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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12358 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 2.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°31281/2024 R.G.
VERTENTI TRA
c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in proprio e quali legali rappresentati congiunti della FRATTINA C.F._2
2016 S.R.L. con sede in Roma, Via Frattina n. 48, C.F. (già P.IVA_1 CP_1
, rappresentati difesi ed assistiti dall'Avv. Michela Monda del foro di Velletri ed
[...] elettivamente domiciliati presso il suo studio, c/o Studio legale D'Amico, in Roma, Via della Pisana n.13, come da procura alle liti allegata al ricorso;
- OPPONENTE –
CONTRO
, c.f. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo Capo p.t. dott.ssa rappresentato e difeso ai sensi Controparte_3 dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Par Avv Floridia Monforte unitamente e/o disgiuntamente da seguenti funzionari Avv.ti
RO AT, , e/o l'avv. Vincenzo Battaglia, e/o l'avv. Corsetti Valeria, Controparte_4
e/o l'avv. Intorcia Giovanna, e/o l'avv. Geron Matteo, e/o l'avv. Giuseppe Dell'Aversana,
e/o l'avv. Laura Sarno, e/o l'avv. Anna Napoli giusta delega in atti, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Roma, Via M. Brighenti n.23; - OPPOSTO -
oggetto: opposizioni ad ordinanze ingiunzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.8.2024, ritualmente notificato, gli istanti in epigrafe indicati proponevano opposizione avverso ordinanza ingiunzione n.1420/2024 prot.78179
e 1421/2024 prot.78180, entrambe del 17.7.2024, notificate in data 30.7.24, con le quali era stato loro intimato il pagamento in solido tra loro di €5.000,00 a titolo di sanzione amministrativa in seguito a violazione riferita a somministrazione irregolare di manodopera accertata con verbale che aveva esaminato il periodo 5.12.2018 – 31.12.2018 per un numero complessivo di 17 giornate di lavoro prestate da 1 lavoratore messi a disposizione dalla attraverso la stipulazione di un contratto di Parte_3 appalto/foritura di servizi lesivo delle regole fissate dall'art.29 D.Lgs.276/2003.
Eccepiva parte opponente la nullità dell'ordinanza di ingiunzione poiché il verbale di accertamento era stato redatto in assenza di rappresentanti della Frattina 2016 s.r.l. e per insussistenza di interposizione. Concludevano chiedendo: “a) in via preliminare, stante il fumus bonis juris documentato ed il periculum derivante dai danni anche di immagine di una procedura coattiva di recupero, sospendere anche con decreto inaudita altera parte
l'esecutività delle ordinanze opposte;
nel merito, in via preliminare, dichiarare ed accertare la decadenza dalla facoltà di notificare la violazione al trasgressore a termini dell'art. 14 legge 689/1981 (90 gg) dal verbale di primo accesso (21.02.2019) alla data di notificazione 03.07.2019 del verbale unico;
nonché l'avvenuta prescrizione della facoltà di incasso da parte dell'ente erogante la sanzione, essendo trascorsi più di 5 anni dalla violazione contestata (31.12.2018-30.07.2024), e per l'effetto annullare le opposte ordinanze sanzionatorie;
sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o disporre
l'annullamento delle ordinanze ingiunzione di pagamento opposte ed impugnate, come degli atti presupposti delle medesime, dichiarando altresì per l'effetto il diritto della
FRATTINA 2016 s.r.l. a ripetere tutte le somme eventualmente medio tempore versate, o coattivamente, o anche spontaneamente, in tale ultimo caso al solo fine di evitare aggravi di spese, per oneri e/o sanzioni, procedure esecutive, anche sui conti correnti, a detrimento del rating bancario, ovvero ad evitare danni ingiusti anche d'immagine in ragione della plateale infondatezza dell'accertamento contestato in uno con i relativi atti.”, vinte le spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' convenuto argomentando in merito CP_2 all'infondatezza dell'opposizione e concludendo per il suo rigetto, vinte le spese. Ammessa ed espletata prova testimoniale e concesso termine per note, la causa in data odierna veniva decisa con le modalità della TRATTAZIONE SCRITTA e definita COME da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione merita accoglimento attesa la fondatezza di più motivi di doglianza riferiti in parte ad irregolarità della procedura di accertamento e, un ultimo, all'insussistenza del comportamento addebitato.
