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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00728/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 02/12/2025
N. 02234 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00728/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 728 del 2024, proposto da
RC AD, rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Molina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Isabella Scalabrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN EG, AG GE, SI LA FF, PE RI, TR LU,
CA ON, NU UN, TI IE, CA IT, IO AT,
SU NE, non costituiti in giudizio; N. 00728/2024 REG.RIC.
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale del Comune di Venezia Direzione Area Lavori
Pubblici, Mobilità e Trasporti n. 2839 del 7.12.2023, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei alla stipula di contratti di abbonamento presso l'autorimessa comunale. Approvazione delle graduatorie”, nella parte in cui non ha fatto rientrare quale utilmente graduato il ricorrente nella graduatoria relativa alle persone fisiche, nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento annesso, o comunque presupposto o avvinto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. TO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il signor RC AD ha proposto impugnazione – con ricorso straordinario al
Capo dello Stato, successivamente trasposto dinanzi a questo Tribunale
Amministrativo Regionale con atto di costituzione depositato e notificato l'11 giugno
2024, in esito all'opposizione ex art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, spiegata il 6 maggio 2024 dal Comune di Venezia (nel prosieguo, solo Comune) – avverso la determinazione dirigenziale dello stesso Comune - Direzione Area Lavori Pubblici,
Mobilità e Trasporti n. 2839 del 7 dicembre 2023 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei alla stipula di contratti di abbonamento presso
l'autorimessa comunale. Approvazione delle graduatorie”, nella parte in cui non è N. 00728/2024 REG.RIC.
stato collocato in posizione utile ai fini dell'assegnazione del posto auto in abbonamento nell'ambito della graduatoria riservata alle persone fisiche.
2. In fatto, il ricorrente espone di aver partecipato, nella duplice veste di persona fisica residente in [...]e di lavoratore autonomo in terraferma, alla procedura suindicata e di aver indicato nella propria domanda un percorso tra Piazzale
Roma e la sede lavorativa articolato su tre distinte linee di trasporto pubblico, per un tempo complessivo di 25 minuti:
I) Linea 24H (partenza ore 7:40) da Piazzale Roma fino alla fermata “Pasqualigo
Monte Rua”, con arrivo previsto alle ore 7:55;
II) Linea 2 (partenza ore 7:55) dalla fermata “Pasqualigo Monte Rua” fino alla fermata
“De Nicola Chiesa”, con arrivo alle ore 7:58;
III) Linea 44 (partenza ore 8:02) dalla fermata “De Nicola Chiesa” fino alla fermata
“Vallon Forte Carpenedo”, con arrivo alle ore 8:05, ubicata a 44 metri dalla sede di lavoro (corrispondenti a meno di un minuto di percorso a piedi).
Con un conseguente punteggio autodichiarato di 10 punti per il criterio n. 3 in considerazione dell'impiego di tre mezzi pubblici e di10 punti per il criterio n. 4 vista la frequenza dei mezzi pari ad un passaggio all'ora.
A conclusione della procedura, egli è risultato collocato al n. 525 della graduatoria riservata alle persone fisiche allegata alla determinazione impugnata, vedendosi attribuire 35,5 punti in luogo dei 52,5 punti autodichiarati in sede di domanda: posizione che gli ha precluso l'assegnazione di un posto presso l'autorimessa.
3. In punto di diritto, il ricorrente ha avanzato un'unica censura, così rubricata:
“Violazione/Falsa applicazione del Criterio 3 (Numero di mezzi pubblici da utilizzare per recarsi presso il luogo di lavoro in terraferma) e 4 (Frequenza del passaggio del mezzo pubblico da utilizzare per recarsi presso il luogo di lavoro in terraferma) dell'Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei alla stipula di contratti di N. 00728/2024 REG.RIC.
abbonamento presso l'Autorimessa comunale. Violazione degli artt. 1 e L. 241/1990.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.”.
Nella prospettiva attorea, la Commissione gli avrebbe erroneamente attribuito soltanto
35,5 punti riconoscendo complessivamente 3 punti per i criteri n. 3 (numero di mezzi pubblici utilizzabili per recarsi al luogo di lavoro in terraferma) e n. 4 (frequenza del passaggio del mezzo pubblico), mentre avrebbe dovuto assegnare 10 punti per ciascun criterio, con suo conseguente collocamento nella posizione n. 166 della graduatoria, utile ai fini dell'assegnazione del posto.
4. Costituitosi in giudizio, il Comune ha resistito nel merito al ricorso, sostenendo che la Commissione avrebbe correttamente valutato, in conformità all'avviso pubblico, il percorso più breve in termini di durata tra Piazzale Roma e il luogo di lavoro in terraferma, tenendo conto dei soli mezzi pubblici essenziali e indispensabili per il trasporto del richiedente. In specie, il Comune ha dedotto: che il percorso dichiarato dal ricorrente (che constava di tre diversi mezzi di trasporto pubblico locale, corrispondenti con le Linee 24H, 2 e 44) sarebbe invero percorribile con un unico mezzo (ossia la Linea 24H o la Linea 2); che le Linee 24H e 2 sarebbero quindi alternative e non complementari; che la Linea 24H compie il tragitto in discussione in un tempo inferiore rispetto alla Linea 2; che i tratti indicati dal richiedente coperti dalla
Linea 2 (600 m) e dalla Linea 44 (1 km) sarebbero agevolmente percorribili a piedi; che la Linea 44 sarebbe scolastica e da settembre 2023 svolta solo a chiamata.
Sicché, nella tesi del Comune, la Commissione avrebbe correttamente attribuito al ricorrente zero punti in relazione al criterio 3, in quanto, ai sensi dell'avviso pubblico,
“nel caso di utilizzo di un solo mezzo pubblico di trasporto non vi sarà l'attribuzione di alcun punteggio”, e tre punti con riferimento al criterio 4, tenuto conto della frequenza della Linea 24H (tre passaggi all'ora di media o frequenza superiore).
5. Con decreto presidenziale n. 259 del 18 giugno 2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti la cui posizione all'interno della N. 00728/2024 REG.RIC.
graduatoria impugnata (persone fisiche) possa risultare modificata o comunque intaccata a seguito dell'eventuale accoglimento del ricorso, secondo le seguenti modalità: personalmente, nelle forme ordinarie, nei confronti dei primi dieci soggetti immediatamente anteposti al ricorrente all'interno della graduatoria e per pubblici proclami nei confronti di tutti i restanti soggetti.
Adempimento a cui il ricorrente ha dato corso.
6. I controinteressati, benché correttamente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
7. In vista dell'udienza pubblica, il ricorrente ha depositato documenti e memorie, ribadendo le deduzioni già versate nel gravame e replicando alle difese del Comune.
8. All'udienza pubblica del 2 luglio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. L'unico motivo di ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Giova innanzitutto evidenziare che, in forza dell'art. 4 del “Regolamento degli abbonati, dei posti riservati e delle tariffe nell'autorimessa comunale di Piazzale
Roma”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27 giugno
2019, i contratti di posteggio in abbonamento vengono stipulati dal gestore esclusivamente sulla base di una graduatoria formulata a seguito di avviso pubblico.
Con determinazione dirigenziale n. 1342 del 6 giugno 2023, il Comune ha quindi approvato l'avviso pubblico finalizzato alla selezione di soggetti idonei alla stipula dei contratti di abbonamento presso l'autorimessa comunale.
L'art. 2 della determinazione disciplina i requisiti di ammissione, prevedendo, per le persone fisiche, la residenza nella Città Antica e nelle Isole della Laguna del Comune di Venezia.
L'art. 4 della stessa determinazione individua i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi, definendo i parametri per la formazione della graduatoria persone fisiche.
