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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GATTI EMILIO, Presidente
PELLEGRINI DOMENICO, Relatore
LOMAZZO GUIDO, Giudice
in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 118/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9031101463 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9031101463 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti. Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 (codice fiscale e partita IVA: P.IVA_1), con sede legale in Vado Ligure (SV), risulta svolgere l'attività di “Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri” (codice attività: 681000).
Ha aperto partita IVA in data 18/11/1992 e risulta iscritta presso il Registro Imprese della CCIAA di Savona con numero REA_1.
Dal controllo delle Dichiarazioni presentate è risultato che per l'anno d'imposta 2016 la società ha dichiarato:
- un ammontare di ricavi per € 20.000,00;
- un reddito d'impresa pari ad € 5.025,00;
- un valore della produzione netta pari ad € 0,00.
- A seguito dell'esame della documentazione prodotta, l'Ufficio ha emesso l'invito TL9I11100575/2022 con il quale, per l'anno d'imposta 2016, si è proposto il reddito di € 52.602,07 risultante dai parametri previsti dal Quadro RS, applicabile alle “società non operative” ai sensi dell'art. 30 della Legge 724/1994.
Come evidenziato nel verbale del 20/12/2022, l'Ufficio alla luce della documentazione prodotta ha evidenziato che la situazione degli immobili e dei terreni non risulta aver subito mutamenti nel corso degli anni, ma anzi continua ad essere oggetto di affitto con contratti annuali denominati “contratti di affitto temporaneo” tacitamente rinnovabili e facenti capo ai soci. Pertanto ha confermato le valutazioni effettuate in sede di invito ed ha proceduto ad emettere l'avviso di accertamento n. TL9031101463/2022 ai sensi dell'art. 30 L.
724/1994 accertando un reddito imponibile minimo ai fini in capo alla“Ricorrente_1” pari ad € 52.607,00 (l'aliquota da applicare alla base imponibile ai fini IRES è pari al 38% ovvero 27,5% aliquota ordinaria +
10,5% di maggiorazione prevista dalla normativa).
Inoltre, ritenendo che a decorrere dal periodo d'imposta 2007, trova applicazione la presunzione di cui all'articolo 30, comma 3-bis, della legge 724/94, in base alla quale il valore della produzione netta ai fini
IRAP delle società non operative non può essere inferiore al reddito minimo come sopra determinato, aumentato di quelle componenti che generalmente non sono deducibili ai fini della determinazione della base imponibile in via ordinaria (costo del personale, interessi passivi) ha rideterminato il reddito come da avviso
La società Ricorrente_1 ha proposto ricorso avvero il suddetto avviso di accertamento per i seguenti motivi:
1) Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo quando il mancato superamento del test di operatività dipende da cause non imputabili alla volontà dell'imprenditore;
2) Illegittimità della determinazione del reddito minimo presunto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al primo motivo di ricorso questa Corte ritiene fondata la motivazione dell'ufficio secondo cui non sussiste una oggettiva ed incolpevole possibilità di attuare in tempi brevi l'operazione prevista dallo scopo sociale.
Ed invero la situazione della società è uguale da anni e già da diversi anni lo scopo sociale non può essere perseguito.
Determinante a tale proposito è la circostanza, richiamata dall'ufficio, che evidenzia come con l'istanza presentata alla D.P. Savona in data 19/03/2014 la società, con le medesime motivazioni, chiedeva la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica per il periodo d'imposta 2013. Ed invero:
• nella “nota integrativa” allegata al bilancio 2014 si segnala il rigetto dell'istanza da parte della
Direzione Regionale AdE e si dichiara di aver proceduto a presentare riscorso presso la CTP Genova in data 18/06/2014;
• nella “nota integrativa” allegata al bilancio 2015 si richiama il diniego ricevuto dalla Direzione
Regionale AdE e cita la sentenza C.T.P. GENOVA, n. 105/2016 che ha rigettato il ricorso presentato avverso il diniego dell'Ufficio; si specifica che i soci rinunciano a presentare ricorso in Appello.