1. Riguardo ai difetti di procedura
1.1. Risulta dal verbale ispettivo che unica persona presente all'accertamento oltre che la dipendente della ditta appaltatrice addetta alle pulizie, Parte_3 persona in relazione alla quale non è stata sollevata alcuna eccezione, fosse il legale rappresentante dell'indicata società. Nessuno quindi, né legali rappresentanti, né dipendenti della società Frattina 2016 s.r.l. nei cui confronti l'accertamento veniva operato. Ebbene, se la Cassazione con ordinanza del 4 agosto 2022 n.24262 ha chiarito che nelle verifiche presso l'azienda “non è necessaria la presenza del legale rappresentante essendo sufficiente quella di un suo delegato cui l'incarico può essere conferito anche oralmente, non essendo prescritti particolari requisiti di forma. Alla fattispecie, infatti, non è applicabile l'art.52 d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede l'obbligo di eseguire l'accesso
«in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato» che riguarda, come testualmente previsto solo questa specifica ipotesi, evidentemente diversa da quella in esame, posto che l'accesso è stato eseguito presso la sede di società di capitali
(15/03/2017 n. 6683)”. Ebbene, occorre rilevare come, nel caso all'esame, mancasse qual si voglia persona delegante o delegata.
Sul punto del tutto ininfluente la deduzione di cui in comparsa secondo la quale il verbale sarebbe stato successivamente correttamente notificato alla società, trattandosi all'evidenza di fase successiva a quella di accertamento sul posto ed acquisizione documentale. Ne consegue nullità del verbale per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, valori cui viceversa deve essere improntata l'azione ispettiva come chiarito dalla Circolari del Ministero del lavoro in materia di codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, prescrivono che l'azione dei medesimi dev'essere volta a garantire trasparenza e integrità dell'azione amministrativa e migliorare così la qualità dei servizi offerti. 1.2. Ed ancora, l' ha giustificato il superamento del termine di Controparte_2 cui all'art. 14 L. 689/1981 (90 gg.) tra verbale di primo accesso (21.2.2019) e data di notificazione 3.7.2019 del verbale unico, adducendo particolare complessità dell'accertamento operato, difesa che è rimasta di mero stile, priva di qual si voglia riscontro o ragionevolezza, atteso che si è trattato di accertamento operato in un solo giorno in una sola sede operativa, con l'acquisizione di sparuti documenti e riferito alla posizione di un solo lavoratore successivamente sentito nell'arco di una sola seduta.
2. Nel merito, occorre poi rilevare come sia rimasta del tutto priva di prova la circostanza che la società
Frattina 2016 srl, in relazione ai 17 gg. indicati a dicembre 2018, abbia posto in essere, in accordo con l'appaltatrice fattispecie di interposizione fittizia Controparte_5 di manodopera.
In senso contrario militano diverse emergenze:
- il verbale nulla ha contestato in merito all'attività, parimenti delegata alla medesima società appaltatrice di pulizia dei locali, con ciò evidenziandosi che la
[...] aveva una propria organizzazione dell'attività di impresa;
Controparte_5
- sul luogo è stato trovato a lavorare il legale rappresentante della appaltatrice, sig.
il quale ha dichiarato di essere presente e svolgere il servizio di desk Persona_1 oggetto di contratto di servizi in sostituzione di proprio dipendente assente, con il che dimostrando come il medesimo tutto facesse tranne che disinteressarsi dell'attività imprenditoriale oggetto di appalto;
- nessun dipendente o preposto della committente era presente a coordinare il lavoro del personale appartenente alla ditta appaltatrice;
- le comunicazioni prodotte al fascicolo intercorse tra le società, il contratto di appalto e le fatture emesse per il servizio reso (buona parte non visionate dagli ispettori per la menzionata assenza di rappresentante della società oggetto di ispezione all'accesso in sede) evidenziano come tra committente ed appaltatrice fosse stato formalizzato il rapporto di fornitura individuandone il doppio oggetto: gestione del front desk comprensiva del sito e delle pulizie;
- la società appaltatrice nel proprio oggetto sociale menzionava non solo attività di pulizie, come riportato dagli ispettori, ma anche di gestione di strutture alberghiere;
- il testimone escusso, dipendente dell'appaltatrice sostituito nel giorno Testimone_1 di ispezione dal legale rappresentante della medesima società e persona assuntamente somministrata, ha chiarito (a fronte di dichiarazioni rese agli ispettori in modo del tutto generico e senza indicazione delle domande che le avevano precedute, come tali di significato ambivalente) che se presenti i titolari della committente riferiva anche a loro di quanto era accaduto in struttura ma sostanzialmente per praticità ed in ragione dei buoni rapporti instauratisi, mentre egli rispondeva non solo amministrativamente ma anche riguardo all'organizzazione del servizio ed alle modalità della propria prestazione di lavoro al sig. legale rappresentante della Persona_1 Parte_3 che lo aveva assunto;
[...]