Per quanto di interesse, il criterio n. 3 prevede l'attribuzione fino a un massimo di 10 punti in relazione al “numero di mezzi pubblici da utilizzare per recarsi presso il luogo di lavoro in terraferma”, precisando che, “in caso di più alternative disponibili tra i N. 00728/2024 REG.RIC.
mezzi di trasporto pubblico, la Commissione di valutazione terrà conto esclusivamente del percorso più breve in termini di durata (mera percorrenza dei mezzi in base agli orari ufficiali, al netto dei tempi di attesa di eventuali coincidenze) del tragitto, per verificare il numero dei mezzi. Il numero dei mezzi pubblici viene determinato dalla Commissione di valutazione sulla base degli orari ufficiali dei gestori del servizio di trasporto pubblico. Nel caso di utilizzo di un solo mezzo pubblico di trasporto non vi sarà l'attribuzione di alcun punteggio”.
Segnatamente, è prevista l'attribuzione di 10 punti nel caso di utilizzo di tre mezzi o più e di 5 punti nel caso di utilizzo di due mezzi.
Il criterio n. 4 assegna invece fino a un massimo di 10 punti in considerazione della
“frequenza del passaggio del mezzo pubblico da utilizzare per recarsi presso il luogo di lavoro in terraferma”: nel dettaglio, è prescritta l'attribuzione di 10 punti per un passaggio all'ora di media o frequenza inferiore, di 5 punti per due passaggi all'ora media e di 3 punti per 3 passaggi all'ora di media o frequenza superiore.
9.1. A fronte dei criteri suesposti, le tre linee di trasporto pubblico locale indicate dal ricorrente rappresentano effettivamente il modo ordinario per raggiungere da Piazzale
Roma il suo luogo di lavoro: trattasi del percorso multimodale temporalmente più breve per arrivare a pochi metri dalla destinazione indicata nella domanda.
Di contro la Commissione, nel ritenere che il percorso dichiarato dal ricorrente sia percorribile con un unico mezzo di trasporto pubblico (la Linea 24H, con fermata
“Pasqualigo Monte Rua”) e nel valorizzare la possibilità di coprire a piedi una parte del tragitto, ha disatteso le prescrizioni dell'avviso pubblico. Ha infatti basato la propria valutazione sommando tratti percorribili tramite autobus e a piedi, facendo altresì riferimento a fermate sensibilmente più distanti rispetto a quella collocata a pochi metri dalla sede lavorativa (basti considerare che dalla fermata di discesa considerata dalla Commissione, ossia “Pasqualigo Monte Rua”, e il luogo di lavoro c'è una distanza di ben 1,6 km, percorribile a piedi in 23 minuti circa). N. 00728/2024 REG.RIC.
In particolare, va considerato che il criterio n. 3 dell'avviso pubblico, indicante il numero di mezzi pubblici da utilizzare, si riferisca ai “mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere ordinariamente la propria sede lavorativa”, con l'indicazione che, in caso di più alternative disponibili, vada valutato il “il percorso più breve in termini di durata […] al netto dei tempi di attesa di eventuali coincidenze”.
Ebbene, la disposizione dev'essere interpretata secondo logica e ragionevolezza, nel senso di considerare il numero dei mezzi che portano alla fermata più prossima al luogo di lavoro: e, nel caso di specie, la Linea 44 indicata dal ricorrente ferma a un solo minuto a piedi dalla sede aziendale, dato che la relativa fermata “Vallon Forte
Carpenedo” è ubicata ad appena 44 metri dalla destinazione.
Inoltre, l'argomentazione del Comune secondo cui il trasferimento dalla Linea 24H alla Linea 2 sarebbe “implausibile ed inverosimile” – perché “presuppone necessariamente un continuo disservizio, ossia che una o entrambe le linee siano ogni giorno in ritardo e/o in anticipo” – contraddice direttamente la ratio del criterio n. 3 dell'avviso pubblico, che nel riferirsi ad “eventuali coincidenze” impone di valutare le connessioni tra i vari mezzi pubblici, sulla base degli orari ufficiali.
Nello specifico, la coincidenza prospettata dal ricorrente risulta in concreto praticabile. Se è vero che la Linea 24H arriva alla fermata “Pasqualigo Monte Rua” alle ore 7:55, ossia allo stesso orario in cui dalla stessa fermata parte la Linea 2, nondimeno è ragionevole ritenere che, in considerazione dei tempi di discesa e di salita dei passeggeri, il trasferimento da un mezzo all'altro nel medesimo luogo sia realizzabile. A sostegno di ciò milita la circostanza che, nel percorso tra Piazzale
Roma e la fermata “Pasqualigo Monte Rua”, il tragitto della Linea 24H è più corto
(11,1 km) rispetto a quello della Linea 2 (13,5 km): poiché lo scarto temporale alla partenza tra le due linee è di soli 6 minuti (la Linea 24H parte alle 07:40, la Linea 2 alle 07:34), è verosimile che la Linea 24H possa comunque arrivare alla fermata prima della Linea 2. Il che trova ulteriore conferma nel fatto che questa tratta è composta da N. 00728/2024 REG.RIC.
meno fermate rispetto alla Linea 2, per giunta poste in zone più periferiche, mentre la
Linea 2 attraversa aree ad alto traffico (stazione di Mestre, via Piave, centro di Mestre), con possibili rallentamenti.
In sostanza, le caratteristiche del tragitto compiuto dalla Linea 24H – distanza minore, tempo di percorrenza ridotto e meno fermate – rendono concreta la possibilità di un cambio con la Linea 2 alle 07:55 presso la fermata “Pasqualigo Monte Rua”.
D'altra parte, è lo stesso Comune a riconoscere che la Commissione, nel valutare il criterio n. 3, dovesse tenere in considerazione “esclusivamente l'utilizzo dei mezzi essenziali e indispensabili per il trasporto del richiedente”, vale a dire quei mezzi senza i quali il soggetto non potrebbe in tempi ragionevoli raggiungere la destinazione, dovendo quindi utilizzare la propria autovettura. Tale canone interpretativo non ha tuttavia informato l'attività valutativa della Commissione, la quale ha individuato illogicamente, come destinazione del tragitto, una fermata distante ben 1,6 km dal luogo di lavoro del richiedente. Una distanza, questa, non certo “agevolmente percorribile a piedi” in pochi minuti, ma che ragionevolmente deve poter essere coperta dal trasporto pubblico locale. A ben vedere, proprio la complessità del tragitto che il ricorrente deve percorrere rientra in quelle “situazioni di effettivo disagio negli spostamenti connessi al raggiungimento della sede lavorativa” che, come riconosciuto dalla parte resistente, richiedono l'attribuzione di un posto auto presso l'autorimessa comunale.
Quanto poi alla possibilità di utilizzare la Linea 44 per raggiungere la destinazione indicata – esclusa dall'Amministrazione sul presupposto che essa sarebbe “scolastica”
e “a chiamata” –, il ricorrente ha dimostrato che, alla data di presentazione dell'istanza
(6 settembre 2023), la predetta linea costituiva una regolare tratta urbana, con orari e frequenza definiti. Il fatto che dal 13 settembre 2023 la Linea 44 sia stata trasformata in un servizio a chiamata è ininfluente sull'attività valutativa della Commissione, in base al principio generale “tempus regit actum”. N. 00728/2024 REG.RIC.
L'orario della Linea 44 prevedeva, sempre al momento della scadenza dell'avviso pubblico, un passaggio dell'autobus mediamente ogni ora: donde la Commissione avrebbe dovuto calibrare anche su questa corsa il punteggio di cui al criterio n. 4 riguardante la “frequenza del passaggio del mezzo pubblico”.
10. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato nella parte di interesse al ricorrente, con conseguente obbligo del Comune di Venezia di rideterminare il punteggio spettante al ricorrente nei sensi di cui in motivazione.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte di interesse al ricorrente, con conseguente obbligo del Comune di Venezia di rideterminare il punteggio spettante al ricorrente nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Venezia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole nell'importo di € 2.000 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD AS, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
TO RA, Referendario, Estensore N. 00728/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
TO RA
IL PRESIDENTE
RD AS
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/12/2025
N. 02234 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00728/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 728 del 2024, proposto da
RC AD, rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Molina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Isabella Scalabrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN EG, AG GE, SI LA FF, PE RI, TR LU,
CA ON, NU UN, TI IE, CA IT, IO AT,
SU NE, non costituiti in giudizio; N. 00728/2024 REG.RIC.
