CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2655/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
RC GI, AT
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13497/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240128889829000 CREDITO IMPOSTA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1637/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società ricorrente srl proponeva ricorso avverso cartella n. 09720240128889829000, relativa al recupero del credito d'imposta agevolazioni fiscali, annualità 2022, per un importo complessivo pari a
€ 34.533,40.
La ricorrente eccepiva la pendenza di un giudizio avverso l'atto di recupero prodromico alla cartella quivi impugnata;
l'erroneità dell'importo intimato alla luce dell'iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15 d.p.r.
602/1973 ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e per la nullità dello stesso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma controdeducendo la legittimità dell'importo iscritto a ruolo ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava con memorie alle controdeduzioni insistendo nelle eccezioni sollevate nel ricorso e per l'accoglimento dello stesso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 14/04/2020, n.7795 ha chiarito che l'iscrizione nel ruolo straordinario previsto dall'art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 poiché consente all'amministrazione di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi e perciò passibili di annullamento totale o parziale ad opera del giudice, alla riscossione dell'intero importo delle imposte, sanzioni ed interessi in luogo della riscossione del solo terzo delle imposte e degli interessi (con esclusione delle sanzioni), ha carattere eccezionale e presuppone la sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione, ciò che impone l'obbligo, in capo all'amministrazione di un'adeguata motivazione.
Pertanto, l'iscrizione a ruolo straordinaria non ha solo natura di riscossione coattiva, ma anche di misura cautelare, trattandosi di uno strumento di esecuzione anticipata del credito erariale posto a tutela del credito dell'Amministrazione. Ne segue che è insita nella natura stessa di tale strumento che debbano ricorrere elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di un pregiudizio per la riscossione.
Conseguentemente, l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione in ordine al requisito del fondato pericolo per la riscossione e cioè della ricorrenza di un periculum fondato su circostanze concrete che comprovino la volontà del debitore di non pagare quanto richiesto.
La Corte osserva che l'atto impugnato è del tutto privo di qualsiasi motivazione sul punto e che l'Ufficio non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza del fondato pericolo per la riscossione con conseguente necessità di procedere con l'iscrizione a ruolo straordinario della cartella esattoriale.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e considerata la particolarità della fattispecie condann ale spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio. Roma 9 febbraio 2026 Il AT Il Presidente Giorgio Torchia Vania Gagliardi
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
RC GI, AT
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13497/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da ricorrente - P.IVA_1
Difeso da difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240128889829000 CREDITO IMPOSTA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1637/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società ricorrente srl proponeva ricorso avverso cartella n. 09720240128889829000, relativa al recupero del credito d'imposta agevolazioni fiscali, annualità 2022, per un importo complessivo pari a
€ 34.533,40.
La ricorrente eccepiva la pendenza di un giudizio avverso l'atto di recupero prodromico alla cartella quivi impugnata;
l'erroneità dell'importo intimato alla luce dell'iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15 d.p.r.
602/1973 ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e per la nullità dello stesso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma controdeducendo la legittimità dell'importo iscritto a ruolo ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava con memorie alle controdeduzioni insistendo nelle eccezioni sollevate nel ricorso e per l'accoglimento dello stesso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 14/04/2020, n.7795 ha chiarito che l'iscrizione nel ruolo straordinario previsto dall'art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 poiché consente all'amministrazione di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi e perciò passibili di annullamento totale o parziale ad opera del giudice, alla riscossione dell'intero importo delle imposte, sanzioni ed interessi in luogo della riscossione del solo terzo delle imposte e degli interessi (con esclusione delle sanzioni), ha carattere eccezionale e presuppone la sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione, ciò che impone l'obbligo, in capo all'amministrazione di un'adeguata motivazione.
Pertanto, l'iscrizione a ruolo straordinaria non ha solo natura di riscossione coattiva, ma anche di misura cautelare, trattandosi di uno strumento di esecuzione anticipata del credito erariale posto a tutela del credito dell'Amministrazione. Ne segue che è insita nella natura stessa di tale strumento che debbano ricorrere elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di un pregiudizio per la riscossione.
Conseguentemente, l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione in ordine al requisito del fondato pericolo per la riscossione e cioè della ricorrenza di un periculum fondato su circostanze concrete che comprovino la volontà del debitore di non pagare quanto richiesto.
La Corte osserva che l'atto impugnato è del tutto privo di qualsiasi motivazione sul punto e che l'Ufficio non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza del fondato pericolo per la riscossione con conseguente necessità di procedere con l'iscrizione a ruolo straordinario della cartella esattoriale.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e considerata la particolarità della fattispecie condann ale spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio. Roma 9 febbraio 2026 Il AT Il Presidente Giorgio Torchia Vania Gagliardi