- se è vero che il servizio reso, per come emerge dalle fatture mensili, era pagato in relazione all'impegno richiesto all'appaltatrice nel mese, con versamenti in aumento in caso di ore di servizio superiori a quelle oggetto di appalto, questo di per sé non può ritenersi dirimente ai fini dell'accertamento dell'interposizione illecita, atteso che nel mese di maggio 2019, con afflusso di clientela per soli 12 gg., il versato operato risulta essere stato notevolmente inferiore a quanto dovuto secondo le previsioni di cui al contratto, con il che potendosi dedurre che la , pur pagando il Parte_3 proprio dipendente in base al contratto su base oraria mensile con il medesimo sottoscritto, si assumeva il rischio di impresa inerente ad un guadagno inferiore allo stipendio a questi versato.
Quanto sopra impone l'accoglimento integrale dell'opposizione.
3. I compensi di lite seguono la soccombenza e tengono conto, nella liquidazione dell'ammontare, dei plurimi motivi di accoglimento del ricorso che ben avrebbero, già in sede di esame dei ricorsi in sede amministrativa presentati dai difensori dei legali rappresentanti, potuto e dovuto comportare esercizio di potere di autotutela.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara che nulla è dovuto dai ricorrenti in relazione a quanto richiesto con le ordinanze ingiunzione opposte;
condanna parte opposta alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi
€2.500,00, da distrarsi.
Roma, il 2.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 2.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°31281/2024 R.G.
VERTENTI TRA
c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in proprio e quali legali rappresentati congiunti della FRATTINA C.F._2
2016 S.R.L. con sede in Roma, Via Frattina n. 48, C.F. (già P.IVA_1 CP_1
, rappresentati difesi ed assistiti dall'Avv. Michela Monda del foro di Velletri ed
[...] elettivamente domiciliati presso il suo studio, c/o Studio legale D'Amico, in Roma, Via della Pisana n.13, come da procura alle liti allegata al ricorso;
- OPPONENTE –
CONTRO
, c.f. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo Capo p.t. dott.ssa rappresentato e difeso ai sensi Controparte_3 dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Par Avv Floridia Monforte unitamente e/o disgiuntamente da seguenti funzionari Avv.ti
RO AT, , e/o l'avv. Vincenzo Battaglia, e/o l'avv. Corsetti Valeria, Controparte_4
e/o l'avv. Intorcia Giovanna, e/o l'avv. Geron Matteo, e/o l'avv. Giuseppe Dell'Aversana,
e/o l'avv. Laura Sarno, e/o l'avv. Anna Napoli giusta delega in atti, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Roma, Via M. Brighenti n.23; - OPPOSTO -
oggetto: opposizioni ad ordinanze ingiunzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.8.2024, ritualmente notificato, gli istanti in epigrafe indicati proponevano opposizione avverso ordinanza ingiunzione n.1420/2024 prot.78179
e 1421/2024 prot.78180, entrambe del 17.7.2024, notificate in data 30.7.24, con le quali era stato loro intimato il pagamento in solido tra loro di €5.000,00 a titolo di sanzione amministrativa in seguito a violazione riferita a somministrazione irregolare di manodopera accertata con verbale che aveva esaminato il periodo 5.12.2018 – 31.12.2018 per un numero complessivo di 17 giornate di lavoro prestate da 1 lavoratore messi a disposizione dalla attraverso la stipulazione di un contratto di Parte_3 appalto/foritura di servizi lesivo delle regole fissate dall'art.29 D.Lgs.276/2003.