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale del Comune di Venezia Direzione Area Lavori
Pubblici, Mobilità e Trasporti n. 2839 del 7.12.2023, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei alla stipula di contratti di abbonamento presso l'autorimessa comunale. Approvazione delle graduatorie”, nella parte in cui non ha fatto rientrare quale utilmente graduato il ricorrente nella graduatoria relativa alle persone fisiche, nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento annesso, o comunque presupposto o avvinto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. TO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il signor RC AD ha proposto impugnazione – con ricorso straordinario al
Capo dello Stato, successivamente trasposto dinanzi a questo Tribunale
Amministrativo Regionale con atto di costituzione depositato e notificato l'11 giugno
2024, in esito all'opposizione ex art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, spiegata il 6 maggio 2024 dal Comune di Venezia (nel prosieguo, solo Comune) – avverso la determinazione dirigenziale dello stesso Comune - Direzione Area Lavori Pubblici,
Mobilità e Trasporti n. 2839 del 7 dicembre 2023 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei alla stipula di contratti di abbonamento presso
l'autorimessa comunale. Approvazione delle graduatorie”, nella parte in cui non è N. 00728/2024 REG.RIC.
stato collocato in posizione utile ai fini dell'assegnazione del posto auto in abbonamento nell'ambito della graduatoria riservata alle persone fisiche.
2. In fatto, il ricorrente espone di aver partecipato, nella duplice veste di persona fisica residente in [...]e di lavoratore autonomo in terraferma, alla procedura suindicata e di aver indicato nella propria domanda un percorso tra Piazzale
Roma e la sede lavorativa articolato su tre distinte linee di trasporto pubblico, per un tempo complessivo di 25 minuti:
I) Linea 24H (partenza ore 7:40) da Piazzale Roma fino alla fermata “Pasqualigo
Monte Rua”, con arrivo previsto alle ore 7:55;
II) Linea 2 (partenza ore 7:55) dalla fermata “Pasqualigo Monte Rua” fino alla fermata
“De Nicola Chiesa”, con arrivo alle ore 7:58;
III) Linea 44 (partenza ore 8:02) dalla fermata “De Nicola Chiesa” fino alla fermata
“Vallon Forte Carpenedo”, con arrivo alle ore 8:05, ubicata a 44 metri dalla sede di lavoro (corrispondenti a meno di un minuto di percorso a piedi).
Con un conseguente punteggio autodichiarato di 10 punti per il criterio n. 3 in considerazione dell'impiego di tre mezzi pubblici e di10 punti per il criterio n. 4 vista la frequenza dei mezzi pari ad un passaggio all'ora.
A conclusione della procedura, egli è risultato collocato al n. 525 della graduatoria riservata alle persone fisiche allegata alla determinazione impugnata, vedendosi attribuire 35,5 punti in luogo dei 52,5 punti autodichiarati in sede di domanda: posizione che gli ha precluso l'assegnazione di un posto presso l'autorimessa.
3. In punto di diritto, il ricorrente ha avanzato un'unica censura, così rubricata:
“Violazione/Falsa applicazione del Criterio 3 (Numero di mezzi pubblici da utilizzare per recarsi presso il luogo di lavoro in terraferma) e 4 (Frequenza del passaggio del mezzo pubblico da utilizzare per recarsi presso il luogo di lavoro in terraferma) dell'Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei alla stipula di contratti di N. 00728/2024 REG.RIC.
abbonamento presso l'Autorimessa comunale. Violazione degli artt. 1 e L. 241/1990.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.”.
