Art. 27.
Il Consiglio del commissariato esercita le particolari attribuzioni che gli sono deferite dalla legge 31 marzo 1904, n. 140 e dalla presente. In genere poi esso coadiuva coi suoi pareri e con le sue proposte, il commissario nel disimpegno di tutto quanto e' richiesto per l'applicazione delle leggi stesse e che non sia d'indole esclusivamente tecnica. Esamina, nei riguardi economici ed amministrativi, i progetti di nuova costruzione di opere pubbliche e quelli di rimboschimenti, e cura che sia conservata unita' d'indirizzo nella loro compilazione.
Il Consiglio del commissariato esercita le particolari attribuzioni che gli sono deferite dalla legge 31 marzo 1904, n. 140 e dalla presente. In genere poi esso coadiuva coi suoi pareri e con le sue proposte, il commissario nel disimpegno di tutto quanto e' richiesto per l'applicazione delle leggi stesse e che non sia d'indole esclusivamente tecnica. Esamina, nei riguardi economici ed amministrativi, i progetti di nuova costruzione di opere pubbliche e quelli di rimboschimenti, e cura che sia conservata unita' d'indirizzo nella loro compilazione.