Eccepiva parte opponente la nullità dell'ordinanza di ingiunzione poiché il verbale di accertamento era stato redatto in assenza di rappresentanti della Frattina 2016 s.r.l. e per insussistenza di interposizione. Concludevano chiedendo: “a) in via preliminare, stante il fumus bonis juris documentato ed il periculum derivante dai danni anche di immagine di una procedura coattiva di recupero, sospendere anche con decreto inaudita altera parte
l'esecutività delle ordinanze opposte;
nel merito, in via preliminare, dichiarare ed accertare la decadenza dalla facoltà di notificare la violazione al trasgressore a termini dell'art. 14 legge 689/1981 (90 gg) dal verbale di primo accesso (21.02.2019) alla data di notificazione 03.07.2019 del verbale unico;
nonché l'avvenuta prescrizione della facoltà di incasso da parte dell'ente erogante la sanzione, essendo trascorsi più di 5 anni dalla violazione contestata (31.12.2018-30.07.2024), e per l'effetto annullare le opposte ordinanze sanzionatorie;
sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o disporre
l'annullamento delle ordinanze ingiunzione di pagamento opposte ed impugnate, come degli atti presupposti delle medesime, dichiarando altresì per l'effetto il diritto della
FRATTINA 2016 s.r.l. a ripetere tutte le somme eventualmente medio tempore versate, o coattivamente, o anche spontaneamente, in tale ultimo caso al solo fine di evitare aggravi di spese, per oneri e/o sanzioni, procedure esecutive, anche sui conti correnti, a detrimento del rating bancario, ovvero ad evitare danni ingiusti anche d'immagine in ragione della plateale infondatezza dell'accertamento contestato in uno con i relativi atti.”, vinte le spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' convenuto argomentando in merito CP_2 all'infondatezza dell'opposizione e concludendo per il suo rigetto, vinte le spese. Ammessa ed espletata prova testimoniale e concesso termine per note, la causa in data odierna veniva decisa con le modalità della TRATTAZIONE SCRITTA e definita COME da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione merita accoglimento attesa la fondatezza di più motivi di doglianza riferiti in parte ad irregolarità della procedura di accertamento e, un ultimo, all'insussistenza del comportamento addebitato.
1. Riguardo ai difetti di procedura
1.1. Risulta dal verbale ispettivo che unica persona presente all'accertamento oltre che la dipendente della ditta appaltatrice addetta alle pulizie, Parte_3 persona in relazione alla quale non è stata sollevata alcuna eccezione, fosse il legale rappresentante dell'indicata società. Nessuno quindi, né legali rappresentanti, né dipendenti della società Frattina 2016 s.r.l. nei cui confronti l'accertamento veniva operato. Ebbene, se la Cassazione con ordinanza del 4 agosto 2022 n.24262 ha chiarito che nelle verifiche presso l'azienda “non è necessaria la presenza del legale rappresentante essendo sufficiente quella di un suo delegato cui l'incarico può essere conferito anche oralmente, non essendo prescritti particolari requisiti di forma. Alla fattispecie, infatti, non è applicabile l'art.52 d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede l'obbligo di eseguire l'accesso
«in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato» che riguarda, come testualmente previsto solo questa specifica ipotesi, evidentemente diversa da quella in esame, posto che l'accesso è stato eseguito presso la sede di società di capitali
(15/03/2017 n. 6683)”. Ebbene, occorre rilevare come, nel caso all'esame, mancasse qual si voglia persona delegante o delegata.
Sul punto del tutto ininfluente la deduzione di cui in comparsa secondo la quale il verbale sarebbe stato successivamente correttamente notificato alla società, trattandosi all'evidenza di fase successiva a quella di accertamento sul posto ed acquisizione documentale. Ne consegue nullità del verbale per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, valori cui viceversa deve essere improntata l'azione ispettiva come chiarito dalla Circolari del Ministero del lavoro in materia di codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, prescrivono che l'azione dei medesimi dev'essere volta a garantire trasparenza e integrità dell'azione amministrativa e migliorare così la qualità dei servizi offerti. 1.2. Ed ancora, l' ha giustificato il superamento del termine di Controparte_2 cui all'art. 14 L. 689/1981 (90 gg.) tra verbale di primo accesso (21.2.2019) e data di notificazione 3.7.2019 del verbale unico, adducendo particolare complessità dell'accertamento operato, difesa che è rimasta di mero stile, priva di qual si voglia riscontro o ragionevolezza, atteso che si è trattato di accertamento operato in un solo giorno in una sola sede operativa, con l'acquisizione di sparuti documenti e riferito alla posizione di un solo lavoratore successivamente sentito nell'arco di una sola seduta.