Nella prospettiva attorea, la Commissione gli avrebbe erroneamente attribuito soltanto
35,5 punti riconoscendo complessivamente 3 punti per i criteri n. 3 (numero di mezzi pubblici utilizzabili per recarsi al luogo di lavoro in terraferma) e n. 4 (frequenza del passaggio del mezzo pubblico), mentre avrebbe dovuto assegnare 10 punti per ciascun criterio, con suo conseguente collocamento nella posizione n. 166 della graduatoria, utile ai fini dell'assegnazione del posto.
4. Costituitosi in giudizio, il Comune ha resistito nel merito al ricorso, sostenendo che la Commissione avrebbe correttamente valutato, in conformità all'avviso pubblico, il percorso più breve in termini di durata tra Piazzale Roma e il luogo di lavoro in terraferma, tenendo conto dei soli mezzi pubblici essenziali e indispensabili per il trasporto del richiedente. In specie, il Comune ha dedotto: che il percorso dichiarato dal ricorrente (che constava di tre diversi mezzi di trasporto pubblico locale, corrispondenti con le Linee 24H, 2 e 44) sarebbe invero percorribile con un unico mezzo (ossia la Linea 24H o la Linea 2); che le Linee 24H e 2 sarebbero quindi alternative e non complementari; che la Linea 24H compie il tragitto in discussione in un tempo inferiore rispetto alla Linea 2; che i tratti indicati dal richiedente coperti dalla
Linea 2 (600 m) e dalla Linea 44 (1 km) sarebbero agevolmente percorribili a piedi; che la Linea 44 sarebbe scolastica e da settembre 2023 svolta solo a chiamata.
Sicché, nella tesi del Comune, la Commissione avrebbe correttamente attribuito al ricorrente zero punti in relazione al criterio 3, in quanto, ai sensi dell'avviso pubblico,
“nel caso di utilizzo di un solo mezzo pubblico di trasporto non vi sarà l'attribuzione di alcun punteggio”, e tre punti con riferimento al criterio 4, tenuto conto della frequenza della Linea 24H (tre passaggi all'ora di media o frequenza superiore).
5. Con decreto presidenziale n. 259 del 18 giugno 2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti la cui posizione all'interno della N. 00728/2024 REG.RIC.
graduatoria impugnata (persone fisiche) possa risultare modificata o comunque intaccata a seguito dell'eventuale accoglimento del ricorso, secondo le seguenti modalità: personalmente, nelle forme ordinarie, nei confronti dei primi dieci soggetti immediatamente anteposti al ricorrente all'interno della graduatoria e per pubblici proclami nei confronti di tutti i restanti soggetti.
Adempimento a cui il ricorrente ha dato corso.
6. I controinteressati, benché correttamente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
7. In vista dell'udienza pubblica, il ricorrente ha depositato documenti e memorie, ribadendo le deduzioni già versate nel gravame e replicando alle difese del Comune.
8. All'udienza pubblica del 2 luglio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. L'unico motivo di ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Giova innanzitutto evidenziare che, in forza dell'art. 4 del “Regolamento degli abbonati, dei posti riservati e delle tariffe nell'autorimessa comunale di Piazzale
Roma”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27 giugno
2019, i contratti di posteggio in abbonamento vengono stipulati dal gestore esclusivamente sulla base di una graduatoria formulata a seguito di avviso pubblico.
Con determinazione dirigenziale n. 1342 del 6 giugno 2023, il Comune ha quindi approvato l'avviso pubblico finalizzato alla selezione di soggetti idonei alla stipula dei contratti di abbonamento presso l'autorimessa comunale.
L'art. 2 della determinazione disciplina i requisiti di ammissione, prevedendo, per le persone fisiche, la residenza nella Città Antica e nelle Isole della Laguna del Comune di Venezia.
L'art. 4 della stessa determinazione individua i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi, definendo i parametri per la formazione della graduatoria persone fisiche.
