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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 7189/2024 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento danni” e vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Argia Russo, Parte_1
- Attrice – contro dei FR e in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Conte,
- Convenuta -
nonchè
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_4
e difesa dall'Avv. Antonio Conte,
- Altra convenuta -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 21.10.2024, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio la dei FR , e la Controparte_1 Controparte_5 CP_4
in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., al fine di sentir accogliere le
[...]
seguenti conclusioni: “A) In via principale e nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della dei FR , in persona del legale CP_1 Controparte_5 rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro subito dalla sig.ra Pt_1
; B) Per l'effetto condannare la dei FR ,
[...] CP_1 Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con la compagnia
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_6 risarcimento in favore della sig.ra , quantificato in sede di ATP nella somma Parte_1
di € 9.413,52 (Novemilaquattrocentotredici/52) oltre il compenso dovuto in favore del CTU dr. in sede di ATP ex art. 696 bis cpc, ovvero condannarsi i convenuti al Persona_1 risarcimento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre comunque interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al soddisfo;
C) Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore antistatario, anche con riferimento al procedimento ex art. 696 bis cpc già espletato, in sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.11.2024 si costituiva la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_7 Controparte_8
al fine di impugnare e contestare in toto l'atto introduttivo del giudizio e CP_9
chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, la domanda dell'attrice e, per l'effetto, rigettarla. 2) In subordine, solo per completezza difensiva e con espressa riserva di gravame, dichiarare la responsabilità concorsuale e prevalente della SI.ra , nel verificarsi del sinistro, graduando, in Pt_1
proporzione, l'eventuale risarcimento dovuto. 3) Dare atto, sempre ed in ogni caso, che, in parte, non dovute e, comunque, esagerate e sproporzionate sono le somme richieste, riducendole alla luce delle risultanze istruttorie. 4) Dichiarare non dovuto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.11.2024 si costituiva, altresì, la in persona del legale rappresentante p.t., la quale, Controparte_10 previa integrale contestazione degli assunti attorei, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda di risarcimento, spiegata, dall'attrice, direttamente, nei confronti di , per i motivi di cui alla narrativa che CP_4 precede e, per l'effetto, estromettere la deducente Compagnia dal presente giudizio, con ogni ulteriore conseguenza di legge. 2) Nel merito, dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, la domanda dell'attrice, per l'effetto, rigettarla. 3) Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Ritenuto opportuno delibare, preliminarmente, sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa della con provvedimento Controparte_6
del 16.07.2025 veniva fissata udienza ai sensi dell'art. 189 c.p.c.; quindi, a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, all'udienza del 29.10.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
§§§§§§§§§§§
La , mediante la proposizione della presente azione giudiziaria, ha chiesto il Pt_1
risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsole in data 8.03.2022, alle ore 10.00 circa, allorquando, appena fatto ingresso all'interno del locale commerciale della “Gino Lia
Snc dei FR IU – Franco – Angelo”, sito in Squinzano (Le) al Largo Stazione n. 31, cadeva per terra a causa del pavimento bagnato, scivoloso e non segnalato.
L'odierna attrice, al fine di definire in sede extragiudiziale la vicenda, avanzava reiterate richieste formali di risarcimento sia nei riguardi della che della Controparte_1
, quale Compagnia che copre la predetta Società da Controparte_11
eventuali danni a terzi.
Inoltre, in data 16.10.2023, la inoltrava a mezzo pec “invito a concludere Pt_1 una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. Del D.L.n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014” alla Compagnia Italiana Ass.ni – Reale Group spa, che, però, rimaneva priva di riscontro.
Quindi, instaurava, dinanzi a codesto Tribunale, procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che veniva iscritto al N. 1469/2024 R.G., nell'ambito del quale si costituiva solo la
[...]
, sollevando, preliminarmente, l'irritualità della scelta di Controparte_6
coinvolgere direttamente la suddetta Compagnia.
La , in questa sede, assumeva che la chiamata diretta in giudizio della società Pt_1
assicurativa, che aveva partecipato alla precedente fase del procedimento per ATP, ex art. 696 bis c.p.c., risponde a principi di economia processuale.
Dal canto suo, la Compagnia di Assicurazioni convenuta, sosteneva che l'odierna attrice non ha azione diretta nei suoi confronti, atteso che la polizza stipulata tra la CP_1
e la manleva per la responsabilità civile la società la quale
[...] Controparte_4 CP_1
sarebbe l'unica legittimata ad invocare la suddetta polizza, chiamando in causa la Italiana
Ass.ni.
Si richiama in materia un consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.” (Cassazione civile sez. III, 25/02/2021, n.5259).
Nel caso di specie, è fuor di dubbio che il presente giudizio non ha ad oggetto un danno derivante dalla circolazione stradale in senso stretto, ma trattasi di danno da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c. e, quindi, va esclusa l'applicabilità della l. n. 990 del 1969, in materia di assicurazione obbligatoria, con la conseguenza che l'odierna attrice (danneggiata) non ha azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazioni a norma dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, ma può agire solo contro il diretto responsabile del danno.
Pertanto, questo giudice ritiene fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società assicuratrice convenuta, atteso che il presente giudizio non ha ad oggetto un danno derivante dalla circolazione stradale in senso stretto ma trattasi di danno che trova la sua causa efficiente nella presunta pericolosità della cosa in custodia;
quindi, nel caso di specie, la risponde del sinistro a norma dell'art. 2051 c.c.. Controparte_1
Esulando il danno di cui è causa da quello derivante da circolazione stradale, va parimenti esclusa l'applicabilità della l. n. 990 del 1969, in materia di assicurazione obbligatoria, con la conseguenza che l'odierna attrice (danneggiata) non ha azione diretta nei confronti dell'ente assicuratore a norma dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, ma può agire solo contro il diretto responsabile del danno, essendo l'assicurato l'unico legittimato ad agire nei confronti del proprio assicuratore (cfr. ex multis sent. Tribunale Milano, 20/04/2006).
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi, questo giudice dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo alla e, conseguentemente, ne dispone Controparte_6
l'estromissione dal presente giudizio.
L'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti della società di assicurazioni convenuta, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così dispone:
• Dichiara il difetto di legittimazione passivo in capo alla Controparte_10
e ne dispone l'estromissione dal presente giudizio;
• Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti;
CP_6
• Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Lecce, 20 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi