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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 978/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13011/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Liveri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IS - Napoli Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500002091000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 417/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria di complessivi € 104.588,09, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1) 07120110218585323-000;
2) 07120120103963816-000
3) 07120140029477145-000
4) 07120150039013466-000
5) 07120170000652346-000
6) 07120170094192352-001
7) 07120170097053823-000
8) 07120190002534245-000
9) 07120190019272831-001
10) 07120210077535572-001
11) 07120220122292011-000
12) 07120230101072222-000 13) 07120230106851865-002
14) 07120240030263318-000
15) 07120240100244000-000
L'importo complessivo di dette cartelle è pari ad € 3.190,46 e sono relative al mancato pagamento dei seguenti tributi:
- tassa rifiuti anno 2010 (Comune di Liveri)
-
- imposta comunale immobili anno 2006
- diritto annuale Camera di Commercio anno 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
- tassa
- automobilistico anno 2010, 2011, 2017, 2018.
La ricorrente afferma di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 9 aprile 2025e di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti, rappresentando, altresì, la conseguente maturata prescrizione.
In data 30.07.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate e IS, contestando il ricorso e producendo copia della notifica degli atti presupposti.
In data 12.12.2025 si è altresì costituita la Regione Campania, producendo anch'essa documentazione istruttoria.
In data 5.1.2026, la ricorrente ha depositato memorie in cui:
- la violazione dell'art 25 bis d.l.vo n. 546/1992 per omessa attestazione di conformità;
- afferma che <
- espressamente disconosciuti>>;
- per le notifiche a mezzo pec non vi è il deposito dei file eml ma solo mera copia cartacea;
- l'indirizzo di posta elettronica non risulta tra quelli presente nel registro INI-PEC
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 21 d.l.vo n. 546/1992 secondo cui < essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo>>.
La ricorrente, infatti, non ha fornito la prova di quando è avvenuta la notifica dell'atto impugnato, limitandosi ad affermare che la comunicazione preventiva è stata “notificata il 9-4-2-2025>> senza neppure dire se a mezzo pec o in via postale e senza fornire alcune elemento di supporto alla sua affermazione.
La prrova dell'avvenuta notifica, peraltro, era quanto mai necessaria nel caso di specie, poiché il ricorso è stato notificato lunedì 9.6.2025 e quindi l'ultimo giorno utile proprio partendo dal 9 aprile 2025: era tuttavia onere di parte ricorrente fornire la relativa documentazione e prova della condizione di ammissibilità processuale del ricorso.
In ogni caso, il ricorso è infondato nel merito, poiché agli atti vi è la prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti.
Le contestazioni della ricorrente infatti:
- sono tardive rispetto all'art. 24 co. 2 d.l.vo n. 546/1992;
- in ogni caso, il disconoscimento è del tutto irrituale e generico;
- la mancanza della email di notifica per le cartelle ivi indicate, a ben vedere, prova troppo, perché
a questo punto andrebbe dichiarato inammissibile lo stesso ricorso della ricorrente, che per prima non ha prodotto i file di notifica del ricorso a tutti gli Enti coinvolti;
- è indiscussa la provenienza delle email in ogni caso da indirizzi da cui immediatamente è riferibile la spedizione delle stesse ad opera dell'Ente pubblico inviante.
Infine, deve osservarsi quanto segue in ordine all'art. 25 bis d.l.vo n. 546/1992.
La questione è regolata dall'art.25-bis, co.
5-bis, rubricato “Potere di certificazione di conformità", del d. lgs. 546/1992, nella formulazione, da ultimo, introdotta dall'art.16 del d.lgs. 81/2025, in vigore dal
13.6.2025, a norma del quale “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto di atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”.
Parte ricorrente sposa la tesi fondata su una interpretazione strettamente letterale della norma, secondo cui i documenti che difettano di copia informatica attestata sarebbero sanzionati con la loro inutilizzabilità ai fini del decidere.
Invero, esaminando la disposizione da un punto di vista anche storico e sistematico, va rilevato che la norma non modifica la restante parte dell'art. 25-bis cit. e, in particolare, il comma 1, a mente del quale
“Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”.
Quest'ultima disposizione, introdotta dal d.l. 119/2018 come conv. con l. 136/2018, già prevedeva per il difensore la possibilità di attestare la conformità all'originale di atti o documenti analogici detenuti in originale o in copia conforme ma non gli imponeva l'obbligo di attestare la conformità di qualsiasi documento o atto prodotto in giudizio, come confermato anche dalla circolare n. 1/DF del 4.7.2109 del
Dipartimento delle Finanze, Direzione Generale Giustizia Tributaria, ove si richiama l'art. 22 d.lgs.
82/2025, che al comma 3 così recita: “Le copie informatiche per immagine di documenti formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
In tale contesto normativo, sostenere che il nuovo art. 25, co.
5-bis, abbia inteso aggravare gli obblighi del difensore e in genere dei soggetti abilitati ad attestare la conformità dei documenti o atti che producono, stabilendo un obbligo generalizzato per di più sanzionato con la inutilizzabilità dei documenti o atti, equivarrebbe a disconoscere quanto risulta dall'art.22, co.3, d.lgs. 82/2005.
Inoltre, una lettura sistematica della norma, che è inserita all'interno di un comma la cui prima parte esclude l'obbligo di produrre nuovamente un atto o documento già prodotto nel fascicolo telematico in una precedente fase o grado del giudizio, deve condurre a ritenere che riguardi quei soli atti o documenti originariamente depositati in forma analogica che necessitano di essere depositati nuovamente in copia informatica nel fascicolo telematico in una successiva fase o grado del giudizio.
Si può, in definitiva, affermare che, in base al CAD e al disposto dell'art. 25-bis cit., le copie informatiche di documenti originariamente analogici non necessitano di alcuna attestazione di conformità poiché tale conformità è già espressamente sancita ex lege (conformi: C.G.T. I Cuneo 20 dicembre 2024 n. 341/2/24,
C.G.T. I Ragusa 20 gennaio 2025 n. 43/3/25, C.G.T. 1 Latina 24 marzo 2025 n. 424/2/25, C.G.T. I
Messina 27 marzo 2025 n. 1770/9/25).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate e IS, in
€ 567,00 per la fase di studio, € 357,00 per la fase introduttiva, € 284,00 per la fase istruttoria, € 919,00 per la fase decisionale, per un totale di € 2.127,00, oltre € 319,05 per rimborso del 15% per spese generali. Le spese sono liquidate, poi, in favore della Regione Campania, vista la riduzione del 20% prevista dal d.l.vo n. 546/1992 in € 1701,60, oltre € 255,24 per rimborso generale per un totale di
€ 1.956,84
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore della Agenzia delle Entrate e IS, in € 2.127,00, oltre € 319,05 per rimborso del 15% per spese generali, oltre ulteriori ed eventuali accessori;
condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore della Regione Campania, in € 1.956,84.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13011/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Liveri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - IS - Napoli Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500002091000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 417/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria di complessivi € 104.588,09, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1) 07120110218585323-000;
2) 07120120103963816-000
3) 07120140029477145-000
4) 07120150039013466-000
5) 07120170000652346-000
6) 07120170094192352-001
7) 07120170097053823-000
8) 07120190002534245-000
9) 07120190019272831-001
10) 07120210077535572-001
11) 07120220122292011-000
12) 07120230101072222-000 13) 07120230106851865-002
14) 07120240030263318-000
15) 07120240100244000-000
L'importo complessivo di dette cartelle è pari ad € 3.190,46 e sono relative al mancato pagamento dei seguenti tributi:
- tassa rifiuti anno 2010 (Comune di Liveri)
-
- imposta comunale immobili anno 2006
- diritto annuale Camera di Commercio anno 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
- tassa
- automobilistico anno 2010, 2011, 2017, 2018.
La ricorrente afferma di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 9 aprile 2025e di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti, rappresentando, altresì, la conseguente maturata prescrizione.
In data 30.07.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate e IS, contestando il ricorso e producendo copia della notifica degli atti presupposti.
In data 12.12.2025 si è altresì costituita la Regione Campania, producendo anch'essa documentazione istruttoria.
In data 5.1.2026, la ricorrente ha depositato memorie in cui:
- la violazione dell'art 25 bis d.l.vo n. 546/1992 per omessa attestazione di conformità;
- afferma che <
- espressamente disconosciuti>>;
- per le notifiche a mezzo pec non vi è il deposito dei file eml ma solo mera copia cartacea;
- l'indirizzo di posta elettronica non risulta tra quelli presente nel registro INI-PEC
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 21 d.l.vo n. 546/1992 secondo cui < essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo>>.
La ricorrente, infatti, non ha fornito la prova di quando è avvenuta la notifica dell'atto impugnato, limitandosi ad affermare che la comunicazione preventiva è stata “notificata il 9-4-2-2025>> senza neppure dire se a mezzo pec o in via postale e senza fornire alcune elemento di supporto alla sua affermazione.
La prrova dell'avvenuta notifica, peraltro, era quanto mai necessaria nel caso di specie, poiché il ricorso è stato notificato lunedì 9.6.2025 e quindi l'ultimo giorno utile proprio partendo dal 9 aprile 2025: era tuttavia onere di parte ricorrente fornire la relativa documentazione e prova della condizione di ammissibilità processuale del ricorso.