Per quanto di interesse, il criterio n. 3 prevede l'attribuzione fino a un massimo di 10 punti in relazione al “numero di mezzi pubblici da utilizzare per recarsi presso il luogo di lavoro in terraferma”, precisando che, “in caso di più alternative disponibili tra i N. 00728/2024 REG.RIC.
mezzi di trasporto pubblico, la Commissione di valutazione terrà conto esclusivamente del percorso più breve in termini di durata (mera percorrenza dei mezzi in base agli orari ufficiali, al netto dei tempi di attesa di eventuali coincidenze) del tragitto, per verificare il numero dei mezzi. Il numero dei mezzi pubblici viene determinato dalla Commissione di valutazione sulla base degli orari ufficiali dei gestori del servizio di trasporto pubblico. Nel caso di utilizzo di un solo mezzo pubblico di trasporto non vi sarà l'attribuzione di alcun punteggio”.
Segnatamente, è prevista l'attribuzione di 10 punti nel caso di utilizzo di tre mezzi o più e di 5 punti nel caso di utilizzo di due mezzi.
Il criterio n. 4 assegna invece fino a un massimo di 10 punti in considerazione della
“frequenza del passaggio del mezzo pubblico da utilizzare per recarsi presso il luogo di lavoro in terraferma”: nel dettaglio, è prescritta l'attribuzione di 10 punti per un passaggio all'ora di media o frequenza inferiore, di 5 punti per due passaggi all'ora media e di 3 punti per 3 passaggi all'ora di media o frequenza superiore.
9.1. A fronte dei criteri suesposti, le tre linee di trasporto pubblico locale indicate dal ricorrente rappresentano effettivamente il modo ordinario per raggiungere da Piazzale
Roma il suo luogo di lavoro: trattasi del percorso multimodale temporalmente più breve per arrivare a pochi metri dalla destinazione indicata nella domanda.
Di contro la Commissione, nel ritenere che il percorso dichiarato dal ricorrente sia percorribile con un unico mezzo di trasporto pubblico (la Linea 24H, con fermata
“Pasqualigo Monte Rua”) e nel valorizzare la possibilità di coprire a piedi una parte del tragitto, ha disatteso le prescrizioni dell'avviso pubblico. Ha infatti basato la propria valutazione sommando tratti percorribili tramite autobus e a piedi, facendo altresì riferimento a fermate sensibilmente più distanti rispetto a quella collocata a pochi metri dalla sede lavorativa (basti considerare che dalla fermata di discesa considerata dalla Commissione, ossia “Pasqualigo Monte Rua”, e il luogo di lavoro c'è una distanza di ben 1,6 km, percorribile a piedi in 23 minuti circa). N. 00728/2024 REG.RIC.
In particolare, va considerato che il criterio n. 3 dell'avviso pubblico, indicante il numero di mezzi pubblici da utilizzare, si riferisca ai “mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere ordinariamente la propria sede lavorativa”, con l'indicazione che, in caso di più alternative disponibili, vada valutato il “il percorso più breve in termini di durata […] al netto dei tempi di attesa di eventuali coincidenze”.
Ebbene, la disposizione dev'essere interpretata secondo logica e ragionevolezza, nel senso di considerare il numero dei mezzi che portano alla fermata più prossima al luogo di lavoro: e, nel caso di specie, la Linea 44 indicata dal ricorrente ferma a un solo minuto a piedi dalla sede aziendale, dato che la relativa fermata “Vallon Forte
Carpenedo” è ubicata ad appena 44 metri dalla destinazione.
Inoltre, l'argomentazione del Comune secondo cui il trasferimento dalla Linea 24H alla Linea 2 sarebbe “implausibile ed inverosimile” – perché “presuppone necessariamente un continuo disservizio, ossia che una o entrambe le linee siano ogni giorno in ritardo e/o in anticipo” – contraddice direttamente la ratio del criterio n. 3 dell'avviso pubblico, che nel riferirsi ad “eventuali coincidenze” impone di valutare le connessioni tra i vari mezzi pubblici, sulla base degli orari ufficiali.
Nello specifico, la coincidenza prospettata dal ricorrente risulta in concreto praticabile. Se è vero che la Linea 24H arriva alla fermata “Pasqualigo Monte Rua” alle ore 7:55, ossia allo stesso orario in cui dalla stessa fermata parte la Linea 2, nondimeno è ragionevole ritenere che, in considerazione dei tempi di discesa e di salita dei passeggeri, il trasferimento da un mezzo all'altro nel medesimo luogo sia realizzabile. A sostegno di ciò milita la circostanza che, nel percorso tra Piazzale
Roma e la fermata “Pasqualigo Monte Rua”, il tragitto della Linea 24H è più corto
(11,1 km) rispetto a quello della Linea 2 (13,5 km): poiché lo scarto temporale alla partenza tra le due linee è di soli 6 minuti (la Linea 24H parte alle 07:40, la Linea 2 alle 07:34), è verosimile che la Linea 24H possa comunque arrivare alla fermata prima della Linea 2. Il che trova ulteriore conferma nel fatto che questa tratta è composta da N. 00728/2024 REG.RIC.
meno fermate rispetto alla Linea 2, per giunta poste in zone più periferiche, mentre la
Linea 2 attraversa aree ad alto traffico (stazione di Mestre, via Piave, centro di Mestre), con possibili rallentamenti.
In sostanza, le caratteristiche del tragitto compiuto dalla Linea 24H – distanza minore, tempo di percorrenza ridotto e meno fermate – rendono concreta la possibilità di un cambio con la Linea 2 alle 07:55 presso la fermata “Pasqualigo Monte Rua”.
D'altra parte, è lo stesso Comune a riconoscere che la Commissione, nel valutare il criterio n. 3, dovesse tenere in considerazione “esclusivamente l'utilizzo dei mezzi essenziali e indispensabili per il trasporto del richiedente”, vale a dire quei mezzi senza i quali il soggetto non potrebbe in tempi ragionevoli raggiungere la destinazione, dovendo quindi utilizzare la propria autovettura. Tale canone interpretativo non ha tuttavia informato l'attività valutativa della Commissione, la quale ha individuato illogicamente, come destinazione del tragitto, una fermata distante ben 1,6 km dal luogo di lavoro del richiedente. Una distanza, questa, non certo “agevolmente percorribile a piedi” in pochi minuti, ma che ragionevolmente deve poter essere coperta dal trasporto pubblico locale. A ben vedere, proprio la complessità del tragitto che il ricorrente deve percorrere rientra in quelle “situazioni di effettivo disagio negli spostamenti connessi al raggiungimento della sede lavorativa” che, come riconosciuto dalla parte resistente, richiedono l'attribuzione di un posto auto presso l'autorimessa comunale.
Quanto poi alla possibilità di utilizzare la Linea 44 per raggiungere la destinazione indicata – esclusa dall'Amministrazione sul presupposto che essa sarebbe “scolastica”
e “a chiamata” –, il ricorrente ha dimostrato che, alla data di presentazione dell'istanza
(6 settembre 2023), la predetta linea costituiva una regolare tratta urbana, con orari e frequenza definiti. Il fatto che dal 13 settembre 2023 la Linea 44 sia stata trasformata in un servizio a chiamata è ininfluente sull'attività valutativa della Commissione, in base al principio generale “tempus regit actum”. N. 00728/2024 REG.RIC.
L'orario della Linea 44 prevedeva, sempre al momento della scadenza dell'avviso pubblico, un passaggio dell'autobus mediamente ogni ora: donde la Commissione avrebbe dovuto calibrare anche su questa corsa il punteggio di cui al criterio n. 4 riguardante la “frequenza del passaggio del mezzo pubblico”.
10. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato nella parte di interesse al ricorrente, con conseguente obbligo del Comune di Venezia di rideterminare il punteggio spettante al ricorrente nei sensi di cui in motivazione.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte di interesse al ricorrente, con conseguente obbligo del Comune di Venezia di rideterminare il punteggio spettante al ricorrente nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Venezia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole nell'importo di € 2.000 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD AS, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
TO RA, Referendario, Estensore N. 00728/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
TO RA
IL PRESIDENTE
RD AS
IL SEGRETARIO