Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 978
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 21 d.l.vo n. 546/1992, in quanto la ricorrente non ha fornito la prova della data di notifica dell'atto impugnato, limitandosi ad affermare una data senza fornire elementi di supporto. La prova della notifica era necessaria per dimostrare la tempestività del ricorso, considerato che l'ultimo giorno utile per il deposito era il giorno stesso del deposito del ricorso.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito per prova di notifica atti presupposti

    Il ricorso è infondato nel merito poiché vi è prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti. Le contestazioni della ricorrente sono considerate tardive, il disconoscimento irrituale e generico, e la mancanza di file eml non inficia la validità della notifica.

  • Rigettato
    Interpretazione art. 25 bis d.l.vo n. 546/1992

    La Corte ritiene che l'art. 25 bis d.l.vo n. 546/1992, nella sua interpretazione storica e sistematica, non impone un obbligo generalizzato di attestazione di conformità per tutti i documenti prodotti, ma si riferisce a specifici casi di deposito di copie informatiche di atti originariamente analogici in fasi o gradi successivi del giudizio. Le copie informatiche di documenti originariamente analogici non necessitano di attestazione di conformità poiché la loro conformità è già sancita ex lege.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 978
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 978
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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