CP_1 di causalità e soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese di lite per il primo grado di giudizio, che si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, considerato il valore della controversia, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
6. Le spese del presente grado di giudizio si liquidano come da dispositivo, in assenza di nota spese in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi effettivamente svoltesi (con esclusione della fase istruttoria non tenutasi) e dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 3333/2021, depositata Parte_1 in Cancelleria in data 21.12.2021, così provvede:
a) accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna al Controparte_1 pagamento delle spese processuali sostenute da che liquida, quanto al primo Parte_1
N. 4219 /2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . grado di giudizio, in € 43,00 per esborsi e 278,00 per compensi professionali, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali al 15%, come per legge;
b) condanna al pagamento delle spese di lite per il presente grado di Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 67,00 per esborsi e 332,00 per compensi professionali, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15%, come per legge
Così deciso in Nola, il 14.11.2025
Il Giudice dott.ssa Federica Peluso
N. 4219 /2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G .