Inoltre, con l'istanza presentata in data 05/04/2007, la parte richiedeva la disapplicazione dell'art 30 della legge 724/94 adducendo sostanzialmente le medesime motivazioni a giustificazione del raggiungimento di un ammontare di ricavi congruo. Tale richiesta veniva rigettata con provvedimento prot 17639/2007 dal quale emergeva già che gli impedimenti portati a giustificazione non potevano essere considerati di carattere transitorio e non si ravvisavano quindi quelle oggettive situazioni richieste dalla normativa che avrebbero consentito la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive.
Il primo motivo di ricorso va rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso (Illegittimità della determinazione del reddito minimo presunto) la parte ricorrente contesta il metodo utilizzato dall'Ufficio per determinare il “reddito minimo presunto”.
Ritiene questa Corte che il metodo seguito sia corretto.
I beni immobili in questione, ai quali è stato attribuito un valore di € 1.107.412,00 sono di proprietà della
“Ricorrente_1” già dall'anno 1992 e non sono stati venduti dalla società dal 1992 ad oggi, ma sono stati concessi in locazione (come emergente dai contratti di locazione presenti in AT).
Di conseguenza gli stessi non possono essere considerati “beni-merce” della società bensì costituiscono
“beni-patrimonio”.
Di conseguenza La “Ricorrente_1” avrebbe quindi dovuto indicare in bilancio l'importo di € 1.107.412,00 tra le immobilizzazioni materiali, trattandosi di investimenti durevoli, e non (come invece ha fatto) tra le rimanenze dell'attivo circolante, trattandoli come “beni-merce”.
Ne consegue che, indicando tale somma, si ricava un reddito presunto pari ad € 52.602,00 per l'anno d'imposta 2016 come da calcolo prodotto dall'Agenzia.
Va respinto quindi anche il secondo motivo di ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali in conseguenza della soccombenza nel presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in Euro 500,00
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GATTI EMILIO, Presidente
PELLEGRINI DOMENICO, Relatore
LOMAZZO GUIDO, Giudice
in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 118/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9031101463 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9031101463 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti. Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 (codice fiscale e partita IVA: P.IVA_1), con sede legale in Vado Ligure (SV), risulta svolgere l'attività di “Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri” (codice attività: 681000).
Ha aperto partita IVA in data 18/11/1992 e risulta iscritta presso il Registro Imprese della CCIAA di Savona con numero REA_1.
Dal controllo delle Dichiarazioni presentate è risultato che per l'anno d'imposta 2016 la società ha dichiarato:
- un ammontare di ricavi per € 20.000,00;
- un reddito d'impresa pari ad € 5.025,00;
- un valore della produzione netta pari ad € 0,00.
- A seguito dell'esame della documentazione prodotta, l'Ufficio ha emesso l'invito TL9I11100575/2022 con il quale, per l'anno d'imposta 2016, si è proposto il reddito di € 52.602,07 risultante dai parametri previsti dal Quadro RS, applicabile alle “società non operative” ai sensi dell'art. 30 della Legge 724/1994.
Come evidenziato nel verbale del 20/12/2022, l'Ufficio alla luce della documentazione prodotta ha evidenziato che la situazione degli immobili e dei terreni non risulta aver subito mutamenti nel corso degli anni, ma anzi continua ad essere oggetto di affitto con contratti annuali denominati “contratti di affitto temporaneo” tacitamente rinnovabili e facenti capo ai soci. Pertanto ha confermato le valutazioni effettuate in sede di invito ed ha proceduto ad emettere l'avviso di accertamento n. TL9031101463/2022 ai sensi dell'art. 30 L.
724/1994 accertando un reddito imponibile minimo ai fini in capo alla“Ricorrente_1” pari ad € 52.607,00 (l'aliquota da applicare alla base imponibile ai fini IRES è pari al 38% ovvero 27,5% aliquota ordinaria +
10,5% di maggiorazione prevista dalla normativa).
Inoltre, ritenendo che a decorrere dal periodo d'imposta 2007, trova applicazione la presunzione di cui all'articolo 30, comma 3-bis, della legge 724/94, in base alla quale il valore della produzione netta ai fini
IRAP delle società non operative non può essere inferiore al reddito minimo come sopra determinato, aumentato di quelle componenti che generalmente non sono deducibili ai fini della determinazione della base imponibile in via ordinaria (costo del personale, interessi passivi) ha rideterminato il reddito come da avviso
La società Ricorrente_1 ha proposto ricorso avvero il suddetto avviso di accertamento per i seguenti motivi:
1) Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo quando il mancato superamento del test di operatività dipende da cause non imputabili alla volontà dell'imprenditore;
2) Illegittimità della determinazione del reddito minimo presunto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al primo motivo di ricorso questa Corte ritiene fondata la motivazione dell'ufficio secondo cui non sussiste una oggettiva ed incolpevole possibilità di attuare in tempi brevi l'operazione prevista dallo scopo sociale.
Ed invero la situazione della società è uguale da anni e già da diversi anni lo scopo sociale non può essere perseguito.
Determinante a tale proposito è la circostanza, richiamata dall'ufficio, che evidenzia come con l'istanza presentata alla D.P. Savona in data 19/03/2014 la società, con le medesime motivazioni, chiedeva la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica per il periodo d'imposta 2013. Ed invero:
• nella “nota integrativa” allegata al bilancio 2014 si segnala il rigetto dell'istanza da parte della
Direzione Regionale AdE e si dichiara di aver proceduto a presentare riscorso presso la CTP Genova in data 18/06/2014;
• nella “nota integrativa” allegata al bilancio 2015 si richiama il diniego ricevuto dalla Direzione
Regionale AdE e cita la sentenza C.T.P. GENOVA, n. 105/2016 che ha rigettato il ricorso presentato avverso il diniego dell'Ufficio; si specifica che i soci rinunciano a presentare ricorso in Appello.
Inoltre, con l'istanza presentata in data 05/04/2007, la parte richiedeva la disapplicazione dell'art 30 della legge 724/94 adducendo sostanzialmente le medesime motivazioni a giustificazione del raggiungimento di un ammontare di ricavi congruo. Tale richiesta veniva rigettata con provvedimento prot 17639/2007 dal quale emergeva già che gli impedimenti portati a giustificazione non potevano essere considerati di carattere transitorio e non si ravvisavano quindi quelle oggettive situazioni richieste dalla normativa che avrebbero consentito la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive.
Il primo motivo di ricorso va rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso (Illegittimità della determinazione del reddito minimo presunto) la parte ricorrente contesta il metodo utilizzato dall'Ufficio per determinare il “reddito minimo presunto”.
Ritiene questa Corte che il metodo seguito sia corretto.
I beni immobili in questione, ai quali è stato attribuito un valore di € 1.107.412,00 sono di proprietà della
“Ricorrente_1” già dall'anno 1992 e non sono stati venduti dalla società dal 1992 ad oggi, ma sono stati concessi in locazione (come emergente dai contratti di locazione presenti in AT).
Di conseguenza gli stessi non possono essere considerati “beni-merce” della società bensì costituiscono
“beni-patrimonio”.
Di conseguenza La “Ricorrente_1” avrebbe quindi dovuto indicare in bilancio l'importo di € 1.107.412,00 tra le immobilizzazioni materiali, trattandosi di investimenti durevoli, e non (come invece ha fatto) tra le rimanenze dell'attivo circolante, trattandoli come “beni-merce”.
Ne consegue che, indicando tale somma, si ricava un reddito presunto pari ad € 52.602,00 per l'anno d'imposta 2016 come da calcolo prodotto dall'Agenzia.
Va respinto quindi anche il secondo motivo di ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali in conseguenza della soccombenza nel presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in Euro 500,00