2. Nel merito, occorre poi rilevare come sia rimasta del tutto priva di prova la circostanza che la società
Frattina 2016 srl, in relazione ai 17 gg. indicati a dicembre 2018, abbia posto in essere, in accordo con l'appaltatrice fattispecie di interposizione fittizia Controparte_5 di manodopera.
In senso contrario militano diverse emergenze:
- il verbale nulla ha contestato in merito all'attività, parimenti delegata alla medesima società appaltatrice di pulizia dei locali, con ciò evidenziandosi che la
[...] aveva una propria organizzazione dell'attività di impresa;
Controparte_5
- sul luogo è stato trovato a lavorare il legale rappresentante della appaltatrice, sig.
il quale ha dichiarato di essere presente e svolgere il servizio di desk Persona_1 oggetto di contratto di servizi in sostituzione di proprio dipendente assente, con il che dimostrando come il medesimo tutto facesse tranne che disinteressarsi dell'attività imprenditoriale oggetto di appalto;
- nessun dipendente o preposto della committente era presente a coordinare il lavoro del personale appartenente alla ditta appaltatrice;
- le comunicazioni prodotte al fascicolo intercorse tra le società, il contratto di appalto e le fatture emesse per il servizio reso (buona parte non visionate dagli ispettori per la menzionata assenza di rappresentante della società oggetto di ispezione all'accesso in sede) evidenziano come tra committente ed appaltatrice fosse stato formalizzato il rapporto di fornitura individuandone il doppio oggetto: gestione del front desk comprensiva del sito e delle pulizie;
- la società appaltatrice nel proprio oggetto sociale menzionava non solo attività di pulizie, come riportato dagli ispettori, ma anche di gestione di strutture alberghiere;
- il testimone escusso, dipendente dell'appaltatrice sostituito nel giorno Testimone_1 di ispezione dal legale rappresentante della medesima società e persona assuntamente somministrata, ha chiarito (a fronte di dichiarazioni rese agli ispettori in modo del tutto generico e senza indicazione delle domande che le avevano precedute, come tali di significato ambivalente) che se presenti i titolari della committente riferiva anche a loro di quanto era accaduto in struttura ma sostanzialmente per praticità ed in ragione dei buoni rapporti instauratisi, mentre egli rispondeva non solo amministrativamente ma anche riguardo all'organizzazione del servizio ed alle modalità della propria prestazione di lavoro al sig. legale rappresentante della Persona_1 Parte_3 che lo aveva assunto;
[...]
- se è vero che il servizio reso, per come emerge dalle fatture mensili, era pagato in relazione all'impegno richiesto all'appaltatrice nel mese, con versamenti in aumento in caso di ore di servizio superiori a quelle oggetto di appalto, questo di per sé non può ritenersi dirimente ai fini dell'accertamento dell'interposizione illecita, atteso che nel mese di maggio 2019, con afflusso di clientela per soli 12 gg., il versato operato risulta essere stato notevolmente inferiore a quanto dovuto secondo le previsioni di cui al contratto, con il che potendosi dedurre che la , pur pagando il Parte_3 proprio dipendente in base al contratto su base oraria mensile con il medesimo sottoscritto, si assumeva il rischio di impresa inerente ad un guadagno inferiore allo stipendio a questi versato.
Quanto sopra impone l'accoglimento integrale dell'opposizione.
3. I compensi di lite seguono la soccombenza e tengono conto, nella liquidazione dell'ammontare, dei plurimi motivi di accoglimento del ricorso che ben avrebbero, già in sede di esame dei ricorsi in sede amministrativa presentati dai difensori dei legali rappresentanti, potuto e dovuto comportare esercizio di potere di autotutela.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara che nulla è dovuto dai ricorrenti in relazione a quanto richiesto con le ordinanze ingiunzione opposte;
condanna parte opposta alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi
€2.500,00, da distrarsi.
Roma, il 2.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari