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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5116 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15718/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. IZZO MICHELA come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
n persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. DELL'ANNO MARGHERITA come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene resa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta per l'udienza del 10.12.2025.
2. Con ricorso depositato in data 15.12.2023 parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto del ricorrente, per le prestazioni oggetto del presente ricorso, al compenso previsto dall'art. oggi art. 29 CCNL 2016-2018 e art. 106 comma 5
CCNL 2019-2021 e già art. 9 ccnl accordo 18/7/99 integrativo del CCNL Comparto Sanità 7/4/99 per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali ed - per l'effetto - condannare la convenuta al pagamento in favore della istante della somma di euro 3970,56 (o delle somme maggiori o minori che saranno ritenute eque, opportune e di giustizia), a titolo di indennità parametrata, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dall'emolumento per lavoro straordinario festivo per i periodi su indicati (come da conteggi formanti parte integrante del presente ricorso) (o per i diversi periodi che saranno ritenuti di giustizia), oltre interessi legali e svalutazione monetaria”.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto:
- che nel rispetto della programmazione e/o organizzazione del lavoro giusta previsione del C.C.N.L. Sanità Pubblica, si trovava ad espletare, in qualità di di infermiere
CTG. D6 inquadrata nella pianta organica dell' convenuta - CP_1 [...]
, la propria attività lavorativa nei giorni Controparte_2
festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni aziendali;
- che, nello specifico, aveva espletato attività lavorativa nelle seguenti festività Nazionali:
I° Gennaio, 6 Gennaio, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I°
Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre e 26 Dicembre oltre alla ricorrenza del Santo Patrono che nel caso de quo è quella del 25 Gennaio (S. Paolo-Patrono di Aversa), come confermato dai cartellini marcatempo (cfr. doc. n° 2 allegato al ricorso introduttivo);
2 - che nonostante la contrattazione collettiva (artt. 9 e 34 commi 7– 8) avesse previsto che l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale desse titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo in alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, l non aveva corrisposto il CP_1
relativo compenso;
- che secondo i parametri di cui all'art. 34 del C.C.N.L. ed all'art. 39 del C.C.N.L. integrativo del 20/09/2001, “la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata , convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci. La maggiorazione […] è pari al 30%”.
L' resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
3. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Il thema decidendum della presente controversia riguarda l'accertamento in favore della ricorrente del diritto a percepire ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7– 8 del
C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt.
29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni così come analiticamente dedotti nel ricorso per l'arco temporale decorrente dal gennaio 2018 a dicembre dell'anno 2022.
Si premette che il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass., Sez. lav., 7.8.2015 n.16592) e, dall'altro, ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente
3 con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del
2021, Cass. n. 33126 del 2021). I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita",
o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”.
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte
4 seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma
3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal
CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario
festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione
5 prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro
17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a
Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Contr Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento
6 economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass. n. 4878 del 2015).
7 4. Tanto premesso, non può essere accolta l'eccezione di decadenza del diritto sollevata dalla memoria difensiva di parte resistente. L'art. 29 comma 6 del CCNL 2016- 2018 prevede che “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”).
Il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione.
Pertanto, può sostenersi che il C.C.N.L., nel prevedere tale termine, intende non già riferirsi alla richiesta di corresponsione del compenso per lavoro straordinario infrasettimanale bensì alla fruizione di un equivalente riposo compensativo che non costituisce oggetto delle pretese attoree di questo giudizio. Tale interpretazione è stata da ultimo recepita con la sentenza n.394 del 2024 della Corte d'Appello di Napoli sez. lav., nella quale è stato condivisibilmente statuito: “Inaccoglibile si appalesa l'eccezione di decadenza. Anche a voler interpretare la formula contrattuale come espressione di una fattispecie decadenziale (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) è del tutto evidente che essa si riferisce solo all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva. Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica. Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio. In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale. Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la faculats solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata.”
8 L'attività lavorativa della parte ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono documentati nelle stampe dei cartellini in atti e tale documentazione Cont non è stata specificamente contestata dall'
5. Per quanto attiene l'eccezione di prescrizione, la stessa è parimenti infondata, essendo stato interrotto il termine di prescrizione con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
6. In merito al quantum della pretesa creditoria, va osservato che non vi è stata alcuna specifica contestazione da parte dell' resistente, risultando confermate dai cartellini CP_3 marcatempo depositati in atti le allegazioni contenute in ricorso in relazione ai giorni festivi infrasettimanali in cui è avvenuta la prestazione lavorativa.
Il Tribunale ritiene di poter condividere i conteggi predisposti dal ricorrente, non Contr specificamente contestati dall' e correttamente formulati relativamente alle modalità di calcolo ed alle previsioni contrattuali e tenuto conto dell'inquadramento della ricorrente nella categoria D6 (cfr. buste paga depositate in atti).
Contr In accoglimento del ricorso, l' resistente va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 3970,56 titolo di compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali per il periodo compreso tra gennaio 2018 e dicembre 2022, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di messa in mora al saldo.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Stefania Coppo, definitivamente pronunciando così provvede:
Contr
- condanna l' resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 3970,56 per il titolo indicato in parte motiva per il periodo compreso dal gennaio 2018 al dicembre 2022, oltre interessi al tasso legale dalla data di messa in mora al saldo;
9 Contr
- condanna l' convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1310,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Aversa, 17.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Stefania Coppo
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