In ogni caso, il ricorso è infondato nel merito, poiché agli atti vi è la prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti.
Le contestazioni della ricorrente infatti:
- sono tardive rispetto all'art. 24 co. 2 d.l.vo n. 546/1992;
- in ogni caso, il disconoscimento è del tutto irrituale e generico;
- la mancanza della email di notifica per le cartelle ivi indicate, a ben vedere, prova troppo, perché
a questo punto andrebbe dichiarato inammissibile lo stesso ricorso della ricorrente, che per prima non ha prodotto i file di notifica del ricorso a tutti gli Enti coinvolti;
- è indiscussa la provenienza delle email in ogni caso da indirizzi da cui immediatamente è riferibile la spedizione delle stesse ad opera dell'Ente pubblico inviante.
Infine, deve osservarsi quanto segue in ordine all'art. 25 bis d.l.vo n. 546/1992.
La questione è regolata dall'art.25-bis, co.
5-bis, rubricato “Potere di certificazione di conformità", del d. lgs. 546/1992, nella formulazione, da ultimo, introdotta dall'art.16 del d.lgs. 81/2025, in vigore dal
13.6.2025, a norma del quale “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto di atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”.
Parte ricorrente sposa la tesi fondata su una interpretazione strettamente letterale della norma, secondo cui i documenti che difettano di copia informatica attestata sarebbero sanzionati con la loro inutilizzabilità ai fini del decidere.
Invero, esaminando la disposizione da un punto di vista anche storico e sistematico, va rilevato che la norma non modifica la restante parte dell'art. 25-bis cit. e, in particolare, il comma 1, a mente del quale
“Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”.
Quest'ultima disposizione, introdotta dal d.l. 119/2018 come conv. con l. 136/2018, già prevedeva per il difensore la possibilità di attestare la conformità all'originale di atti o documenti analogici detenuti in originale o in copia conforme ma non gli imponeva l'obbligo di attestare la conformità di qualsiasi documento o atto prodotto in giudizio, come confermato anche dalla circolare n. 1/DF del 4.7.2109 del
Dipartimento delle Finanze, Direzione Generale Giustizia Tributaria, ove si richiama l'art. 22 d.lgs.
82/2025, che al comma 3 così recita: “Le copie informatiche per immagine di documenti formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
In tale contesto normativo, sostenere che il nuovo art. 25, co.
5-bis, abbia inteso aggravare gli obblighi del difensore e in genere dei soggetti abilitati ad attestare la conformità dei documenti o atti che producono, stabilendo un obbligo generalizzato per di più sanzionato con la inutilizzabilità dei documenti o atti, equivarrebbe a disconoscere quanto risulta dall'art.22, co.3, d.lgs. 82/2005.
Inoltre, una lettura sistematica della norma, che è inserita all'interno di un comma la cui prima parte esclude l'obbligo di produrre nuovamente un atto o documento già prodotto nel fascicolo telematico in una precedente fase o grado del giudizio, deve condurre a ritenere che riguardi quei soli atti o documenti originariamente depositati in forma analogica che necessitano di essere depositati nuovamente in copia informatica nel fascicolo telematico in una successiva fase o grado del giudizio.
Si può, in definitiva, affermare che, in base al CAD e al disposto dell'art. 25-bis cit., le copie informatiche di documenti originariamente analogici non necessitano di alcuna attestazione di conformità poiché tale conformità è già espressamente sancita ex lege (conformi: C.G.T. I Cuneo 20 dicembre 2024 n. 341/2/24,
C.G.T. I Ragusa 20 gennaio 2025 n. 43/3/25, C.G.T. 1 Latina 24 marzo 2025 n. 424/2/25, C.G.T. I
Messina 27 marzo 2025 n. 1770/9/25).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate e IS, in
€ 567,00 per la fase di studio, € 357,00 per la fase introduttiva, € 284,00 per la fase istruttoria, € 919,00 per la fase decisionale, per un totale di € 2.127,00, oltre € 319,05 per rimborso del 15% per spese generali. Le spese sono liquidate, poi, in favore della Regione Campania, vista la riduzione del 20% prevista dal d.l.vo n. 546/1992 in € 1701,60, oltre € 255,24 per rimborso generale per un totale di
€ 1.956,84
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore della Agenzia delle Entrate e IS, in € 2.127,00, oltre € 319,05 per rimborso del 15% per spese generali, oltre ulteriori ed eventuali accessori;
condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore della Regione Campania, in € 1.956,84.